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giovedì 20 febbraio 2014

Rito Fornero. Il Caso Schettino e la pronuncia del Tribunale di Torre Annunziata (dott. Rocco) approdano alle Sezioni Unite


Corte di Cassazione, sez. VI Civile – L, ordinanza interlocutoria 3 - 18 febbraio 2014, n. 3838
Presidente Mammone – Relatore Blasutto

Riporto la sentenza integrale a questo link ed una sintesi nel prosieguo.

"Il provvedimento del Tribunale di Torre Annunziata ha statuito sulla sola competenza ed è stato impugnato con regolamento necessario ex art. 42 c.p.c., affinché questa Corte - cui, per la funzione istituzionale di organo regolatore della giurisdizione e della competenza, spetta il potere di adottare decisioni dotate di efficacia esterna (panprocessuale) - determini in modo definitivo quale sia il giudice competente per la causa (Cass. n.6657/99, 13768/2005,14405/08), con pronuncia che non consente di porre ulteriormente in discussione, eventualmente anche sotto profili diversi, le questioni di competenza.
13. Come risulta documentalmente, Costa Crociere s.p.a. ha attivato dinanzi al Giudice del lavoro del Tribunale di Genova, con ricorso ex art. 1, comma 48, legge n. 92/2012, depositato il 18 ottobre 2012, un giudizio di accertamento della validità e legittimità del licenziamento intimato a S.F. il 19 luglio 2012.
Il lavoratore, costituendosi in giudizio, ha eccepito - per quanto interessa in questa sede - la carenza di interesse ad agire della società e l'"inuulizzabilità, per la stessa, del rito Fornero"; ha altresì proposto domanda riconvenzionale, condizionata e subordinata, avente ad oggetto: l'accertamento della inesistenza e/o nullità e/o inefficacia e/o illegittimità e/o ingiustificatezza del licenziamento; domanda di reintegrazione nel posto di lavoro e di condanna della società al risarcimento del danno commisurato alla retribuzione globale di fatto dal giorno del licenziamento a quello della effettiva reintegra. La medesima domanda ha formato oggetto della domanda proposta in via principale dal medesimo S. in data 26 novembre 2013 dinanzi al Tribunale di Torre Annunziata con ricorso ex art. 1, comma 48, legge n. 92/2012.
Risulta inoltre che la soc. Costa Crociere, sempre davanti al Tribunale di Genova, ha proposto "cautelativamente" altro ricorso ex art. 414 c.p.c. in data 22 ottobre 2012, di contenuto identico a quello proposto ex art. 1, comma 48 legge n. 92/2012. In tale giudizio, il resistente S. ha eccepito l'inammissibilità dell'avverso ricorso e, in subordine, la litispendenza e/o la continenza tra la stessa causa e quella anteriormente proposta da Costa Crociere ex art. 1, comma 48 legge n. 92/2012 al Tribunale di Genova il 18 ottobre 2012.


Si pongono, dunque, nella vicenda all'esame questioni di interferenza tra le azioni esperite da ciascuna delle parti a mezzo del rito speciale di cui all'art. 1, commi 47, 48 e 49 legge n. 92/2012 e tra queste e quella proposta dal datore di lavoro con il rito ordinario di cui all'art. 414 c.p.c.. In tale contesto, ad avviso del Collegio, sembra avere carattere logico pregiudiziale la questione della ammissibilità o proponibilità o "fruibilità" dell'azione di mero accertamento proposta da parte datoriale a mezzo del c.d. rito Fornero, dalla cui risoluzione dipende anche l'esito dell'ulteriore questione interpretativa concernente l'ammissibilità in fase sommaria della domanda riconvenzionale proposta dal lavoratore ai sensi dei citati commi 47, 48 e 49 legge n 92/2012.
16. Il Giudice del provvedimento impugnato ha ritenuto sussistere un'ipotesi di litispendenza tra il giudizio innanzi a sé proposto e quello pendente dinanzi al Tribunale di Genova e, ai sensi dell'art. 39, primo comma, c.p.c., ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo. Nel pervenire a tale soluzione, ha affermato che l'identità deve essere ravvisata nella sovrapponibilità delle due domande al momento della decisione, alla stregua di una valutazione che include necessariamente (solo così potendosi ravvisare identità di domande) quella proposta in via riconvenzionale. 


