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sabato 18 maggio 2013

CRISI AZIENDALI: UNA TABELLA CON LE SOLUZIONI POSSIBILI



Il nostro Ordinamento prevede una serie di interventi volti a sostenere il salario dei dipendenti di aziende in crisi o dei lavoratori espulsi dai processi produttivi, sinteticamente descritti in tabella.

Crisi aziendale
Effetti sul rapporto di lavoro
Trattamento per i lavoratori
Funzione
Temporanea, con previsione di ripresa produttiva
Sospensione totale o parziale
Cassa integrazione ordinaria (CIG)
- integrare la retribuzione persa dai lavoratori
- ridurre temporaneamente i costi del personale, non licenziare i lavoratori e impiegarli nuovamente una volta cessata la crisi
Di lunga durata e dall'esito incerto, con previsione di ripresa produttiva
Sospensione totale o parziale o riduzione d'orario
Cassa integrazione straordinaria (CIGS) (1)
Riduzione d'orario
Contratti di solidarietà difensivi (CDS) (2) (3)
- integrare la retribuzione persa dai lavoratori
- ridurre temporaneamente i costi del personale, non licenziare i lavoratori e impiegarli nuovamente una volta cessata la crisi
Esuberi di personale
Effetti sul rapporto di lavoro
Trattamento per i lavoratori
Funzione
Di carattere strutturale ed irreversibile (senza che si trovi perciò rimedio negli strumenti sopraindicati)
Licenziamento collettivo
Indennità di mobilità
Sostenere il reddito del lavoratore dopo la cessazione del rapporto
Licenziamento individuale o plurimo
ASPI o MiniASPI
Pensionamento anticipato
Pensione
-


1) Negli anni 2013-2016 possono essere concessi trattamenti di integrazione salariale e di mobilità in deroga alla normativa vigente. La concessione è disposta dal ministro del Lavoro (di concerto con quello delle Finanze) sulla base di specifici accordi governativi e per periodi non superiori a 12 mesi (art. 2, c. 64, L. 92/2012).
2) I contratti e gli accordi collettivi di gestione di crisi aziendali che prevedono il ricorso agli ammortizzatori sociali devono essere depositati presso il ministero del Lavoro, secondo modalità indicate con decreto direttoriale (art. 2, c. 70 bis L. 92/2012; art. 46 bis, c. 1 lett. i), DL 83/2012 conv. in L. 134/2012).

mercoledì 22 febbraio 2012

LICENZIAMENTO COLLETTIVO NEL SINGOLO CANTIERE

La Corte di Cassazione, con Sentenza n. 2429 del 20 febbraio 2012, ha chiarito che deve essere considerata legittima la scelta del datore di lavoro di ricorrere alla procedura di mobilità in un singolo centro operativo e non nel complesso aziendale. Nello specifico la Suprema Corte sottolinea che la legittimità del ricorso alla procedura di mobilità non è legata al fatto che la stessa interessi l’intero complesso aziendale con tutte le sue delocalizzazioni. In tal senso ben può accadere che detta procedura interessi esclusivamente una sede decentra. Il fondamentale requisito legale che va sempre e comunque rispettato, è rappresentato dalla presenza delle esigenze tecnico produttive.