Corte di Cassazione, sez. sezione Lavoro, sentenza 7 marzo - 2 maggio
2013, n. 10265
I passaggi salienti della sentenza:
- la pendenza del procedimento avente ad oggetto l'accertamento
ispettivo (accertamento negativo dell'obbligo contributivo) preclude l'iscrizione a ruolo dei contributi, ai sensi dell'art.
24, comma 3, del d.lgs n.46/99, con conseguente invalidità della cartella di
pagamento eventuale.
- La S.C. ha affermato dapprima che in tema di obbligazioni contributive nei
confronti delle gestioni previdenziali ed assistenziali, l'omessa denuncia
all'INPS di lavoratori, ancorché registrati nei libri paga e matricola,
configura l'ipotesi di "evasione contributiva" di cui all'art. 116,
comma 8, lett. B), della legge n. 388 del 2000 e non la meno grave fattispecie
di "omissione contributiva" di cui alla lettera A) della medesima
norma, che riguarda le sole ipotesi in cui il datore di lavoro, pur avendo
provveduto a tutte le denunce e registrazioni obbligatorie, ometta il pagamento
dei contributi, dovendosi ritenere che l'omessa denuncia dei lavoratori
all'INPS faccia presumere l'esistenza della volontà del datore di occultare i
rapporti di lavoro al fine di non versare i contributi, e gravando sul medesimo
l'onere di provare la sua buona fede, che non può reputarsi assolto in ragione
della mera registrazione dei lavoratori nei libri paga e matricola, che restano
nell'esclusiva disponibilità del datore stesso e sono oggetto di verifica da
parte dell'istituto previdenziale solo in occasione delle ispezioni (Cass. 10
maggio 2010 n. 11261).
- Si è poi invece sostenuto, anche nel vigore della legge
23 dicembre 2000, n. 388, che la mera mancata presentazione dei moduli
indicanti la dettagliata indicazione dei contributi previdenziali da versare,
configuri la fattispecie della omissione - e non già della evasione -
contributiva, ricadente nella previsione della lettera a) dell'art. 116, comma
8, della medesima legge, qualora il credito dell'istituto previdenziale sia
comunque evincibile dalla documentazione di provenienza del soggetto obbligato,
quali i libri contabili e le denunce riepilogative annuali (Cass. 20 gennaio
2011 n. 1230).
- Successivamente la Corte ha affermato che l’omessa o infedele denuncia mensile
all'INPS (attraverso i cosiddetti modelli DM10) di rapporti di lavoro o di
retribuzioni erogate, ancorché registrati nei libri di cui è obbligatoria la
tenuta, concretizza l'ipotesi di "evasione contributiva" di cui
all'art. 116, comma 8, lett. B), della legge n. 388 del 2000, e non la meno
grave fattispecie di "omissione contributiva" di cui alla lettera A)
della medesima norma, che riguarda le sole ipotesi in cui il datore di lavoro,
pur avendo provveduto a tutte le denunce e registrazioni obbligatorie, ometta
il pagamento dei contributi, dovendosi ritenere che l'omessa o infedele
denuncia configuri occultamento dei rapporti o delle retribuzioni o di entrambi
(cfr. Cass. 27 dicembre 2011 n. 28966).
- L'orientamento è stato di recente
ribadito da Cass. 25 giugno 2012 n. 10509, secondo cui l'omessa o infedele
denuncia mensile all'INPS circa rapporti di lavoro e retribuzioni erogate
integra "evasione contributiva" ex art. 116, comma 8, lett. b), della
legge n. 388 del 2000, e non la meno grave "omissione contributiva"
di cui alla lettera a) della medesima norma.
- Il Collegio condivide tale più recente orientamento, correttamente basato sulla
circostanza che l'omessa o infedele denuncia fa presumere l'esistenza della
volontà datoriale di occultare i dati allo specifico fine di non versare i
contributi o i premi dovuti, salvo prova contraria del soggetto obbligato,
anche alla luce del più favorevole regime di cui all'art. 116 L n. 388/00.
