La sentenza del Tribunale di Torino che ha deciso in ordine alla validità degli accordi separati Fiat a Pomigliano, contiene spunti di riflessione anche su altre importanti questioni sia di carattere procedurale che sostanziale.
Il primo riguarda l'ambito applicativo dell'art. 28 SDL. In particolare si discute se il comportamento sindacale possa essere fatto valere a emzzo del ricorso ordinario ex art. 414 cpc da parte di soggetto (sindacato nazionale e non sua articolazione territoriale) formalmente ed espressamente non ammessa alla tutela ex art. 28 SdL.
La risposta del Tribunale, molto argomentata, si conclude come di seguito:
A conclusione di questo excursus si può quindi delineare la fattispecie ex art. 28 dello Statuto dei Lavoratori nei termini che seguono,
Siamo in presenza, innanzitutto, di enunciato normativo che contiene aspetti sostanziali, che rimandano ad altre norme, e aspetti di carattere processuale, che definiscono una procedura d'urgenza.
Le due situazioni non sono necessariamente connesse, con la conseguenza che può essere ammesso alla tutela sostanziale anche un soggetto che non ha viceversa accesso all'art. 28 Stat. Lav., inteso come procedimento speciale; la normativa di carattere sostanziale quindi offre una tutela, anche in ragione del rinvio da essa operato ad altre norme, ad una pluralità di soggetti, i quali, se lesi, avranno a disposizione unicamente il procedimento ordinario e cioè a cognizione piena.
In sostanza si può dire che la tecnica normativa utilizzata dal legislatore statutario con l'art. 28 Stat. Lav. è, propriamente, quella del "caso particolare" (20), il quale peraltro contiene elementi espressivi di problematiche che trascendono quel caso particolare. Il caso particolare è di per sé insuscettibile di essere ampliato dall'interprete oltre l'orizzonte delimitato dalia norma, non essendo consentita alcuna interpretazione estensiva. Viceversa la parte di essa, che è espressione di problematiche che trascendono il caso particolare, trova il luogo della sua definizione in altre parti dell'ordinamento (nelle norme costituzionali, in quelle statutarie, in altre norme di rango legislativo e financo nelle norme di carattere collettivo); e sono queste parti che consentono il collegamento con il giudizio ordinario, così da rendere configurabile un procedimento ex art. 28 Stat. Lav., inteso come denuncia di condotta antisindacale, in tutti i casi in cui difettino le condizioni per dare corso al procedimento ex art. 28 Stat. Lav., inteso come insieme delle particolari condizioni che consentono l'accesso alla tute sommaria.
In questo quadro, conclusivamente, potrà allora azionare il procedimento ordinario ex art. 28 Stat. Lav. il soggetto che non si trova nelle condizioni per utilizzare il procedimento speciale previsto dall'art. 28 Stat. Lav., come ad es. può avvenire ove faccia difetto l'attualità della condotta, la nazionalità dell'associazione, la natura di organismo locate del denunciante o altro.
Quanto evidenziato nel paragrafo 3. (L'art. 28 Stat. Lav.: norma sostanziale e norma processuale) ci consente inoltre di mettere a fuoco e chiarire le peculiarità dell'enunciato normativo contenuto nell'art. 28 della legge 20 maggio 1970, n. 300, che possono essere rappresentate nei termini che seguono:
[1] tale norma ha un contenuto sostanziale e un contenuto processuale,
[2] gli aspetti sostanziali della norma non sono definiti dalla norma stessa, se non in rapporto al bene giuridico leso e cioè alla finalità che la condotta oggetto di denuncia obbiettivamente persegue e comporta,
[3] la reale definizione degli aspetti sostanziali, che concernono la lesione della libertà sindacale, trova la propria specifica definizione in altre norme, contenute nella Costituzione, nello Statuto dei Lavoratori, in altre leggi e infine negli accordi sindacali,
[4] questo insieme di norme costituisce il presupposto della tutela offerta dall'art. 28 cit., trattandosi di norme che autonomamente definiscono beni giuridici e regole di condotta e cioè situazioni ritenute dalla legge meritevoli di tutela e, come tali, idonee di per sé a formare oggetto di possibili doglianze e di richieste di intervento da parte del giudice,
[5] in tale contesto la parte processuale dell'art. 28 cit. descrive e delinea un "caso particolare" e cioè una procedura sommaria e urgente, ancorata a speciali condizioni, insuscettibile come tale di interpretazione ed estensione analogica,
[6] le organizzazioni sindacali (ed enti assimilati o assimilabili), che non sono in condizione di poter accedere allo strumento dell'art. 28 cit., inteso quale particolare procedimento sommario e urgente, non avendone i requisiti, possono utilizzare strumento processuale diverso e cioè quello ordinario, al fine di ottenere una tutela ex art. 28 cit., inteso quale norma sostanziale, denunciando condotte datoriali antisindacali e richiedendo gli adeguati provvedimenti del caso.
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