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domenica 28 marzo 2010

Processo sommario di cognizione, prove, rilevanza, precisazioni
Tribunale Torino, ordinanza 11.02.2010

La non sommarietà dell’istruzione deve valutarsi non tanto con riferimento all’oggetto della domanda, quanto, piuttosto, in relazione alle prove necessarie per la decisione sulla base delle difese assunte dalle parti. (1-3)

(*) Riferimenti normativi: art. 702bis c.p.c..
(1) In tema di procedimento sommario di cognizione e prova dell’inadempimento, si veda Tribunale Varese, sez. I civile, ordinanza 18.12.2009.
(2) Relativamente alla non sommarietà della cognizione, si guardi Tribunale Varese, sez. I civile, ordinanza 18.11.2009.
(3) Per quanto attiene all’istruzione del procedimento sommario di cognizione, si veda Tribunale Mondovì, sentenza 13.11.2009 n° 1891.

(Fonte: Massimario.it - 10/2010. Cfr. volume Procedimento sommario di cognizione di Elena Salemi)



| processo sommario di cognizione | prove |

Tribunale di Torino

Ordinanza 11 febbraio 2010

Il Giudice,

a scioglimento della riserva assunta all’udienza del 20.1.2010 nella causa iscritta al n. RG 28416/2009, instaurata ai sensi e per gli effetti dell’art. 702 bis c.p.c.,

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

- rilevato che la COOPERATIVA DI VITTORIO corrente in Torino ha agito in giudizio nei confronti di F. R. nelle forme del procedimento sommario ex art. 702 bis c.p.c.;

- rilevato che la convenuta, pur comparendo all’udienza fissata, non si è formalmente costituita in giudizio;

- rilevato che la controversia in esame è relativa a rapporti societari tra la COOPERATIVA attrice e la socia F. R., esclusa e dichiarata decaduta dall’assegnazione dell’immobile sociale per aver cessato di corrispondere il canone mensile di godimento, comprensivo della quota delle spese (v. in termini App. Torino, 29.6-28.9.2995) ed in quanto tale rientrava pertanto nelle controversie assoggettate al cd. rito societario di cui al d.lgs. 5/2003;

- rilevato che per effetto dell’abrogazione di tale rito, ex art. 54, comma 5, l. 69/2009, la presente controversia è divenuta di competenza del Tribunale in composizione monocratica;

- rilevato che la decisione ex art. 702 ter c.p.c. presuppone che le difese svolte dalle parti non siano tali da implicare una istruzione “non sommaria”;

- rilevato da un lato che la COOPERATIVA attrice ha prodotto, a fondamento delle proprie allegazioni, ampia documentazione (in particolare inerente la qualità di socia di F. R., la morosità della stessa con il conteggio dei canoni dovuti, lo statuto della COOPERATIVA e la delibera di esclusione della socia inadempiente, il conteggio della indennità per occupazione senza titolo dell’immobile a suo tempo assegnato alla convenuta) e, dall’altro, che la convenuta F., comparsa in udienza, ha espressamente riconosciuto la morosità, soltanto adducendo giustificazioni in ordine alla propria precaria situazione finanziaria (v. verbale dell’udienza 20.1.2010);

- ritenuto pertanto di aderire all’orientamento (v. Trib. Mondovì. 16.11.2009) secondo cui “la non sommarietà dell’istruzione debba valutarsi non tanto con riferimento all’oggetto della domanda, quanto, piuttosto, in relazione alle prove necessarie per la decisione sulla base delle difese assunte dalle parti” ed evidenziato che nel caso di specie la copiosa documentazione prodotta dalla COOPERATIVA attrice ed il comportamento processuale di parte convenuta rendono irrilevante l’espletamento della prova orale per interpello e testi dedotta da parte attrice medesima e consentono la decisione immediata della causa sulla base degli atti;

- ritenuto quindi: 1) che debba essere accertata e dichiarata la legittima esclusione di F. R. da socia della COOPERATIVA, stante la sua grave situazione di morosità, nonché la legittima intervenuta decadenza della stessa dalla assegnazione in godimento dell’alloggio sociale in Settimo T.se, via Montenero n. 5/B meglio descritto in ricorso ex art. 702 bis c.p.c.; 2) che per l’effetto F. R. debba essere dichiarata tenuta e condannata a rilasciare il predetto alloggio con i relativi box e cantina, liberi da persone e da cose; 3) che F. R. debba essere dichiarata tenuta e condannata F. R. a corrispondere alla COOPERATIVA attrice l’importo di Euro 4.602,64 per i canoni di assegnazione per i mesi da maggio 2008 a marzo 2009 compresi, con gli interessi legali dalle singole scadenze al saldo; 4) che F. R. debba essere dichiarata tenuta e condannata a corrispondere alla COOPERATIVA attrice l’importo di Euro 3.573,63 per l’indennità di occupazione senza titolo da aprile 2009 (e cioè successivamente alla sua espulsione dalla COOPERATIVA) sino a dicembre 2009, oltre alla rivalutazione secondo gli indici ISTAT dei prezzi al consumo dal decimo giorno di ogni mese per ciascuna mensilità ed agli interessi di mora al saggio legale dalle medesime date sulle somme via via rivalutate annualmente;

- ritenuto invece di non poter accogliere le ulteriori domande della COOPERATIVA in quanto integranti inammissibili condanne in futuro, stante l’inapplicabilità al caso di specie dell’art. 644 c.p.c.;

- ritenuto infine di dover liquidare (d’ufficio in difetto di notula) nella misura indicata in dispositivo, come espressamente prescritto dall’art. 702 ter, VII comma, c.p.c., le spese della presente procedura, e che le stesse debbano seguire la pressoché integrale soccombenza di parte convenuta;

P.Q.M.

Il Tribunale di Torino, Sezione I Civile

Visto l’art. 702 bis c.p.c.,

ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa e/o assorbita,

- Accerta e dichiara la legittimità dell’esclusione di F. R. da socia della COOPERATIVA, stante la sua grave situazione di morosità, e la legittima intervenuta decadenza della stessa dalla assegnazione in godimento dell’alloggio sociale in Settimo T.se, via MOntenero n. 5/B meglio descritto in ricorso ex art. 702 bis c.p.c.;

- Dichiara tenuta e condanna, per l’effetto, F. R. a rilasciare il predetto alloggio con i relativi box e cantina, liberi da persone e da cose;

- Dichiara tenuta e condanna F. R. a corrispondere alla COOPERATIVA attrice l’importo di Euro 4.602,64, con gli interessi legali dalle singole scadenze al saldo;

- Dichiara tenuta e condanna F. R. a corrispondere alla COOPERATIVA attrice l’importo di Euro 3.573,63, oltre alla rivalutazione secondo gli indici ISTAT dei prezzi al consumo dal decimo giorno di ogni mese per ciascuna mensilità ed agli interessi di mora al saggio legale dalle medesime date sulle somme via via rivalutate annualmente;

- Condanna F. R. a rimborsare alla COOPERATIVA attrice le spese di lite, che vengono liquidate, d’ufficio in difetto di notula, in complessivi Euro 1.950,00, di cui Euro 1.200,00 per onorari ed Euro 750,00 per diritti, oltre rimborso forfettario, CPA ed IVA come per legge.

Si comunichi alle parti costituite.

Torino, 11.2.1010

Il Giudice Unico

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