Va inoltre osservato che il provvedimento impugnato, nel pervenire alla declaratoria di litispendenza, ha superato positivamente la questione dell'ammissibilità delle questioni preliminari di rito nella fase sommaria, questione anch'essa allo stato controversa.

sabato 13 aprile 2013

SULLA INDIVIDUAZIONE DELLE DOMANDE DA TRATTARE CON RITO FORNERO


La posizione oggi prevalente in Giurisprudenza, a distanza di mesi dall’entrata in vigore del nuovo rito, è nel senso di ricondurre ad unitaria trattazione con rito Fornero le domande tese ad ottenere la tutela ex art. 18 SdL e, in via gradata, la tutela ex L. n. 108/1990, oltre che domande fondate “sui medesimi fatti costitutivi”.
Sul punto ci si limita a richiamare l’ordinanza già citata del Tribunale di Roma (Pres. Sordi) del 28/11/2012, disponibile integralmente a questo link, che chiarisce il punto con lucidità e sistematicità 
Del resto, e come autorevolmente sostenuto da più parti, occorre ricordare come, secondo la giurisprudenza formatasi nel previgente regime di tutela contro i licenziamenti illegittimi, proposta dal lavoratore una domanda di reintegrazione nel posto di lavoro ai sensi dell’art. 18 della legge n. 300 del 1970, tale petitum doveva ritenersi comprensivo di quello concernente il riconoscimento della minore tutela di cui all’art. 8 della legge n. 604 del 1966, con la conseguenza che non violava il principio di corrispondenza fra il chiesto e il pronunciato la sentenza con la quale il giudice, ritenendo carenti le condizioni per l’operatività dell’invocata tutela reale, condannava il datore di lavoro alla riassunzione del lavoratore o, in alternativa, a corrispondergli l’indennità di cui al citato art. 8 (Cass., 9 settembre 1991, n. 9460). In un’analoga prospettiva, si è affermato, in tema di inefficacia del licenziamento, che, se il dipendente illegittimamente licenziato aveva chiesto l’applicazione dell'art.18 della legge n. 300 del 1970, e quindi anche il risarcimento del danno commisurato alle retribuzioni maturate dal giorno in cui il licenziamento ha trovato attuazione, il giudice, accertato che non sussistono i requisiti dimensionali per l’applicazione dell’art. 18, doveva accordare, sussistendo i relativi presupposti, la tutela in tal caso applicabile (dichiarazione di inefficacia del licenziamento e risarcimento del danno), essendo tale tutela omogenea e di ampiezza minore rispetto a quella prevista dall’art. 18 (Cass., 11 settembre 2003, n. 13375, in Foro it., 2003, I, 3321). Ovvero che non era ravvisabile mutamento della causa petendi nell’ipotesi in cui il dipendente che aveva impugnato il licenziamento, deducendone la illegittimità per mancanza di giustificato motivo, proponeva con ricorso introduttivo domanda di tutela reale, mentre, in sede di precisazione delle conclusioni, richiedeva quella obbligatoria, in quanto, in detta ipotesi, il mutamento riguardava solo gli effetti ricollegabili alla tutela richiesta da ultimo, che sono compresi in quelli cui dà luogo la tutela originariamente invocata (Cass., 27 agosto 2003, n. 12579; Cass., 19 novembre 2001, n. 14486); così come doveva ritenersi ammissibile la domanda, proposta per la prima volta in appello dal lavoratore illegittimamente licenziato, diretta ad ottenere la riassunzione ex art. 8 della legge n. 604 del 1966, ove in primo grado il lavoratore medesimo avesse proposto la domanda di reintegrazione nel posto di lavoro ex art. 18, atteso che la prima doveva ritenersi compresa, come minus, in quest’ultima (Cass., 11 settembre 1997, n. 8906, in Foro pad., 1998, I, 10). Insomma, dalla pregressa giurisprudenza emerge con nettezza l’impostazione secondo la quale la domanda di concessione della tutela assicurata dall’art. 18 conteneva implicitamente anche quella di minore intensità prevista dall’art. 8.  
Del resto se si ritenesse un questo caso necessaria una separazione della domanda impugnatoria ex art. 18 SdL da quella finalizzata alla mera tutela obbligatoria, avremmo il risultato concreto di due giudizi pendenti innanzi al medesimo giudice che, per evidenti ragioni di connessione, andrebbero trattate unitariamente, per evitare anche potenziali ed imbarazzanti conflitti di giudicato.

