Pagine

sabato 23 febbraio 2013

Lavoro somministrato, conversione e indennità risarcitoria


Con la sentenza n. 1148 del 17.1.2013 la Corte ha ritenuto applicabile anche al lavoro interinale (e, di conseguenza, alla somministrazione di manodopera), il tetto massimo di risarcimento introdotto dal cd. “Collegato Lavoro” nei casi di conversione del contratto a tempo determinato, tetto pari a 12 mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto.

La disposizione esaminata dalla Corte è il comma 5 dell’art. 32 del Collegato Lavoro  (la legge n. 183/2010) che recita: "nei casi di conversione del contratto a tempo determinato, il giudice condanna il datore di lavoro al risarcimento del lavoratore stabilendo un'indennità omnicomprensiva nella misura compresa tra un minimo di 2,5 ed un massimo di 12 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto”.
Si è posto il problema interpretativo di stabilire se la formula "casi di conversione del contratto a tempo determinato” riguardi esclusivamente i contratti a termine o anche i contratti di lavoro temporaneo a tempo determinato.
A tale questione, la giurisprudenza di merito (in particolar modo il Tribunale di Roma) ha dato soluzioni diverse, nessuna delle quali è stata prevalente.
La Suprema, nella pronuncia in esame, propende per una interpretazione estensiva della formula. Infatti evidenzia che la norma pone due condizioni: è necessario che il contratto sia di durata determinata e che si verifichi un fenomeno di conversione del rapporto di lavoro. Nel contratto interinale, sostiene la Corte, si verificano entrambe le condizioni: il contratto interinale è un contratto a termine (prima condizione), che può essere convertito dal giudice in contratto a tempo indeterminato (seconda condizione). Ne deriva che anche per tale tipologia contrattuale vale il tetto massimo di risarcimento pari a 12 mensilità.
Da ultimo, la Corte precisa che la questione non cambia se il vizio che determina la conversione sia contenuto non nel contratto di lavoro che stipula il dipendente ma nel contratto commerciale di fornitura di manodopera firmato dall'impresa utilizzatrice e dal somministratore.

1 commento:

  1. An interesting discussion is worth comment. I believe that
    you need to publish more about this issue, it might not be a taboo subject but
    typically folks don't talk about these topics. To the next! Cheers!!

    Feel free to visit my blog ... home equity loan refinance

    RispondiElimina