CORTE DI APPELLO TORINO - Sentenza 24 ottobre 2013
L’art. 24 comma 3 DL 201/2011 stabilisce che i lavoratori
che abbiano raggiunto entro il 31.12.2011 i requisiti di età e di anzianità
contributiva previsti (ai fini del diritto all’accesso e alla decorrenza del
trattamento pensionistico di vecchiaia o di anzianità) dalla previgente
normativa conseguano il diritto alla prestazione secondo tale normativa.
La norma prosegue stabilendo che, a decorrere dall’1.1.2012,
le pensioni di vecchiaia, vecchiaia anticipata e anzianità sono sostituite
dalla pensione di vecchiaia e dalla pensione anticipata, prestazioni da
conseguirsi esclusivamente sulla base dei nuovi requisiti previsti dai commi 6,
7, 10 e 11 DL citato.
Il testo del comma 4 del medesimo articolo è il seguente:
"Per i lavoratori e le lavoratrici la cui pensione è liquidata a carico
dell’Assicurazione Generale Obbligatoria.. .e delle forme esclusive e sostitutive
della medesima, nonché della gestione separata di cui all’art. 2, comma 26
della legge 8 agosto 1995, n. 335, la pensione di vecchiaia si può conseguire
all’età in cui operano i requisiti minimi previsti dai successivi commi. Il
proseguimento dell’attività lavorativa è incentivato... dal l’operare dei
coefficienti di trasformazione calcolati fino all’età di settantanni...Nei
confronti dei lavoratori dipendenti, l’efficacia delle disposizioni di cui
all’art. 18 della legge 20 maggio 1970 n. 300 e successive modificazioni opera
fino al conseguimento del predetto limite massimo di flessibilità.".
La portata letterale della disposizione (in particolare il
riferimento ai "requisiti minimi previsti dai successivi commi") è
tale da rendere del tutto evidente che la stessa (nella sua integralità e,
dunque, anche nella parte che prevede incentivi alla prosecuzione dell’attività
lavorativa e stabilità reale del posto di lavoro fino al settantesimo anno di
età) si riferisce unicamente ai lavoratori che raggiungono l’età pensionabile
dopo il 31.12.2011 secondo i nuovi requisiti (pacifico essendo che anche il
lavoratore privato che già abbia raggiunto i requisiti per la pensione
anticipata ma non ancora quelli per la pensione di vecchiaia gode della
medesima tutela e ciò a differenza del lavoratore pubblico, che può essere
licenziato ad nutum già quando abbia raggiunto l’anzianità contributiva
massima, secondo quanto previsto dall’art. 72 comma 11 DL 12/2008).
E’ errata l’affermazione del primo giudice secondo la quale
"il co. 3, primo periodo e il co. 14 dell’art. 24 d.l. cit. limitano la
deroga all’applicabilità della riforma pensionistica alle sole disposizioni sul
diritto all’accesso e sulle decorrenze del trattamento pensionistico di
vecchiaia o di anzianità non anche alle disposizioni relative al proseguimento
incentivato dell’attività lavorativa di cui al co. 4 (e alla connessa
"stabilizzazione" del regime di tutela reale ex art. 18 st.lav.) fino
al compimento del settantesimo anno di età", così come è errata
l’affermazione secondo la quale "un utile indizio ermeneutico può essere
ricavato dal co. 1 lett.b) dell’art. 24 d.l. cit., ove viene introdotto un
principio generale di incentivazione alla prosecuzione dell’attività lavorativa
valevole per tutti i lavoratori senza distinzioni di sorta a seconda della
maturazione del diritto alla pensione di vecchiaia".
Tali disposizioni, infatti, non consentono per nulla di
estendere ai lavoratori che abbiano maturato i requisiti per il diritto a
pensione entro il 31.12.2011 secondo la vecchia normativa nuove disposizioni
attinenti profili diversi da requisiti e decorrenze quando tali disposizioni
(come quelle sull’incentivazione al proseguimento dell’attività lavorativa e
sulla stabilità reale del posto di lavoro fino al settantesimo anno di età) si
riferiscano, come si è sopra evidenziato, espressamente ed esclusivamente ai
lavoratori che conseguono il diritto a pensione dopo il 31.12.2011 secondo la
nuova normativa.
Certo non è vietato che un lavoratore che abbia raggiunto i
requisiti pensionistici entro il 31.12.2011 possa scegliere di proseguire
l’attività lavorativa, ma l’effettiva operatività di tale scelta è subordinata
all’esistenza di una concorde e durevole volontà di parte datoriale che, se di
diverso avviso, può legittimamente intimare un licenziamento ad nutum.
Nessun commento:
Posta un commento