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mercoledì 18 giugno 2014

SGRAVI CONTRIBUTIVI E CONTRATTAZIONE DI II LIVELLO - CIRCOLARE INPS 17.6.2014

L’INPS indica nella circolare n. 78 del 17 giugno 2014 i criteri di ammissione allo sgravio contributivo, sulle erogazioni previste dai contratti collettivi di secondo livello, disciplinato dalle leggi n. 92/2012 e n. 247/2007 e comunica che successivamente comunicherà l’apertura della procedura per l’invio delle domande.
Con la circolare l’INPS fornisce le prime indicazioni sulla materia e sulle modalità che i datori di lavoro dovranno seguire per richiedere lo sgravio riferito agli importi corrisposti nell’anno 2013 (1 gennaio-31 dicembre), specificando che il beneficio può trovare applicazione in relazione a quanto previsto da contratti collettivi di lavoro sottoscritti a livello aziendale o territoriale da associazioni dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale o territoriale ovvero dalle loro rappresentanze sindacali operanti in azienda ai sensi della normativa di legge e degli accordi interconfederali vigenti.

Oggetto del beneficio

Lo sgravio contributivo sugli importi previsti dalla contrattazione collettiva aziendale, territoriale, ovvero di secondo si stabilisce che possa essere concesso entro il limite del 2,25% della retribuzione contrattuale annua di ciascun lavoratore.

Misura dello sgravio

la norma prevede che la concessione dello sgravio contributivo sarà entro il limite massimo di 25 punti dell’aliquota a carico del datore di lavoro al netto delle riduzioni contributive per assunzioni agevolate, delle eventuali misure compensative spettanti e, in agricoltura, al netto delle agevolazioni per territori montani e svantaggiati mentre sarà totale sulla quota del lavoratore.

Condizioni di accesso

Per accedere allo sgravio contributivo, i contratti collettivi aziendali e territoriali, ovvero di secondo livello devono presentare le seguenti caratteristiche:
- essere sottoscritti dai datori di lavoro e depositati presso le Direzioni territoriali del Lavoro, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto interministeriale;
- prevedere erogazioni correlate ad incrementi di produttività, qualità, redditività, innovazione ed efficienza organizzativa, oltre che collegate ai risultati riferiti all'andamento economico o agli utili della impresa o a ogni altro elemento rilevante ai fini del miglioramento della competitività aziendale

Esclusioni

In assenza del deposito presso la Direzione territoriale del lavoro competente degli accordi sottoscritti dai datori di lavoro non sarà possibile l’ammissione allo sgravio contributivo. Inoltre, non compete per le aziende che hanno corrisposto ai dipendenti, nell’anno solare di riferimento, trattamenti economici e normativi non conformi alla normativa.
Le aziende dovranno inoltrare, anche per il tramite degli intermediari autorizzati, esclusivamente in via telematica, apposita domanda all’INPS, anche per i lavoratori iscritti all’INPGI, nonché, ovviamente, per quelli iscritti alla gestioni ex INPDAP ed ex ENPALS. Entro i 60 giorni successivi alla data fissata quale termine unico per l’invio delle istanze, si provvederà all’ammissione delle aziende allo sgravio contributivo, dandone tempestiva comunicazione alle stesse e agli intermediari autorizzati.
Sarà cura dell’INPS comunicare la data in cui sarà disponibile la procedura per l’invio delle domande.

martedì 18 febbraio 2014

La legittimazione attiva del lavoratore nelle azioni contro gli istituti previdenziali


L’obbligazione contributiva nelle assicurazioni obbligatorie ha per soggetto attivo l’istituto assicuratore e per soggetto passivo il datore di lavoro, debitore di tali contributi nella sua interezza, mentre il lavoratore è unicamente il beneficiario della prestazione previdenziale e resta estraneo a tale rapporto obbligatorio (Cass., n. 4083/1976).

