L’art. 13-ter del c.d. “decreto
Sviluppo” (D.L. n. 83/2012, convertito, con modificazioni nella legge n. 134/2012, pubblicata sulla G.U. n. 187 dell’11
agosto 2012) ha riscritto il comma 28 della legge n. 248/2006 ed ha introdotto
i commi 28-bis e 28-ter.
Il nuovo comma 28 stabilisce che
in caso di appalto di opere e di servizi, l’appaltatore risponde in solido con
il subappaltatore, nei limiti di quanto dovuto, dell’IRPEF su redditi da lavoro
dipendente per i lavoratori interessati e dell’IVA dovuta all’Erario relativamente
alle prestazioni effettuate a seguito del contratto di subappalto. La
disposizione, così come è scritta, lascia fuori il committente ed, inoltre, non
c’è il limite dei due anni dalla cessazione e del rapporto cui si riferisce
l’art. 29 del D.L.vo n. 276/2003. Ciò significa che il coinvolgimento in solido
trova soltanto il limite della prescrizione dei singoli tributi interessati. Il
comma 28 –bis afferma che il committente non deve provvedere al pagamento del
corrispettivo in favore dell’appaltatore se quest’ultimo non documenta che
quanto dovuto all’Erario ed all’IVA è stato correttamente versato da lui stesso
e dagli eventuali subappaltatori. L’inosservanza delle modalità di pagamento ,
con la “non correttezza” dei versamenti IRPEF ed IVA da parte dell’appaltatore
e degli eventuali subappaltatori è punita con una sanzione a carico del
committente compresa tra 5.000 e 200.000 euro. Il comma 28-ter definisce
l’ambito di applicazione della normativa: sono i soggetti indicati negli
articoli 73 e 74 del DPR n. 917/1986 o che stipulano contratti di appalto
rilevanti ai fini dell’IVA. Sono escluse le stazioni appaltanti che operano ex
art. 3, comma 33, del D.L.vo n. 163/2006 (c.d. “Codice degli appalti
pubblici”).
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