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domenica 25 novembre 2012

Passaggi di cantiere: l'obbligo di conclusione del contratto di lavoro

In allegato la sentenza resa dal Tribunale di Torre Annunziata, sezione lavoro, G.d.L. dott.ssa Palumbo, n. 2698 del 09.10.2012, emessa a seguito di un'azione intentata da un lavoratore per vedersi riconosciuto il diritto al passaggio immediato e diretto alle dipendenze di un'azienda che era succeduta alla datrice di lavoro del ricorrente nella gestione di un appalto di igiene ambientale.  

La sentenza ribadisce che l’art. 6 del CCNL FISE 2003, tenuto conto della sua formulazione, non pone, in capo al soggetto subentrante nel contratto di appalto, un obbligo specifico di assumere i dipendenti dell’azienda che espletava il medesimo servizio in forza del cessato appalto. Tale prinicipio è stato quasi unanimamente adottato da quasi tutte le pronunce sul tema.
Ciò che più ci interessa evidenziare, è che la sentenza interviene sul punto centrale del meccanismo su cui si basa l'azione finalizzata ad ottenere il c.d. passaggio di cantiere, vale a dire sulle condizioni per l'applicabilità dell'art. 2932 c.c.. 
Il ricorrente, pur se spesso inconsapevolmente, agisce per sentire costituito un rapporto di lavoro alle dipendenze dell'azienda affidataria del servizio, per cui, agendo in forza dell'art. 2932 c.c., ipotizza la sussistenza di un obbligo di conclusione del contratto, di derivazione contrattuale, in capo all'appaltatrice. 
La sentenza chiarisce che tale costituzione forzosa è possibile solo se la norma contrattuale invocata, o comunque la fonte dell'obbligo invocata, sia sufficientemente precisa al fine di consentire l'individuazione di tutti gli elementi essenziali del costituendo contratto di lavoro.
Nel caso dell'art. 6 CCNL FISE /Igiene Ambientale aziende private), così come osservato in sentenza, ma, evidenziamo noi, nel caso di tutte le clausole sociali di salvaguardia inserite nei contratti collettivi, e, quindi, anche nel nuovo testo del CCNL FISE, tali elementi non sono presenti, mancando una sufficiente specificazione che, di regola, viene operata negli accordi sindacali successivi alla procedura di passaggio.
Ciò significa, dunque, che in mancanza di un accordo sindacale sufficientemente analitico, la norma contrattuale non basta a supportare la richiesta ex art. 2932 c.c..
Del resto la Suprema Corte ha sempre legato l’accesso a tale forma di tutela all’esistenza di un impegno negoziale tra le parti. Più precisamente il ricorrente può vantare una tutela in forma specifica allorquando tra le parti sia intervenuto un accordo sindacale che abbia specificato, anche per relationem, i contenuti della prestazione lavorativa (ad es.  Cass. Civ. 27841/2009 o i casi citati dal ricorrente). 
Pertanto, anche nella vigenza del riformato art. 6 CCNL Fise, che secondo alcuni, diversamente dal vecchio testo, contemplerebbe un diritto soggettivo prima insussistente, la mancanza dell'accordo sindacale non consente alcuna azione giudiziale al lavoratore che dovesse ambire al passaggio.

La sentenza a questo link. Il punto di interesse è a pagina 5.

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