Corte di Cassazione, sez. Lavoro, sentenza 12 dicembre 2013 – 14 febbraio 2014, n. 3491


"La fattispecie di assicurazione sociale va infatti scomposta in due rapporti, tra loro autonomi: quello previdenziale, intercorrente fra il lavoratore e l'ente pubblico, e quello contributivo, che lega quest'ultimo al datore di lavoro. Vi è poi il sottostante rapporto tra lavoratore e datore di lavoro, che ha ad oggetto l'obbligo di costituire la provvista, ossia di pagare i contributi agli enti previdenziali.
Tale regime si ricava dalla previsione dell'art. 2115 c.c., che al primo comma prevede la distribuzione tra datore di lavoro e lavoratore dell'onere economico per la contribuzione alle istituzioni previdenziali e assistenziali ed al secondo comma precisa che il datore di lavoro è responsabile del versamento dei contributi, ossia assume la veste di debitore verso l'ente assicuratore, anche per la parte a carico del lavoratore, salvo il diritto di rivalsa secondo le leggi speciali. Costituisce applicazione di tale regime l'art. 19 della L. 218 del 1952 ("Riordinamento delle pensioni dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti"), secondo il quale "il datore di lavoro è responsabile del pagamento dei contributi anche per la parte a carico del lavoratore; qualunque patto in contrario è nullo.
Il contributo a carico del lavoratore è trattenuto dal datore di lavoro sulla retribuzione corrisposta al lavoratore stesso alla scadenza del periodo di paga cui il contributo si riferisce
".

Questa Corte ha da tempo preso atto della scomposizione dei diversi rapporti, con l'affermazione secondo la quale "l'obbligazione contributiva nelle assicurazioni obbligatorie ha per soggetto attivo l'istituto assicuratore e per soggetto passivo il datore di lavoro, debitore di tali contributi nella loro interezza, mentre il lavoratore è unicamente il beneficiario della prestazione previdenziale e resta estraneo a tale rapporto obbligatorio" (Sez. 1, Sentenza n. 4083 del 08/11/1976).
7. La legittimazione ad agire secondo la previsione dell'art. 81 c.p.c. è una condizione dell'azione che presuppone di norma l'astratta riferibilità del diritto sul piano normativo a colui che agisce, secondo lo schema regolatore del diritto oggetto del giudizio.
Dall'assenza di titolarità di diritti ed obblighi per coloro che restano al di fuori dei diversi rapporti sopra delineati (contributivo, previdenziale, di provvista) discende che la legittimazione ad agire in giudizio sussiste solo in relazione ai rapporti in cui ciascuno è parte; sulle questioni che attengono agli altri rapporti si determina invece il difetto di legittimazione processuale (e salva la possibilità di intervenire ad adiuvandum), sia pure per ottenere pronunce di mero accertamento. È proprio in ragione del fatto che il rapporto contributivo si instaura solo tra il datore di lavoro e l'ente di previdenza o assistenza, anche per la parte di contributi che sono dovuti dal lavoratore, che questa Corte ha chiarito che il datore di lavoro è l'unico legittimato a chiedere all'ente previdenziale la restituzione dei contributi indebitamente versati e che in tale caso il lavoratore potrà agire nei confronti del datore di lavoro per la restituzione della sua quota (Cass. Sez. L, n. 8888 del 14/04/2010, n. 13936 del 25/9/2002, n. 12842 del 27/12/1993).
In applicazione degli stessi principi si è affermato inoltre che il lavoratore non ha azione verso gli enti previdenziali per costringerli all'azione di recupero dei contributi, dovendo a tal fine agire per il versamento nei confronti del datore di lavoro (Cass. Sez. L, Sentenza n. 6911 del 26/05/2000).
Nel caso in esame, i lavoratori non potevano quindi agire in via autonoma nei confronti dell'Inps per l'accertamento del rapporto di lavoro subordinato, né tantomeno potevano chiedere di sostituirsi al datore di lavoro nel pagamento dei contributi, essendo loro attribuiti nel caso di omissione contributiva solo il rimedio previsto dall'art. 2116 c.c. e la facoltà di richiedere all'INPS la costituzione della rendita vitalizia ex art. 13 L. 1338/1962 pari alla quota di pensione che sarebbe spettata in relazione ai contributi omessi (Sez. L, n. 26990 del 07/12/2005). Sussisteva quindi il loro difetto di legittimazione processuale, sicché il processo deve concludersi con una decisione in rito in quanto l'azione non poteva essere proposta"

mercoledì 18 dicembre 2013

Pubblico impiego, crediti retributivi e prescrizione obbligo contributivo

La condanna del datore di lavoro alla regolarizzazione della posizione assicurativa di lavoratori dipendenti, aventi diritto a differenze retributive assoggettabili a contribuzione a favore dell'I.N.P.S., deve essere limitata al pagamento dei contributi per i quali, secondo le speciali disposizioni di legge che li regolano, non sia intervenuta la prescrizione.

sabato 4 maggio 2013

Omissione o evasione contributiva? Il punto della Cassazione.

Corte di Cassazione, sez. sezione Lavoro, sentenza 7 marzo - 2 maggio 2013, n. 10265

I passaggi salienti della sentenza:

- la pendenza del procedimento avente ad oggetto l'accertamento ispettivo (accertamento negativo dell'obbligo contributivo) preclude l'iscrizione a ruolo dei contributi, ai sensi dell'art. 24, comma 3, del d.lgs n.46/99, con conseguente invalidità della cartella di pagamento eventuale.

- La S.C. ha affermato dapprima che in tema di obbligazioni contributive nei confronti delle gestioni previdenziali ed assistenziali, l'omessa denuncia all'INPS di lavoratori, ancorché registrati nei libri paga e matricola, configura l'ipotesi di "evasione contributiva" di cui all'art. 116, comma 8, lett. B), della legge n. 388 del 2000 e non la meno grave fattispecie di "omissione contributiva" di cui alla lettera A) della medesima norma, che riguarda le sole ipotesi in cui il datore di lavoro, pur avendo provveduto a tutte le denunce e registrazioni obbligatorie, ometta il pagamento dei contributi, dovendosi ritenere che l'omessa denuncia dei lavoratori all'INPS faccia presumere l'esistenza della volontà del datore di occultare i rapporti di lavoro al fine di non versare i contributi, e gravando sul medesimo l'onere di provare la sua buona fede, che non può reputarsi assolto in ragione della mera registrazione dei lavoratori nei libri paga e matricola, che restano nell'esclusiva disponibilità del datore stesso e sono oggetto di verifica da parte dell'istituto previdenziale solo in occasione delle ispezioni (Cass. 10 maggio 2010 n. 11261). 

- Si è poi invece sostenuto, anche nel vigore della legge 23 dicembre 2000, n. 388, che la mera mancata presentazione dei moduli indicanti la dettagliata indicazione dei contributi previdenziali da versare, configuri la fattispecie della omissione - e non già della evasione - contributiva, ricadente nella previsione della lettera a) dell'art. 116, comma 8, della medesima legge, qualora il credito dell'istituto previdenziale sia comunque evincibile dalla documentazione di provenienza del soggetto obbligato, quali i libri contabili e le denunce riepilogative annuali (Cass. 20 gennaio 2011 n. 1230).


- Successivamente la Corte ha affermato che l’omessa o infedele denuncia mensile all'INPS (attraverso i cosiddetti modelli DM10) di rapporti di lavoro o di retribuzioni erogate, ancorché registrati nei libri di cui è obbligatoria la tenuta, concretizza l'ipotesi di "evasione contributiva" di cui all'art. 116, comma 8, lett. B), della legge n. 388 del 2000, e non la meno grave fattispecie di "omissione contributiva" di cui alla lettera A) della medesima norma, che riguarda le sole ipotesi in cui il datore di lavoro, pur avendo provveduto a tutte le denunce e registrazioni obbligatorie, ometta il pagamento dei contributi, dovendosi ritenere che l'omessa o infedele denuncia configuri occultamento dei rapporti o delle retribuzioni o di entrambi (cfr. Cass. 27 dicembre 2011 n. 28966). 

- L'orientamento è stato di recente ribadito da Cass. 25 giugno 2012 n. 10509, secondo cui l'omessa o infedele denuncia mensile all'INPS circa rapporti di lavoro e retribuzioni erogate integra "evasione contributiva" ex art. 116, comma 8, lett. b), della legge n. 388 del 2000, e non la meno grave "omissione contributiva" di cui alla lettera a) della medesima norma.

- Il Collegio condivide tale più recente orientamento, correttamente basato sulla circostanza che l'omessa o infedele denuncia fa presumere l'esistenza della volontà datoriale di occultare i dati allo specifico fine di non versare i contributi o i premi dovuti, salvo prova contraria del soggetto obbligato, anche alla luce del più favorevole regime di cui all'art. 116 L n. 388/00.


