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mercoledì 29 agosto 2012

Riforma Fornero: accordo interconfederale sulle dimissioni e sulle risoluzioni consensuali


E' stato sottoscritto, in data 3 agosto 2012, l'accordo interconfederale tra Confindustria CGIL, CISL e UIL con il quale si detta una prima disciplina circa la sede sindacale ove convalidare le dimissioni o le risoluzioni consensuali. Ferma restando la possibilità riservata alla contrattazione nazionale di categoria di individuare altre sedi, l’accordo interconfederale identifica quale sede quella dell’accordo sindacale secondo la procedura indicata dall’art. 411 c.p.c..


Il comma 17 dell'art. 4 della L. 92/2012 (riforma Fornero) recita:

17. Al di fuori dell'ipotesi di cui all'articolo 55, comma 4, del citato testo unico di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, come sostituito dal comma 16 del presente articolo, l'efficacia delle dimissioni della lavoratrice o del lavoratore e della risoluzione consensuale del rapporto e' sospensivamente condizionata alla convalida effettuata presso la Direzione territoriale del lavoro o il Centro per l'impiego territorialmente competenti, ovvero presso le sedi individuate dai contratti collettivi nazionali stipulati dalle organizzazioni sindacali comparativamente piu' rappresentative a livello nazionale.

L'accordo ha quindi la finalità di individuare la sede sindacale quale ulteriore sede per la convalida delle dimissioni.
E' evidente che i sindacati, anzichè ridurre le ipotesi di convalida delle dimissioni, relegandole alla sede amministrativa e istituzionale, hanno preferito accaparrarsi, con impressionante velocità, una "funzione" importantissima.
Ovviamente Confindustria non poteva non sottoscrivere...

Obblighi del committente sugli adempimenti fiscali dell’appaltatore


L’art. 13-ter del c.d. “decreto Sviluppo” (D.L. n. 83/2012, convertito, con modificazioni nella legge n. 134/2012, pubblicata sulla G.U. n. 187 dell’11 agosto 2012) ha riscritto il comma 28 della legge n. 248/2006 ed ha introdotto i commi 28-bis e 28-ter.
Il nuovo comma 28 stabilisce che in caso di appalto di opere e di servizi, l’appaltatore risponde in solido con il subappaltatore, nei limiti di quanto dovuto, dell’IRPEF su redditi da lavoro dipendente per i lavoratori interessati e dell’IVA dovuta all’Erario relativamente alle prestazioni effettuate a seguito del contratto di subappalto. La disposizione, così come è scritta, lascia fuori il committente ed, inoltre, non c’è il limite dei due anni dalla cessazione e del rapporto cui si riferisce l’art. 29 del D.L.vo n. 276/2003. Ciò significa che il coinvolgimento in solido trova soltanto il limite della prescrizione dei singoli tributi interessati. Il comma 28 –bis afferma che il committente non deve provvedere al pagamento del corrispettivo in favore dell’appaltatore se quest’ultimo non documenta che quanto dovuto all’Erario ed all’IVA è stato correttamente versato da lui stesso e dagli eventuali subappaltatori. L’inosservanza delle modalità di pagamento , con la “non correttezza” dei versamenti IRPEF ed IVA da parte dell’appaltatore e degli eventuali subappaltatori è punita con una sanzione a carico del committente compresa tra 5.000 e 200.000 euro. Il comma 28-ter definisce l’ambito di applicazione della normativa: sono i soggetti indicati negli articoli 73 e 74 del DPR n. 917/1986 o che stipulano contratti di appalto rilevanti ai fini dell’IVA. Sono escluse le stazioni appaltanti che operano ex art. 3, comma 33, del D.L.vo n. 163/2006 (c.d. “Codice degli appalti pubblici”).
  

INPS: responsabilità solidale negli appalti per omissioni contributive



L'INPS, con circolare n. 106 del 10 agosto 2012, ha illustrato le novità in materia di appalti scaturenti dalla legge n. 44/2012 che ha convertito, con modificazioni, il D.L. n. 16/2012.
L’Istituto ricorda che dal 10 febbraio 2012 la solidarietà committente – appaltatore non scatta più per le sanzioni civili, ma il committente, dal 29 aprile, data di entrata in vigore della legge di conversione, è chiamato a rispondere in solido con l’appaltatore e con i subappaltatori sia per le retribuzioni che per le contribuzioni, anche per le somme dovute a titolo di interesse moratorio. Il vincolo solidale viene meno dopo due anni dalla cessazione dell’appalto o del subappalto. La solidarietà scatta per tutti i lavoratori  interessati, a prescindere dalla tipologia contrattuale, oltre, ovviamente, per quelli “in nero”. L’INPS ricorda che, per consolidato indirizzo giurisprudenziale, si applica all’appaltatore, nei confronti del subappaltatore, la stessa disciplina dei committenti. C’è da ricordare, tuttavia, che con un emendamento inserito nel c.d. “decreto Sviluppo”, alcune disposizioni contenute nel D.L. n. 16/2012, sono state cambiate.