Corte Europea di Giustizia, sentenza del 3 luglio 2014 – C-362/13; C-363/13 e 407/13
Riporto una mia sintesi mirata di una importante pronuncia della CGE che si è espressa, su richiesta della Cassazione, circa l'applicabilità al lavoro marittimo dell'accordo quadro in tema di rapporti a termine e circa la conseguente compatibilità dell'ordinamento interno, in particolare del Codice della Navigazione, con la disciplina quadro comunitaria.
I ricorrenti nei procedimenti principali hanno adito la Corte suprema di
cassazione, chiedendo la censura della Corte d’appello di Messina per aver giudicato inapplicabile ai marittimi l’accordo quadro e per aver considerato legali i loro contratti di lavoro a tempo determinato, mentre questi ultimi non indicano il termine dei contratti, ma unicamente la loro durata con la formula «max 78 giorni», e nemmeno le ragioni oggettive che giustificassero il ricorso a siffatti contratti. Secondo detti ricorrenti, si sarebbe in presenza di un uso abusivo di contratti di lavoro a tempo determinato, dal momento che questi ultimi sarebbero utilizzati non a causa del carattere speciale del lavoro marittimo o dell’esistenza di ragioni obiettive, ma al fine di porre rimedio a carenze strutturali di personale.
Di conseguenza, la Corte suprema di cassazione ritiene che occorra chiedersi se l’accordo quadro si applichi ai rapporti di lavoro conclusi nel settore marittimo. Infatti, se tale fosse il caso, le modalità di arruolamento a tempo determinato previste dal codice della navigazione potrebbero risultare contrarie all’accordo quadro. Posto che il legislatore italiano ha adempiuto, mediante il decreto legislativo del 6 settembre 2001, n. 368, recante attuazione della direttiva 1999/70/CE relativa all’accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, all’obbligo sancito dalla clausola 5 di tale accordo, consistente nel prevedere misure tali da scongiurare il ricorso abusivo a una successione di contratti di lavoro a tempo determinato, da ciò potrebbe derivare che le disposizioni di tale decreto debbano applicarsi anche ai rapporti di lavoro nel settore marittimo.
Alla luce di quanto sopra, la Corte suprema di cassazione ha deciso di sospendere il processo e di sottoporre alla Corte questioni pregiudiziali risolte dalla CGE come segue:
1) L’accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, figurante
quale allegato alla direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa
all’accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, dev’essere
interpretato nel senso che esso si applica a lavoratori, quali i ricorrenti nei procedimenti
principali, occupati in qualità di marittimi con contratti di lavoro a tempo determinato
su traghetti che effettuano un tragitto marittimo tra due porti situati nel medesimo Stato
membro. (ndr: viene premessa una tendenziale e genrale applicabilità a tutti i rapporti di lavoro marittimo, come peraltro già confermato in precedenti pronunce);
2) Le disposizioni dell’accordo quadro sul lavoro a tempo determinato devono essere
interpretate nel senso che esse non ostano a una normativa nazionale, quale quella in
questione nei procedimenti principali, la quale prevede che i contratti di lavoro a tempo
determinato debbono indicare la loro durata, ma non il loro termine. (ndr: vengono fatte salve le disposizione del Codice della Navigazione solo in apparenza, nel senso che il giudice deve poi valutare se tali disposizioni sono compatibili con la 368);
3) La clausola 5 dell’accordo quadro sul lavoro a tempo determinato dev’essere
interpretata nel senso che essa non osta, in linea di principio, a una normativa nazionale,
quale quella di cui trattasi nei procedimenti principali, la quale prevede la
trasformazione di contratti di lavoro a tempo determinato in un rapporto di lavoro a
tempo indeterminato unicamente nel caso in cui il lavoratore interessato sia stato
occupato ininterrottamente in forza di contratti del genere dallo stesso datore di lavoro
per una durata superiore a un anno, tenendo presente che il rapporto di lavoro va
considerato ininterrotto quando i contratti di lavoro a tempo determinato sono separati
Spetta tuttavia al giudice del rinvio verificare che i presupposti per l’applicazione nonché l’effettiva attuazione di detta normativa costituiscano una misura adeguata per prevenire e punire l’uso abusivo di una successione di contratti o rapporti di lavoro a tempo determinato.
(ndr: ovviamente ciò significa che l'elusività verrà rapportata alle prescrizioni della 368).
Con decreto 1° aprile 2014 il Capo del dipartimento per gli affari di giustizia ed il Ragioniere generale dello Stato stabiliscono l'adeguamento, previsto dall'art. 77 del Testo Unico, relativo al limite di reddito per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato.