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giovedì 28 febbraio 2013

Benefici contributivi e fiscali Legge Fornero


Tra le novità introdotte dalla  Riforma del Lavoro (Legge 92/2012) vi sono le misure volte ad incentivare le assunzioni tra cui quelle delle donne.
Per queste, l’INPS riconosce degli sgravi sul costo del lavoro per le aziende che assumono anche con contratti a termine oltre che le assunzioni a tempo indeterminato, per donne di ogni età.
Per i contributi statali è necessario stipulare contratti a tempo indeterminato (ex novo o come trasformazione del determinato) entro il 31 marzo 2013.
Il beneficio per le imprese rappresentato dallo sconto sulla contribuzione INPS  è pari al 50% per i primi 12 o 18 mesi, a seconda dei casi.
Per ottenere i benefici in esame è necessario che le aziende effettuino assunzioni di donne aventi i i seguenti requisiti:
·         mancanza di impiego retribuito da almeno 6 mesi e residenza nelle Regioni ammissibili ai finanziamenti dei fondi strutturali UE e nelle aree di cui all’art. 2, punto 18, lettera e) del Regolamento 800/2008 della Commissione Europea, individuate annualmente con decreto interministeriale (Lavoro ed Economia);
·         mancanza di impiego da almeno 24 mesi, indipendentemente dalla residenza.
Nel primo caso il limite massimo temporale per il godimento del beneficio fiscale è fissato a 12 mesi, nel secondo a 18 mesi.
Per i contratti a termine sono inoltre previsti incentivi per le assunzioni di giovani fino a 29 anni (uomini che non hanno compiuto 30 anni) e donne a tempo determinato, di importo decrescente in base alla durata del rapporto di lavoro:
·         3.000 euro per contratti di lavoro di durata non inferiore a 12 mesi e fino a 18 mesi;
·         4.000 euro se la durata del contratto supera i 18 mesi (ossia tra 19 mesi e 24 mesi);
·         6.000 euro per i contratti aventi durata superiore a 24 mesi.

sabato 23 febbraio 2013

Lavoro somministrato, conversione e indennità risarcitoria


Con la sentenza n. 1148 del 17.1.2013 la Corte ha ritenuto applicabile anche al lavoro interinale (e, di conseguenza, alla somministrazione di manodopera), il tetto massimo di risarcimento introdotto dal cd. “Collegato Lavoro” nei casi di conversione del contratto a tempo determinato, tetto pari a 12 mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto.

La disposizione esaminata dalla Corte è il comma 5 dell’art. 32 del Collegato Lavoro  (la legge n. 183/2010) che recita: "nei casi di conversione del contratto a tempo determinato, il giudice condanna il datore di lavoro al risarcimento del lavoratore stabilendo un'indennità omnicomprensiva nella misura compresa tra un minimo di 2,5 ed un massimo di 12 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto”.
Si è posto il problema interpretativo di stabilire se la formula "casi di conversione del contratto a tempo determinato” riguardi esclusivamente i contratti a termine o anche i contratti di lavoro temporaneo a tempo determinato.
A tale questione, la giurisprudenza di merito (in particolar modo il Tribunale di Roma) ha dato soluzioni diverse, nessuna delle quali è stata prevalente.
La Suprema, nella pronuncia in esame, propende per una interpretazione estensiva della formula. Infatti evidenzia che la norma pone due condizioni: è necessario che il contratto sia di durata determinata e che si verifichi un fenomeno di conversione del rapporto di lavoro. Nel contratto interinale, sostiene la Corte, si verificano entrambe le condizioni: il contratto interinale è un contratto a termine (prima condizione), che può essere convertito dal giudice in contratto a tempo indeterminato (seconda condizione). Ne deriva che anche per tale tipologia contrattuale vale il tetto massimo di risarcimento pari a 12 mensilità.
Da ultimo, la Corte precisa che la questione non cambia se il vizio che determina la conversione sia contenuto non nel contratto di lavoro che stipula il dipendente ma nel contratto commerciale di fornitura di manodopera firmato dall'impresa utilizzatrice e dal somministratore.

lunedì 28 gennaio 2013

Tribunale di Torre Annunziata: la decadenza dall'impugnativa delle risoluzioni

Allego sentenza pronunciata dal GdL dott.ssa Basso del Tribunale di Torre Annunziata che interviene su aspetti di indubbia rilevanza pratica inerenti l'impugnativa delle risoluzioni ed il correlato regime decadenziale introdotto dal Collegato lavoro 2010.
Il Tribunale ritiene che anche successivamente all'entrata in vigore del Collegato lavoro e della riforma della L. n. 604/1966, le impugnative dei licenziamenti orali non siano soggette a termini decadenziali.
Precisa che l'eccezione di decadenza dall'impugnativa genericamente formulata, non è estensibile automaticamente all’impugnativa dei contratti a termine, perché trattasi di eccezione in senso proprio che non può rilevarsi d’ufficio. 
Affronta, in maniera argomentata, il tema dell'applicabilità all'impugnativa dei contratti a termine del c.d. milleproroghe anche con riguardo ai contratti già giunti a scadenza al momento dell'entrata in vigore della L. n. 183 del 2010.