IL DIBATTITO SULLA FACOLTATIVITÀ O MENO DEL “RITO FORNERO”


I comma 47 e 48 (prima parte) dell’art. 1 della legge n. 92 del 2012 recitano:
“47. Le disposizioni dei commi da 48 a 68 si applicano alle controversie aventi ad oggetto l'impugnativa dei licenziamenti nelle ipotesi regolate dall'articolo 18 della legge 20 maggio 1970, n. 300, e successive modificazioni, anche quando devono essere risolte questioni relative alla qualificazione del rapporto di lavoro.
48. La domanda avente ad oggetto l'impugnativa del licenziamento di cui al comma 47 si propone con ricorso al tribunale in funzione di giudice del lavoro. Il ricorso deve avere i requisiti di cui all'articolo 125 del codice di procedura civile. Con il ricorso non possono essere proposte domande diverse da quelle di cui al comma 47 del presente articolo, salvo che siano fondate sugli identici fatti costitutivi”.
Tale è la lettera della legge, nella parte che oggi interessa.
Dopo una iniziale e generale perplessità sembra prevalere la tesi dell’obbligatorietà del rito nelle ipotesi contemplate dalla norma. Ovviamente per “obbligatorietà” intendiamo l’impossibilità per chi impugna licenziamento in area di tutela reale, di agire con rito ordinario. Per essere ancor più precisi, quindi, e allo stato dell’arte, il c.d. rito “Fornero” non è da intendersi quale rito speciale, bensì quale rito, per l’appunto, ordinario, nelle ipotesi in cui venga, in primis, invocata la tutela ex art. 18 SdL.
Tuttavia anche la ritenuta “obbligatorietà del rito” (locuzione, come detto, imprecisa ma efficace), presupposta alla scelta dell’Ufficio di ricondurre il tutto al rito Fornero, non è una soluzione del tutto pacifica ancora oggi.
Ad esempio, e per citare un caso emblematico, il Tribunale di Firenze (adottando una prassi che sarebbe auspicabile in tutti gli Uffici Giudiziari e, in particolare, nelle sezioni specializzate) in data 17/10/2012 ha prodotto un protocollo, condiviso da tutti i giudici della sezione, che indica le opzione interpretative applicabili a seguito della riforma procedurale.
La prima di tali indicazioni risiede proprio nella facoltatività del rito Fornero. Queste le indicazioni contenute nel documento (disponibile, se richiesto, in copia): “è facoltà della parte intraprendere un giudizio di impugnativa di licenziamento rientrante nell’art. 18 L. 300/70 con il rito previsto dalla riforma Fornero. Infatti è la parte attrice che deve valutare se nel caso concreto sia più utile procedere con tale nuovo rito o se sia più confacente agli interessi del cliente un ricorso ex art. 414 c.p.c. ( ad esempio perché la domanda si associa ad ulteriori richieste afferenti il rapporto di lavoro, come ad esempio differenze retributive, diverso inquadramento, ecc.). Depongono in favore di questa