- Nel caso all'attenzione dell Corte l'azienda non ha omesso denunce obbligatorie o reso denunce o dichiarazioni non conformi al vero, ma ha fondato le dichiarazioni sulla scorta di un  contratto di riallineamento (che prevede minimi inferiori al dovuto)  successivamente dichiarato invalido. La Corte afferma che tale ipotesi (molto frequente) non configura evasione ma solo omissione contributiva, di cui all'art. 1, comma 217, lettera b), della L. n. 662/96.


giovedì 28 febbraio 2013

Benefici contributivi e fiscali Legge Fornero


Tra le novità introdotte dalla  Riforma del Lavoro (Legge 92/2012) vi sono le misure volte ad incentivare le assunzioni tra cui quelle delle donne.
Per queste, l’INPS riconosce degli sgravi sul costo del lavoro per le aziende che assumono anche con contratti a termine oltre che le assunzioni a tempo indeterminato, per donne di ogni età.
Per i contributi statali è necessario stipulare contratti a tempo indeterminato (ex novo o come trasformazione del determinato) entro il 31 marzo 2013.
Il beneficio per le imprese rappresentato dallo sconto sulla contribuzione INPS  è pari al 50% per i primi 12 o 18 mesi, a seconda dei casi.
Per ottenere i benefici in esame è necessario che le aziende effettuino assunzioni di donne aventi i i seguenti requisiti:
·         mancanza di impiego retribuito da almeno 6 mesi e residenza nelle Regioni ammissibili ai finanziamenti dei fondi strutturali UE e nelle aree di cui all’art. 2, punto 18, lettera e) del Regolamento 800/2008 della Commissione Europea, individuate annualmente con decreto interministeriale (Lavoro ed Economia);
·         mancanza di impiego da almeno 24 mesi, indipendentemente dalla residenza.
Nel primo caso il limite massimo temporale per il godimento del beneficio fiscale è fissato a 12 mesi, nel secondo a 18 mesi.
Per i contratti a termine sono inoltre previsti incentivi per le assunzioni di giovani fino a 29 anni (uomini che non hanno compiuto 30 anni) e donne a tempo determinato, di importo decrescente in base alla durata del rapporto di lavoro:
·         3.000 euro per contratti di lavoro di durata non inferiore a 12 mesi e fino a 18 mesi;
·         4.000 euro se la durata del contratto supera i 18 mesi (ossia tra 19 mesi e 24 mesi);
·         6.000 euro per i contratti aventi durata superiore a 24 mesi.

venerdì 11 gennaio 2013

Disciplina in materia di prescrizione dei contributi previdenziali Cassa Forense


L’art. 66 della Nuova disciplina dell’ordinamento della professione forense, prevede che la disciplina in materia di prescrizione dei contributi previdenziali, di cui all’art. 3 della legge 8 agosto 1995, n. 335 non si applica alle contribuzioni dovute alla Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza Forense.
L’art. 3 della legge n. 335/1995, ai commi 9 e 10 disciplina la prescrizione delle contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria.
Il comma 9 prevede che le contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria si prescrivono e non possono essere versate nei termini di:
- 10 anni per le contribuzioni di pertinenza del Fondo pensioni lavoratori dipendenti (FPLD) e delle altre gestioni pensionistiche obbligatorie – compreso il contribuito di solidarietà del 10%, a esclusivo carico dei datori di lavoro, dovuto per gli accantonamenti o versamenti effettuati a favore di forme pensionistiche complementari da parte dei datori di lavoro, ed esclusa ogni aliquota di contribuzione aggiuntiva non devoluta alle gestioni pensionistiche. Si consideri però che a decorrere dal 1° gennaio 1996 tale termine è ridotto a cinque anni, salvi i casi di denuncia del lavoratore o dei suoi superstiti (lett. a);
- 5 anni per tutte le altre contribuzioni previdenziali e assistenziali obbligatorie (lett. b).
Il successivo comma 10 prevede che i termini di prescrizione sopra esposti si applicano anche alle contribuzioni relative a periodi precedenti la data di entrata in vigore della legge n. 335. Fanno eccezione i casi di atti interruttivi già compiuti o di procedure iniziate nel rispetto della normativa preesistente.
Agli effetti del computo dei termini prescrizionali non si tiene conto della sospensione prevista dall’art. 2, comma 19, del D.L. 463/1983, fatti salvi gli atti interruttivi compiuti e le procedure in corso.

