Pagine

Visualizzazione post con etichetta sicurezza sul lavoro. Mostra tutti i post
Visualizzazione post con etichetta sicurezza sul lavoro. Mostra tutti i post

mercoledì 5 settembre 2012

Omessa la visita medica per l'accertamento dell'idoneità a specifiche mansioni: ne risponde (con l'arresto) in via principale il Responsabile della sicurezza


Con sentenza in data 22 settembre 2009 il tribunale di Ascoli Piceno condannava G.A. n. (omissis) , alla pena di tre mesi di arresto in quanto riconosciuto colpevole del reato previsto dagli artt. 81 c.p., 14 e 18 bis d.lgs. n. 66 del 2003 per aver, quale responsabile della società datrice di lavoro (Gruppo executive società consortile Srl) omesso di far sottoporre i lavoratori D.G.A. e D.C.P. alla prescritta visita medica di accertamento di idoneità al lavoro in turni notturni.
La Corte di Cassazione, sez. III Penale, con sentenza 6 giugno – 30 agosto 2012, n. 33521, ha ribadito: “la corte (Cass., sez. 4, 27/05/2011 - 14/07/2011, n. 27738) ha affermato che, laddove ci sia un responsabile della sicurezza, è quest'ultimo che deve attivarsi per il rispetto delle norme antinfortunistiche. Quindi è rilevante accertare se in azienda vi sia stato, o no, un responsabile della sicurezza, fermo restando comunque che il datore di lavoro ha un generale obbligo di vigilare in ordine al corretto espletamento da parte di quest'ultimo delle attività a lui delegate e concernenti l'adozione delle misure di prevenzione degli infortuni sul lavoro (cfr. in proposito, quanto all'obbligo del datore di lavoro, Cass., sez. 4, 12/04/2005 - 01/06/2005, n. 20595).
Il soggetto penalmente per eseguibile è quindi principalmente il Responsabile della sicurezza.

venerdì 11 maggio 2012

"SINDACO COME 'DATORE DI LAVORO' PER I REATI DA MANCATA SICUREZZA"-Cass.Pen. 15206/2012


La definizione di datore di lavoro contenuta nell’articolo 2 del decreto legislativo n. 81 prima citato, dà esclusivo rilievo al mero requisito dell’organizzazione delle attività insieme all’esercizio dei poteri decisionali e di spesi che ineriscono tale organizzazione.
Nella seconda parte l’articolo 2 si occupa della definizione di datore di lavoro nelle pubbliche amministrazioni individuandolo con l’organo di direzione politica. Quest’ultimo, poi, eventualmente, individuerà il dirigente o il funzionario non dirigente al quale si attribuirà la qualifica di “datore di lavoro”. (Si veda, sul punto, Cass. 35137/2007).
Si specifica che, in caso di omessa individuazione dell’organo politico, “la qualifica di datore di lavoro continuerà a coincidere con l’organo di vertice medesimo, quindi il Sindaco.”

mercoledì 28 settembre 2011

SICUREZZA SUL LAVORO: AZIENDA CON PLURALITA' DI CANTIERI E RESPONSABILITA' DATORIALE

Corte di Cassazione, sez. IV Penale, sentenza n. 34723/11; depositata il 26 settembre 2011.

La Corte Suprema, con la sentenza di cui sopra, ritiene che la presenza di personale tecnico non comporti l'automatica attribuzione al medesimo personale delle funzioni del datore di lavoro. È necessaria una delega di funzioni che, anche se non in forma scritta, deve essere tale da dimostrare in concreto che il delegato «riveste effettivamente, con pienezza di poteri decisionali e di intervento e facoltà di spesa, la funzione di responsabile per la sicurezza».
Non basta adottare un organigramma aziendale dal quale risulti che la gestione tecnica sia affidata a personale tecnico, senza ulteriori specificazioni, ma occorra una formale e sostanziale attribuzione di tali poteri.