- Nel caso all'attenzione dell Corte l'azienda non ha omesso denunce obbligatorie
o reso denunce o dichiarazioni non conformi al vero, ma ha fondato le dichiarazioni sulla scorta di un contratto di riallineamento (che prevede minimi inferiori al dovuto) successivamente dichiarato invalido. La Corte afferma che tale ipotesi (molto frequente) non configura evasione ma solo omissione
contributiva, di cui all'art. 1, comma 217, lettera b), della L. n. 662/96.
Visualizzazione post con etichetta ISPEZIONI SUL LAVORO. Mostra tutti i post
Visualizzazione post con etichetta ISPEZIONI SUL LAVORO. Mostra tutti i post
sabato 4 maggio 2013
sabato 12 gennaio 2013
Diffida accertativa: i chiarimenti del Ministero del Lavoro
Il Ministero del Lavoro chiarisce che la diffida accertativa per crediti patrimoniali va inserita nel verbale unico di accertamento anche per le somme accertate e dovute ai lavoratori “in nero”, mentre, in caso di riqualificazione di un rapporto di lavoro la diffida accertativa non va adottata stante la necessità da parte dell’organo ispettivo di procedere ad una diversa qualificazione rispetto a quella negoziale data dalle parti del rapporto, qualificazione che, spetta in via definitiva al giudice e che presenta delicati profili di valutazione.
sabato 18 febbraio 2012
ISPEZIONI IN AZIENDA: INTESA SUI DOCUMENTI NON RICHIEDIBILI AL CONSULENTE
Il Ministero del Lavoro e il Consiglio Nazionale
dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro hanno firmato un protocollo per la
semplificazione dei tempi di verifica e di riscontro della documentazione nelle
ispezioni sul lavoro. Gli ispettori del lavoro non richiederanno più i
documenti che sono già nella loro disponibilità in quanto presenti in banche
dati a disposizione del Ministero del Lavoro.
Questo è quanto è stato deciso dal Ministero del
Lavoro e dal Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro che in
data 15.2.2012 hanno firmato un Protocollo d’intesa finalizzato a semplificare
i tempi di verifica e di riscontro della documentazione nelle ispezioni sul
lavoro.
Il personale ispettivo potrà richiedere al
professionista la documentazione solo nei casi in cui sia materialmente
impossibile l’accesso ai documenti tramite banche dati.
Sono escluse dal protocollo le attività ispettive eseguite
nell’esercizio delle specifiche funzioni di polizia giudiziaria ove sia
indispensabile la materiale acquisizione della documentazione trasmessa dal
professionista.
L’elenco dei documenti in questione è riportato
nell’allegato al protocollo, ne costituisce parte integrante, è potrà essere
integrato in futuro con successivi accordi.
I documenti elencati nell’allegato sono i seguenti:
- le comunicazioni obbligatorie telematiche di
instaurazione del rapporto di lavoro (Unilav, Uniurg), fatta eccezione per i
lavoratori domestici;
- i prospetti informativi collocamento obbligatorio
legge n. 68/1999;
- le denunce INAIL ex art. 12 del DPR n. 1124/1965;
- l’attribuzione della matricola INPS;
- le denunce aziendali e dichiarazioni trimestrali
della mano d’opera occupata in agricoltura;
- il DURC;
- il certificato d’iscrizione CCIAA;
- il modd. Unico; 750; 760; 770/SA-SC;
- le informazioni relative ai modelli UNIEMENS dal
2010 in poi consultabili da Net-INPS;
- gli importi complessivamente versati tramite mod. F24;
- le informazioni relative ai modelli DM10 concernenti
il personale dipendente, fatta eccezione per i dati relativi alle ultime 3
mensilità.
Iscriviti a:
Post (Atom)