L'art. 19 della legge 20 settembre 1980, n. 576, recante la disciplina della prescrizione dei contributi, dei relativi accessori e dei crediti conseguenti a sanzioni dovuti in favore della Cassa nazionale forense, individua un distinto regime prescrizionale a seconda che la comunicazione da parte dell'obbligato, in relazione alla dichiarazione di cui agli artt. 17 e 23 della stessa legge, sia stata omessa o resa in modo non conforme al vero, riferendosi solo al primo caso l'ipotesi di esclusione del decorso del termine prescrizionale decennale, mentre, in ordine alla seconda ipotesi, il decorso del termine è riconducibile al momento della data di trasmissione della dichiarazione alla Cassa.

sabato 8 settembre 2012

Part-time nullo: le conseguenze contributive



La Suprema Corte, richiamando un proprio consolidato orientamento, ribadisce che in caso di contratto a tempo parziale dichiarato nullo, il datore di lavoro è tenuto anche al versamento della contribuzione di fatto evasa beneficiando del regime di favore.


Corte di Cassazione, sez. Lavoro, sentenza 3 maggio - 6 settembre 2012, n. 14963
Presidente Vidiri – Relatore Filabozzi
 


La prima parte del quesito di diritto formulato da parte ricorrente deve, infatti, trovare risposta nel principio già affermato dalle sezioni unite di questa S.C. con la sentenza n. 12269 del 2004 - cui hanno dato seguito, fra le altre, Cass. n. 16670/2004, Cass. n. 11011/2008, Cass. n. 52/2009 - secondo cui al contratto di lavoro a tempo parziale, che abbia avuto esecuzione pur essendo nullo per difetto di forma, non può applicarsi la disciplina in tema di contribuzione previdenziale prevista dall'art. 5, quinto comma, d.l. n. 726 del 1984, convertito in legge n. 863 del 1984, ma deve invece applicarsi il regime ordinario di contribuzione prevedente anche i minimali giornalieri di retribuzione imponibile ai fini contributivi, e così anche la disciplina di cui all'art. 1 d.l. n. 338 del 1989, convertito in legge n. 389 del 1989, tenuto conto, da un lato, che il sistema contributivo regolato dal predetto art. 5, comma quinto, d.l. n. 726 del 1984 è applicabile, giusta il tenore letterale della norma, solo in presenza di tutti i presupposti previsti dai precedenti commi ed è condizionato, in particolare, dall'osservanza dei prescritti requisiti formali, e considerato, dall'altro, che risulterebbe privo di razionalità un sistema che imponesse, per esigenze solidaristiche, a soggetti rispettosi della legge l'osservanza del principio del minimale, con l'applicazione ad essi di criteri contributivi da parametrare su retribuzioni anche superiori a quelle in concreto corrisposte la lavoratore, e nel contempo esentasse da vincoli quanti, nello stipulare il contratto di lavoro "part time", mostrano, col sottrarsi alle prescrizioni di legge, di ricorrere a tale contratto particolare per il perseguimento di finalità non istituzionali, agevolando così di fatto forme di lavoro irregolare.

venerdì 22 giugno 2012

Ricostituzione del trattamento pensionistico anche nell'ipotesi di omesso versamento dei contributi da parte dei datori di lavoro