interpretazione sia il fatto che la giurisprudenza della Corte di Cassazione, in materia di art. 28 L.300/70 (procedimento che ha qualche analogia con il rito in questione) ha già ritenuto ammissibile un’azione proposta ex art. 414 c.p.c., sia il fatto che, non essendo possibile presentare con il rito speciale domande diverse da quelle di cui al comma 47 dell’art. 1 della L. 92/2012, sarebbe illogico obbligare la parte, che eventualmente abbia più istanze di tutela, a proporre più cause ( moltiplicando i processi)”.
A ciò si aggiunga che è risultata altrettanto prevalente la posizione di chi ritiene che la prima fase (sommaria) del rito sia superabile per accordo tra le parti. Tale soluzione si risolve, in pratica, nella possibilità di bypassare la fase che più di tutte caratterizza il c.d. rito Fornero, avviando, nella sostanza, direttamente l’ordinario giudizio a cognizione piena. Nonostante gli sforzi di chi ha inteso conciliare tale possibilità con la succitata “obbligatorietà”, non v’è chi non veda come da questa soluzione esca fortemente ridimensionata la suddetta “obbligatorietà”, o, quantomeno, fortemente diluita.
A ciò si aggiunga che tale “obbligatorietà” va contemperata con il pieno ed indiscutibile diritto di concentrare in un’unica azione giudiziaria le proprie rivendicazioni. O meglio: l’obbligatorietà suddetta va contemperata con l’altrettanto pacifico divieto di frazionamento della domanda.
Il divieto di frazionamento (da Cass. SS.UU. n. 23726/2007 in poi) non è riferibile solo all’impugnativa di licenziamento, ma anche alle eventuali differenze stipendiali che hanno origine dal medesimo rapporto di lavoro. Ed inoltre, all’interno dell’impugnativa di licenziamento, la tendenziale concentrazione delle domande deve (a maggior ragione) riguardare anche le domande poste in posizione di graduazione, come nel caso di una subordinata domanda di tutela obbligatoria proposta a partire dall’”identico fatto costitutivo” (per adoperare l’espressione del Legislatore) rappresentato dal licenziamento. Sul punto ci soffermeremo più estesamente nel prosieguo.
Orbene, si potrà tacciare di inammissibilità un’azione con la quale il lavoratore abbia ricondotto tutte le domande (impugnativa di licenziamento e richieste stipendiali) al rito, per così dire, “accelerato” previsto dalla riforma, da ritenersi senza dubbio alcuno di miglior favore per chi agisce in giudizio e, quindi, per il lavoratore; ma di certo non potrà validamente sollevarsi alcuna eccezione nel qual caso il lavoratore, nel pieno rispetto di quel principio di correttezza e buona fede che è presupposto al divieto di frazionamento della domanda, abbia proposto l’azione secondo l’ordinario rito e, quindi, rinunciando alla “corsia preferenziale” approntata dalla novella legislativa.

