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giovedì 20 marzo 2014

lle rinunce o transazioni aventi ad oggetto la cessazione del rapporto di lavoro non rientrano nell'ambito di applicazione dell'art. 2113 c.c.

Corte di Cassazione, sez. VI Civile – L, ordinanza 3 febbraio – 18 marzo 2014, n. 6265
Presidente Mammone – Relatore Fernandes
Fatto e diritto
La causa è stata chiamata all'adunanza in camera di consiglio del 3 febbraio 2014, ai sensi dell'art. 375 c.p.c. sulla base della seguente relazione redatta a norma dell'art. 380 bis c.p.c.:
"La Corte di appello di Venezia, con sentenza del 1° agosto 2011, confermava la decisione del Tribunale di Treviso di rigetto della domanda proposta da T.M. nei confronti della Again s.r.l. e intesa ad ottenere la declaratoria della nullità dell'accordo di transazione sindacale intercorso tra le parti il 20.12.2006, della illegittimità del licenziamento intimatole il 31.7.2006 e la condanna della convenuta società alla reintegrazione nel posto di lavoro ed al risarcimento del danno ex art. 18 Stat. Lav..
Rilevava la Corte, richiamando la giurisprudenza di legittimità sul punto, che l'accordo di transazione sindacale stipulato il 21.12.2006 tra le parti non poteva essere oggetto di impugnativa ex art. 2113 c.c. avendo ad oggetto la controversia relativa all'impugnazione del licenziamento intimato alla T., lite alla quale con il menzionato accordo si era inteso porre fine, e, quindi, non avente ad oggetto diritti del lavoratore derivanti da disposizioni inderogabili di legge e dei contratti collettivi. Pertanto, erano irrilevanti le questioni dedotte nell'appello - e correttamente rigettate dal primo giudice - relative alla acquisizione o meno della prova in giudizio dell'autenticità della sottoscrizione del rappresentante sindacale e della effettività della assistenza fornita alla lavoratrice.
Per la cassazione di tale sentenza propone ricorso la T. affidato a due motivi.
La Again s.r.l. è rimasta intimata.
Con il primo motivo di ricorso viene dedotta violazione e falsa applicazione dell'art. 2113 c.c..
Si evidenzia che le sentenze di questa Suprema Corte richiamate nella impugnata sentenza si riferivano a rinunzie o transazioni non stipulate in sede sindacale e, dunque, a fattispecie diverse da quella in esame. Ed infatti, nel caso di conciliazioni poste in essere ai sensi dell'art. 411 c.p.c. il rispetto della forma prescelta era doveroso e, quindi, la presenza del rappresentante sindacale doveva essere effettiva così come autentiche e contestuali dovevano essere le sottoscrizioni del verbale. Con il secondo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 61, 191 e 183 c.p.c. per non aver la Corte di merito ammesso le istanze istruttorie articolate in primo grado e nuovamente formulate in appello ed intese ad accertare i denunciati vizi della transazione, omettendo sul punto qualsiasi motivazione.
Il primo motivo è infondato.
Questa Corte, sulla scorta del principio che le rinunce o transazioni aventi ad oggetto la cessazione del rapporto di lavoro non rientrano nell'ambito di applicazione dell'art. 2113 c.c. (orientamento questo consolidato, ex multis Cass. 22105 del 19/10/2009; Cass. n. 4780 del 28/03/2003), ha avuto modo di precisare che le rinunce e le transazioni aventi ad oggetto la cessazione del rapporto di lavoro, anche se convenute in conciliazione raggiunta in sede sindacale, non rientrano nell'ambito di applicazione dell'art. 2113 cod. civ., e pertanto rimangono irrilevanti, attesa la non impugnabilità della risoluzione consensuale del rapporto ex art. 2113 cod. civ., gli eventuali vizi formali del procedimento di formazione della conciliazione sindacale. (Cass. n. 5940 del 24/03/2004).
Ne consegue che tutti i vizi formali contenuti nella transazione in questione non possono assumere rilevanza alcuna.
Il rigetto, per le ragioni esposte, del primo motivo comporta l'assorbimento del secondo.
Per tutto quanto sopra considerato, si propone il rigetto del ricorso, con ordinanza, ai sensi dell'art. 375, n. 5, cod. proc. civ..".
Sono seguite le rituali comunicazione e notifica della suddetta relazione, unitamente al decreto di fissazione della presente udienza in Camera di consiglio.
Orbene, il Collegio, condivide il contenuto e le conclusioni della riportata relazione e, quindi, rigetta il ricorso.
Non si provvede in ordine alle spese del presente giudizio essendo la Again s.r.l. rimasta intimata.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso, nulla per le spese.