Corte di Cassazione, sez. VI-L Civile , sentenza 14 marzo – 19 giugno 2012, n. 10119
Presidente Battimiello – Relatore La Terza
Fatto e diritto
Con la sentenza impugnata la Corte d'appello di Brescia confermando la statuizione di primo grado, rigettava la domanda proposta da P.L. contro l’Inps di condanna alla ricostituzione del trattamento pensionistico assumendo la lavoratrice che dovevano essere computati, nel trattamento medesimo, i contributi non versati dagli ex datori di lavoro, da calcolare sui maggiori importi delle retribuzioni percepite nel corso degli anni e non denunciate ai fini previdenziali. La Corte territoriale confermava il rigetto delle istanze istruttorie a sostegno della domanda ed affermava che il diritto alle prestazioni previdenziali sorge solo in presenza dei presupposti di legge e quindi il diritto non sussiste in mancanza di contribuzione.
Avverso detta sentenza la soccombente ricorre con due motivi.
L'Inps resiste con controricorso;
Letta la relazione resa ex art. 380 bis cod. proc. civ. di manifesta fondatezza del ricorso;
Ritenuto che i rilievi di cui alla relazione sono condivisibili, perché la Corte territoriale ha omesso di fare applicazione del principio di automaticità delle prestazioni, di cui all'art. 2126 c.c., per cui le prestazioni previdenziali spettano anche quando i contributi non siano stati regolarmente versati, purché i medesimi fossero comunque dovuti.
Il medesimo principio vale non solo per l'insorgenza del diritto a pensione ma anche per la sua misura.
Ed infatti (Cass. n. 3108 del 03/03/2001) per l'assicurazione generale per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti gestita dall'INPS l'automaticità delle prestazioni è prevista nei limiti di cui all'art. 27 del R.D.L. n. 636 del 1939, come modificato dall'art. 40 della legge n. 153 del 1969 e dall'art. 23 "ter" del D.L. n. 267 del 1972, come convertito nella legge n. 485 del 1972. Pertanto, quando il giudice abbia accertato la sussistenza di un rapporto di lavoro per il quale doveva essere effettuata la contribuzione, devesi ritenere soddisfatto il requisito contributivo nei limiti della prescrizione decennale (attualmente quinquennale) dei contributi, decorrente dal giorno in cui gli stessi dovevano essere versati.
Nello stesso senso si è affermato (Cass. n. 5263 del 27/08/1986) che “Il principio dell'automaticità della Costituzione del rapporto assicurativo e delle conseguenti prestazioni previdenziali pur in mancanza del versamento dei relativi contributi, principio che trova applicazione anche in tema di pensione d'invalidità, presuppone il duplice requisito sia dell'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato, che deve essere provato dal lavoratore mediante elementi certi, sia del mancato decorso della prescrizione decennale talché il pagamento tardivo di tali contributi possa essere effettuato dal datore di lavoro volontariamente (ex art. 55 RDL 4 ottobre 1935 n. 1827) oppure coattivamente su richiesta dell'INPS”.
Ha quindi errato la sentenza impugnata nel non ammettere le prove richieste dalla lavoratrice sulla esistenza del rapporto di lavoro e sulle maggiori retribuzioni percepite, giacché il principio dell'automatismo consente al lavoratore di ottenere una pensione che tenga conto anche dei contributi dovuti e non versati sulla maggiore retribuzione percepita, ma ciò solo nell'ambito del periodo di prescrizione dei contributi medesimi, e purché il lavoratore alleghi e dimostri sia i periodi lavorativi, sia la più alta retribuzione percepita, su cui avrebbero dovuto esser versati i contributi.
L'accoglimento del secondo motivo, concernente la mancata ammissione delle prove determina l'assorbimento del primo.
La sentenza impugnata va quindi cassata, con rinvio, anche per le spese di questo giudizio, ad altro Giudice che si designa nella Corte d'appello di Brescia in diversa composizione.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla Corte d'appello di Brescia in diversa composizione.

lunedì 11 giugno 2012

FALLIMENTO ED OBBLIGO CONTRIBUTIVO


In caso di fallimento del datore di lavoro, ove vi sia cessazione dell'attività aziendale, il rapporto di lavoro entra in una fase di sospensione, in quanto il diritto alla retribuzione – salvo il caso di licenziamento dichiarato illegittimo – non sorge in ragione dell'esistenza e del protrarsi del rapporto, ma presuppone, per la natura sinallagmatica del contratto, la corrispettività delle prestazioni. Ne consegue che, per effetto della dichiarazione di fallimento e fino alla data della dichiarazione del curatore ex art. 77, comma secondo, l. fall., non essendovi un obbligo retributivo per l'assenza di prestazione lavorativa, non è configurabile un credito contributivo previdenziale.
Cassazione civile - Sezione lavoro - Sentenza n. 7473 del 14 maggio 2012