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sabato 18 maggio 2013

CRISI AZIENDALI: UNA TABELLA CON LE SOLUZIONI POSSIBILI



Il nostro Ordinamento prevede una serie di interventi volti a sostenere il salario dei dipendenti di aziende in crisi o dei lavoratori espulsi dai processi produttivi, sinteticamente descritti in tabella.

Crisi aziendale
Effetti sul rapporto di lavoro
Trattamento per i lavoratori
Funzione
Temporanea, con previsione di ripresa produttiva
Sospensione totale o parziale
Cassa integrazione ordinaria (CIG)
- integrare la retribuzione persa dai lavoratori
- ridurre temporaneamente i costi del personale, non licenziare i lavoratori e impiegarli nuovamente una volta cessata la crisi
Di lunga durata e dall'esito incerto, con previsione di ripresa produttiva
Sospensione totale o parziale o riduzione d'orario
Cassa integrazione straordinaria (CIGS) (1)
Riduzione d'orario
Contratti di solidarietà difensivi (CDS) (2) (3)
- integrare la retribuzione persa dai lavoratori
- ridurre temporaneamente i costi del personale, non licenziare i lavoratori e impiegarli nuovamente una volta cessata la crisi
Esuberi di personale
Effetti sul rapporto di lavoro
Trattamento per i lavoratori
Funzione
Di carattere strutturale ed irreversibile (senza che si trovi perciò rimedio negli strumenti sopraindicati)
Licenziamento collettivo
Indennità di mobilità
Sostenere il reddito del lavoratore dopo la cessazione del rapporto
Licenziamento individuale o plurimo
ASPI o MiniASPI
Pensionamento anticipato
Pensione
-


1) Negli anni 2013-2016 possono essere concessi trattamenti di integrazione salariale e di mobilità in deroga alla normativa vigente. La concessione è disposta dal ministro del Lavoro (di concerto con quello delle Finanze) sulla base di specifici accordi governativi e per periodi non superiori a 12 mesi (art. 2, c. 64, L. 92/2012).
2) I contratti e gli accordi collettivi di gestione di crisi aziendali che prevedono il ricorso agli ammortizzatori sociali devono essere depositati presso il ministero del Lavoro, secondo modalità indicate con decreto direttoriale (art. 2, c. 70 bis L. 92/2012; art. 46 bis, c. 1 lett. i), DL 83/2012 conv. in L. 134/2012).

martedì 16 ottobre 2012

Cassa Integrazione e mancato superamento periodo di prova


Direzione generale dell’Inps - messaggio del 12 ottobre 2012, n. 166606.

Nel documento è stato affrontato il quesito se si possa applicare ai lavoratori in CIGS, assunti a tempo indeterminato e licenziati per mancato superamento del periodo di prova, l’ipotesi di licenziamento per giustificato motivo oggettivo ex art. 1 L. 604/1966, che consente al lavoratore licenziato di rientrare nel programma di cassa integrazione.
Al riguardo si è innanzitutto osservato che la giurisprudenza di legittimità considera distintamente le due fattispecie del recesso dal rapporto di lavoro durante il periodo di prova, rispetto al licenziamento dal rapporto definitivo, ritenendo che le norme sulla stabilità del posto di lavoro contenute nella L. 604/1966 siano applicabili solo ai lavoratori la cui assunzione sia divenuta definitiva, mentre non possono in alcun modo regolare la fattispecie dell’assunzione in prova, giustificata, invece, dall’obiettiva necessità di valutare in concreto le capacità lavorative del soggetto (Corte cost. sentt. n. 204/1976; 172/1996; 541/2000)
. Peraltro, muovendo da tali premesse, la Consulta è giunta ad affermare che il contratto di lavoro nel periodo di prova, non seguito da assunzione, si configura come contratto a tempo determinato (Corte cost. sent. 541/2000).
Pertanto, considerate le conclusioni
 
a cui è pervenuto il giudice di legittimità delle leggi, stante l’inapplicabilità della normativa del licenziamento per giustificato motivo (oggettivo o soggettivo, o giusta causa) di cui all’art. 1 L. 604/1966 ai casi di recesso del datore di lavoro per mancato superamento del periodo di prova, ne consegue che, dovendosi configurare il contratto di lavoro nel periodo di prova come contratto a tempo determinato, ad esso devono riconnettersi tutti gli effetti tipici del contratto a termine. Ne deriva che tutti i beneficiari del trattamento di cassa integrazione che non abbiano superato il periodo di prova previsto dal nuovo contratto di lavoro a tempo indeterminato, possono rientrare nel programma di cassa integrazione salariale ed usufruire della relativa indennità, analogamente ai lavoratori che si rioccupano con contratto a tempo determinato, con relativa applicazione delle disposizioni di cui alla circolare INPS n. 130/2010

Compatibilità fra integrazioni salariali e attività di lavoro autonomo o subordinato

Circolare INPS n. 130 del 4 ottobre 2010
 
Con la Circolare n. 130 del 4 ottobre 2010, che sostituisce, con alcune integrazioni la circolare n. 107 del 5 agosto 2010, l’INPS interviene sul tema della compatibilità delle integrazioni salariali con l’attività di lavoro autonomo o subordinato e la cumulabilità del relativo reddito.
 
In particolare, come chiarisce la Circolare in oggetto, l’attività lavorativa che può essere svolta pur continuando a percepire il trattamento di cassa integrazione guadagni è quella che sarebbe stata compatibile con il rapporto di lavoro, sospeso, che ha originato l’integrazione, come potrebbe verificarsi, ad esempio, in caso di lavoro a tempo parziale.
 
Per quanto riguarda le fattispecie di compatibilità e cumulabilità delle integrazioni salariali con le prestazioni di lavoro accessorio di tipo occasionale rese negli gli anni 2009 e 2010, trova applicazione un diverso meccanismo. In tali casi, ai fini della corretta applicazione della norma di cui al comma 1bis dell’articolo 70 del Decreto Legislativo n. 276/2003, si rende necessario che la quota di contribuzione IVS (invalidità, vecchiaia e superstiti), pari a 1,30 euro per ogni buono lavoro del valore di 10 euro, affluisca alla gestione a carico della quale è posto l’onere dell’accredito figurativo correlato alle prestazioni integrative o di sostegno al reddito.