E' stato sottoscritto, in data 3 agosto 2012, l'accordo interconfederale tra Confindustria CGIL, CISL e UIL con il quale si detta una prima disciplina circa la sede sindacale ove convalidare le dimissioni o le risoluzioni consensuali. Ferma restando la possibilità riservata alla contrattazione nazionale di categoria di individuare altre sedi, l’accordo interconfederale identifica quale sede quella dell’accordo sindacale secondo la procedura indicata dall’art. 411 c.p.c..
Il comma 17 dell'art. 4 della L. 92/2012 (riforma Fornero) recita:
17. Al
di fuori dell'ipotesi di cui all'articolo 55, comma 4, del citato testo unico
di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, come sostituito dal comma
16 del presente articolo, l'efficacia delle dimissioni della lavoratrice o del
lavoratore e della risoluzione consensuale del rapporto e' sospensivamente
condizionata alla convalida effettuata presso la Direzione territoriale del
lavoro o il Centro per l'impiego territorialmente competenti, ovvero presso le
sedi individuate dai contratti collettivi nazionali stipulati dalle
organizzazioni sindacali comparativamente piu' rappresentative a livello
nazionale.
L'accordo ha quindi la finalità di individuare la sede sindacale quale ulteriore sede per la convalida delle dimissioni.
E' evidente che i sindacati, anzichè ridurre le ipotesi di convalida delle dimissioni, relegandole alla sede amministrativa e istituzionale, hanno preferito accaparrarsi, con impressionante velocità, una "funzione" importantissima.
Ovviamente Confindustria non poteva non sottoscrivere...