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sabato 5 novembre 2011

RIFORMA DELL'APPRENDISTATO: D.LGT 167/2011

A partire dal 25 ottobre 2011 è entrato in vigore il nuovo testo di legge che riforma l'apprendistato. Si tratta di pochi articoli (7 in tutto) che forniscono una definizione dell'apprendistato, la determinazione dei requisiti minimi legali, l'individuazione di tre forme di apprendistato, le sanzioni in caso di violazioni.
Si tratta di un modello che, nell'ottica del Legislatore, dovrà costituire la via maestra per l'accesso dei giovani al mondo del lavoro, con vantaggi indiscutibili per i datori di lavoro sia sotto il profilo della contribuzione che della retribuzione che della flessibilità in uscita.
Tuttavia i criteri fissati per la validità del contratto sono (come peraltro necessario) sensibilmente rigidi, per cui è prevedibile un contenzioso di non poco conto laddove lo strumento verrà utilizzato, come accade ad esempio per i contratti a termine, in maniera eccessivamente "disinvolta" dai datori di lavoro (pensiamo ad esempio alla mancanza di formazione o all'assenza del tutor).
Il tutto senza considerare gli ulteriori requisiti introducibili dalle parti sociali.
Il provvedimento nulla dice in tema di sanzioni civilistiche per l'ipotesi di elusione/violazione della normativa,  limitandosi a disciplinare solo l'aspetto delle sanzioni amministrative.
Applicando tuttavia i criteri adottati in tema di nullità parziale di contratti a termine, v'è da ritenere che tali sanzioni civilistiche non potranno che consistere nella conversione del contratto in contratto a tempo indeterminato con diritto dell'apprendista, eventualmente licenziato a seguito della cessazione del periodo di apprendistato (come consente la normativa), alla reintegra e con diritto alle differenze retributive: infatti il novo modello prevede una retribuzione ridotta di due livelli rispetto a quella applicabile.
Il tutto senza il "paracadute" introdotto per i contratti a termine illegittimi consistente nell'indennizzo tra 2,5 e 10 mensilità (Corte Costituzionale permettendo).

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