Occorre ricordare, in aggiunta, che il comma 37 dell'art. 1 l. n. 92 del 2012, dispone che il comma 2 dell'art. 2 l. 15 luglio 1966, n. 604, sia sostituito dal seguente: «2. La comunicazione del licenziamento deve contenere la specificazione dei motivi che lo hanno determinato».
Aggiungiamo che a decorrere dall'entrata in vigore della L. 92/2012, per una voluta evidente ragione di certezza e celerità nella definizione dei rapporti negoziali, la motivazione formale del licenziamento deve essere sempre contestuale all'atto.
La norma impone il superamento dell'onere di giustificazione sostanziale del licenziamento, di natura eventuale, condizionato all'altrui contestazione o richiesta, e l'affermazione di un obbligo di motivazione formale, contestuale all'atto stesso.
Dunque il dies a quo della decadenza dovrà ritenersi ora coincidente con la contestuale esternazione della volontà risolutoria accompagnata dalla enunciazione dei motivi.

Le pagine più interessanti della sentenza sono a pagina 11 e seguenti.
La sentenza a questo link.

giovedì 24 gennaio 2013

ESENZIONE DAL CONTRIBUTO UNIFICATO E STATUTO DEI LAVORATORI: CIRC. MINISTERIALE 1 DEL 2013

In allegato, a questo link, la circolare ministeriale 1/13. La circolare affronta due diversi aspetti correlati all'esenzione dal pagamento del contributo unificato.
Il primo afferisce alle controversie introdotte dall'INAIL, in relazione alle quali si valuta la persistenza dell'esenzione "soggettiva", cioè prevista in favore dell'Istituto, dal DPR 1126/1965. Il Ministero ritiene che l'esenzione prevista nel 1965, sia confluita nell'esenzione generalizzata prevista dalla L. n. 533/1973, seguendone poi le sorti in occasione dell'introduzione del contributo prevista nel luglio del 2011.
Ma l'aspetto più interessante della circolare risiede nella seconda parte, laddove il Ministero, sulla scorta della previsione dell'art. 41 della L. 300/70 (SdL), afferma, sostanzialmente, che le controversie ex art. 28 SdL (repressione della condotta sindacale), alla stregua di tutte le ulteriori azioni che trovano il loro fondamento nello Statuto, godono dell'esenzione fiscale, su cui non ha inciso la L. n. 533/1973 (il cui ambito è stato limitato all'aspetto procedurale).
Ma seguendo questo ragionamento, è allora evidente che anche le azioni ex art. 18 SdL, cioè le azione volte a tutelare il lavoratore da licenziamenti illegittimi, dovrebbero godere di tale esenzione! 
Il Ministero tace del tutto su questo inevitabile corollario.

domenica 20 gennaio 2013

Min.Lavoro: chiarimenti sulla procedura obbligatoria di conciliazione in caso di licenziamento per motivi economici




Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con la circolare n. 3 del 16 gennaio 2013, ha fornito i primi chiarimenti operativi circa la procedura obbligatoria di conciliazione per i licenziamenti per giustificato motivo oggettivo, prevista dall'art. 7 della Legge n. 604/1966, come riformulato dalla Legge n. 92/2012 (c.d. Riforma del Lavoro).
La circolare contiene le modalità procedurali in capo alle DTL ed alle parti (datore di lavoro e lavoratore), in merito ai tempi, alle fasi previste ed alle modalità di soluzione della controversia, anche non espulsive.
Interessante osservare che la circolare prevede la possibilità di definire anche le eventuali controversie differenziali (differenze di retribuzione o altre controversie legate al rapporto di lavoro) in sede di conciliazione obbligatoria ex art. 7 L. 604/1966, ribadendo l'inoppugnabilità del relativo ed eventuale accordo su tali profili economici.
Inoltre la circolare chiarisce che le comunicazioni alla PDL possono avvenire anche a mezzo PEC, anche se la norma fa riferimento solo alla raccomandata per l'attivazione della procedura.

domenica 13 gennaio 2013

Pagamento di acconti di stipendi ed omissioni contributive


Con sentenza n. 42919 del 7 novembre 2012, la terza sezione penale della Cassazione ha affermato che il delitto di omesso versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali ex art. 2, comma 1-bis, della legge n. 638/1981, sussiste, anche nell’ipotesi in cui il datore di lavoro abbia corrisposto soltanto acconti sulle retribuzioni spettanti ai dipendenti.

sabato 12 gennaio 2013

Diffida accertativa: i chiarimenti del Ministero del Lavoro


Il Ministero del Lavoro chiarisce che la diffida accertativa per crediti patrimoniali va inserita nel verbale unico di accertamento anche per le somme accertate e dovute ai lavoratori “in nero”, mentre, in caso di riqualificazione di un rapporto di lavoro la diffida accertativa non va adottata stante la necessità da parte dell’organo ispettivo di procedere ad una diversa qualificazione rispetto a quella negoziale data dalle parti del rapporto, qualificazione che, spetta in via definitiva al giudice e che presenta delicati profili di valutazione.