26.02.12 - Cassazione Lavoro:
controllo legittimo ex post di email del dipendente
Il Giudice di merito, pur non avendo
accertato "quali siano state le concrete modalità attraverso le quali il
datore di lavoro ha acquisito il testo dei messaggi di posta elettronica
scambiati dal lavoratore con soggetti estranei al ristretto ambito di
diffusione delle notizie delle quali egli era in possesso, poi posti alla base
della contestazione disciplinare", con "incontestato accertamento di
fatto, ha tuttavia affermato che il datore di lavoro ha compiuto il suo
accertamento ex post, ovvero dopo l'attuazione del comportamento addossato al
dipendente, quando erano emrsi elementi di fatto tali da raccomandare l'avvio
di un'indagine retrospettiva".
E' questo il punto cardine della motivazione con cui la Cassazione ha
cassato il ricorso del dipendente licenziato, confermando così la pronuncia di
secondo grado, che a propria volta aveva confermato quella di primo.
Per la cronaca, il dipendente di un istituto bancario, poi licenziato, aveva
divulgato con messaggi elettronici diretti ad estranei notizie riservate
concernenti un cliente dell'istituto e aveva effettuato operazioni finanziarie
da cui aveva tratto vantaggio personale.
Secondo la Cassazione "tale fattispecie è estranea al campo di
applicazione dell'articolo 4 dello statuto dei lavoratori. Nel caso di specie,
infatti, il datore di lavoro ha posto in essere una attività di cotnrollo sulle
strutture informatiche aziendali che prescindeva dalla pura e semplice sorveglianza
sull'esecuzione della rpestazione lavoativa degli addetti ed era, invece,
diretta ad accertare la perpetuazione di eventuali comportamenti illeciti (poi
effettivamente riscontrati) dagli stessi posti in essere. Il c.d. controllo
difensivo, in altre parole, non riguardava l'esatto adempimento delle
obbligazioni discendnti dal rapporto di lavoro, ma era destinato ad accertare
un comportamento che poneva in pericolo la stessa immagine dell'istituto
bancario presso terzi.
In questo caso entrava in gioco il diritto del datore di lavoro di tutelare il
proprio patrimonio, che era costituito non solo dal complesso dei beni
aziendali, ma anche dalla propria immagine esterna, così come accreditata
presso il pubblico. Questa forma di tutela egli poteva giuridicamente
esercitare con gli strumenti derivanti dall'esercizio dei poteri derivanti
dalla sua supremazia sulla struttura aziendale.
Tale situazione, ad una lettura attenta, è già esclusa dal campo di
applicazione dell'articolo 4 Statuto dei lavoratori dalla giurisprudenza della
Corte (che già esclude dai controlli difensivi vietati quelli aventi ad oggetto
la tutela di beni estranei al rapporto di lavoro, Cassazione Lavoro
15892/2007)".
(Corte di Cassazione - Sezione Lavoro, Sentenza 23 febbraio 2012, n.2722)