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venerdì 20 dicembre 2013
Somministrazione di manodopera e contratti a termine
CASS. SEZIONE LAVORO
9 SETTEMBRE 2013, N. 20598
In tema di somministrazione di manodopera, la legittimità della causale indicata nel contratto di somministrazione non è sufficiente per rendere legittima l’apposizione di un termine al rapporto, dovendo anche sussistere, in concreto, una situazione riconducibile alla ragione indicata nel contratto stesso.
Tra i precedenti conformi in tema di somministrazione di manodopera si veda Cassazione 6933/2012 per la quale il controllo giudiziario sulle ragioni che la consentono - che è limitato all’accertamento della loro esistenza, e non può estendersi al sindacato sulle valutazioni tecniche ed organizzative dell’utilizzatore implica la verifica dell’effettività dell’esigenza di assunzione indicata nel contratto di somministrazione stipulato tra la somministratrice e l’utilizzatrice, restando irrilevante la diversa indicazione nel contratto di assunzione. Ne consegue che, ove la somministrazione sia fatta con riferimento ad una determinata sede di lavoro per sostituire personale assente con diritto alla conservazione del posto, l’assegnazione del lavoratore ad altra sede implica la violazione delle condizioni legali della somministrazione e la costituzione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato con l’utilizzatore della prestazione, restando irrilevante che nel contratto di assunzione sia stata indicata la sede di effettiva utilizzazione.
venerdì 11 ottobre 2013
nullità del contratto di somministrazione presso una Pubblica Amministrazione
Il Tribunale di Roma, con sentenza del 1° ottobre 2013, ha
affermato che pur in presenza di un contratto di somministrazione di manodopera
nullo che ha riguardato, in qualità di utilizzatore, una Pubblica
Amministrazione, non operano né la conversione del rapporto a tempo
indeterminato alle dipendenze di quest’ultima, né il diritto al godimento di
un’indennità risarcitoria forfettaria. Quest’ultimo può essere riconosciuto
soltanto in presenza di una prova rigorosa circa l’effettivo danno subito.
Tutto questo in conseguenza del principio costituzionale (art. 97 Cost.) che
disciplina l’assunzione dei lavoratori soltanto attraverso il pubblico
concorso.
domenica 7 aprile 2013
SOMMINISTRAZIONE DI MANODOPERA - FORMA DEL CONTRATTO
Di seguito un breve stralcio di:
Corte di Cassazione, sez. Lavoro, sentenza 20 dicembre 2012 - 3 aprile 2013, n. 8120
in tema di somministrazione di manodopera.
La sentenza ribadisce:
- che il contratto deve specificare le ragioni tecniche, produttive o organizzative che giustificano il ricorso alla somministrazione;
- che le ragioni possono essere anche plurime purchè non contraddittorie;
- sono valide indicazioni del tipo: "lancio di nuovi prodotti", "punte stagionali", con applicazione della casistica formatasi per i contratti a termine;
- il giudice è chiamata ad una valutazione di merito che non può travalicare l'opportunità delle scelte imprenditoriali.
Di seguito alcuni passaggi della sentenza (che allego in versione integrale a questo link):
La questione è in realtà duplice. Il primo problema è quello di stabilire, in termini generali, se il contratto commerciale di somministrazione tra l'agenzia somministratrice e l'utilizzatore del lavoro interinale debba contenere la specificazione delle ragioni per le quali l'impresa utilizzatrice ricorre alla somministrazione. Problema distinto è poi quello di verificare se le ragioni indicate nel singolo contratto siano o meno specifiche.
la risposta da dare al problema concernente la necessità o meno che le ragioni del ricorso alla somministrazione siano specificate, non può che essere positiva.
tali ragioni devono essere indicate per iscritto nel contratto e devono essere indicate, in quella sede, con un grado di specificazione tale da consentire di verificare se rientrino nella tipologia di ragioni cui è legata la legittimità del contratto e da rendere possibile la verifica della loro effettività.
Nel caso in esame le ragioni del ricorso al lavoro in somministrazione sono state indicate in "punte di più intensa attività produttiva", alle quali non era possibile far ricorso con i normali assetti produttivi aziendali, determinate "dall'acquisizione di commesse" o dal "lancio di nuovi prodotti".
Questa indicazione delle ragioni in sede contrattuale è stata valutata dalla giurisprudenza di legittimità sufficientemente specifica.
Il fatto che siano state indicate più causali è anch'esso stato considerato dalla giurisprudenza di legittimità, che, occupandosi dei contratti a termine ha affermato il principio di diritto per il quale la pluralità di ragioni di apposizione del termine non collide con il criterio della specificità, a condizione che entrambe le ragioni specificate per iscritto rispondano a tale requisito e tra le stesse non sussista incompatibilità o intrinseca contraddittorietà (Cass. 16 marzo 2010, n. 6328; ma già Cass. 17 giugno 2008, n. 16396, nonché Cass. 22 febbraio 2012, n. 2622).
Corte di Cassazione, sez. Lavoro, sentenza 20 dicembre 2012 - 3 aprile 2013, n. 8120
in tema di somministrazione di manodopera.
La sentenza ribadisce:
- che il contratto deve specificare le ragioni tecniche, produttive o organizzative che giustificano il ricorso alla somministrazione;
- che le ragioni possono essere anche plurime purchè non contraddittorie;
- sono valide indicazioni del tipo: "lancio di nuovi prodotti", "punte stagionali", con applicazione della casistica formatasi per i contratti a termine;
- il giudice è chiamata ad una valutazione di merito che non può travalicare l'opportunità delle scelte imprenditoriali.
Di seguito alcuni passaggi della sentenza (che allego in versione integrale a questo link):
La questione è in realtà duplice. Il primo problema è quello di stabilire, in termini generali, se il contratto commerciale di somministrazione tra l'agenzia somministratrice e l'utilizzatore del lavoro interinale debba contenere la specificazione delle ragioni per le quali l'impresa utilizzatrice ricorre alla somministrazione. Problema distinto è poi quello di verificare se le ragioni indicate nel singolo contratto siano o meno specifiche.
la risposta da dare al problema concernente la necessità o meno che le ragioni del ricorso alla somministrazione siano specificate, non può che essere positiva.
tali ragioni devono essere indicate per iscritto nel contratto e devono essere indicate, in quella sede, con un grado di specificazione tale da consentire di verificare se rientrino nella tipologia di ragioni cui è legata la legittimità del contratto e da rendere possibile la verifica della loro effettività.
Nel caso in esame le ragioni del ricorso al lavoro in somministrazione sono state indicate in "punte di più intensa attività produttiva", alle quali non era possibile far ricorso con i normali assetti produttivi aziendali, determinate "dall'acquisizione di commesse" o dal "lancio di nuovi prodotti".
Questa indicazione delle ragioni in sede contrattuale è stata valutata dalla giurisprudenza di legittimità sufficientemente specifica.
Il fatto che siano state indicate più causali è anch'esso stato considerato dalla giurisprudenza di legittimità, che, occupandosi dei contratti a termine ha affermato il principio di diritto per il quale la pluralità di ragioni di apposizione del termine non collide con il criterio della specificità, a condizione che entrambe le ragioni specificate per iscritto rispondano a tale requisito e tra le stesse non sussista incompatibilità o intrinseca contraddittorietà (Cass. 16 marzo 2010, n. 6328; ma già Cass. 17 giugno 2008, n. 16396, nonché Cass. 22 febbraio 2012, n. 2622).
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