lunedì 31 dicembre 2012

Riforma Fornero: la sua specialità e il rapporto con gli altri riti. I criteri intepretativi




Tratto da: 
L’AMBITO DI APPLICAZIONE DEL NUOVO RITO PER L’IMPUGNAZIONE
DEI LICENZIAMENTI E DISCIPLINA DELLA FASE DI TUTELA URGENTE

dott. Paolo Sordi (Presidente I sezione Lavoro del Tribunale di Roma).

L’altra evidente caratteristica dell’intervento del legislatore è la scelta di non ricorrere a qualcuno dei modelli processuali già rinvenibili nell’ordinamento, ma di crearne uno nuovo, in chiara (ed immediata) smentita del lodevole proposito di semplificazione dei riti che aveva condotto, meno di anno prima, all’emanazione del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150. Si aggiunga che quello creato dal legislatore del 2012 è un rito difficilmente assimilabile ad uno di quelli già presenti nell’ordinamento. Invero, come pure è stato notato3, esso presenta alcune caratteristiche proprie del procedimento di repressione della condotta antisindacale di cui all’art. 28 della legge n. 300 del 1970, altre tipiche del procedimento sommario di cognizione disciplinato dagli artt. 702-bis ss. c.p.c. ed altre ancora comuni alla disciplina del procedimento cautelare uniforme (artt. 669-bis ss. c.p.c.). È pertanto impossibile qualificare il nuovo modello processuale come una species di qualcuno di quei genera e occorre invece riconoscere che si tratta di un rito con proprie caratteristiche che si affianca a quelli già noti.
Una simile conclusione non è priva di conseguenze: una volta ammessa la piena specificità del procedimento di cui all’art. 1 della legge n. 92 del 2012, al fine di risolvere questioni di natura interpretativa poste dalla sua disciplina, non è possibile ricorrere sempre e comunque a soluzioni elaborate dalla dottrina e dalla giurisprudenza in riferimento ad uno dei tre modelli processuali prima ricordati; quelle elaborazioni vanno sicuramente tenute presenti, ma limitatamente ai singoli tratti di disciplina che siano sovrapponibili con quelli del nuovo rito; e comunque sempre previa verifica della compatibilità della soluzione con le specifiche caratteristiche e la ratio del procedimento introdotto dal legislatore del 2012.
Invece, al fine di colmare le lacune della disciplina della legge n. 92 del 2012 (nella quale manca la regolazione di numerosi aspetti del procedimento, anche di indubbia rilevanza, come, ad esempio, la competenza per territorio), occorre, in generale, far riferimento alle disposizioni codicistiche in materia di controversie di lavoro4. Vale a dire che la disciplina dettata dagli artt. 409ss. c.p.c. si applica alle controversie in questione per tutto quanto non previsto dall’art. 1, commi da 48 a 65 (ovviamente a condizione che sussista la compatibilità di cui si è detto in precedenza). Seppure nella legge n. 92 del 2012 manchi un’espressa disposizione in tal senso, tale conclusione può essere agevolmente argomentata sulla base dell’espressione utilizzata dal legislatore, il quale non ha qualificato la disciplina da esso dettata come esaustiva; esso invece si è limitato a prevedere che quella disciplina «si applica» alle controversie aventi ad oggetto l’impugnativa dei licenziamenti, presupponendo, quindi, che si tratti di una disciplina “aggiuntiva”, per così dire, a quella che ordinariamente regola quella categoria di controversie. E tale è, appunto, quella del Capo I del titolo IV del libro secondo del codice di rito che, a norma dell’art. 409, n. 1, c.p.c. si applica a tutte le controversie relative a rapporti di lavoro subordinato privato.
A conforto di tale conclusione si aggiungano, da un lato, la già segnalata irriducibilità del nuovo rito ad uno degli altri procedimenti “speciali” (con conseguente impossibilità di ricorrere alla disciplina di questi ultimi per colmare le lacune di quella della legge n. 92 del 2012) e, dall’altro, che, considerato l’oggetto delle controversie di cui qui si tratta, è sicuramente maggiormente coerente con il generale ordinamento giuridico processualcivilistico ricondurre tali cause al rito codici stico del lavoro, piuttosto che al rito ordinario.


mercoledì 26 dicembre 2012

Rito Fornero: la prima pronuncia del Tribunale di Torre Annunziata

In allegato l'ordinanza resa con rito Fornero dal dott. Aldo Rizzo, giudice del lavoro presso il Tribunale di Torre Annunziata. 
L'ordinanza presuppone l'applicabilità del rito Fornero anche ai licenziamenti intimati prima dell'entrata in vigore della L. n. 92 (tempus regit actum), e l'inapplicabilità, agli stessi, del nuovo testo dell'art. 18 SdL. 
Come si noterà, l'istruttoria e lo schema decisorio ricalcano sostanzialmente quello del procedimento ordinario. E' infatti ovvio che in ogni caso, anche in presenza di giudizio sommario, il Giudice sia tenuto (fosse solo per opportuna prudenza, tenuto conto della rilevanza delle decisioni in tema di licenziamenti) ad escutere testi ed a valutare la risoluzione secondo i canonici criteri dettati dal legislatore e dalla giurisprudenza. Pertanto si perviene ad un risultato che di sommario ha ben poco, con l'indubbio vantaggio (per entrambe le parti in causa) di una trattazione veloce (deposito del ricorso del 10 agosto, decisione del 5 dicembre, con escussione di sei testi e con concessione di termini per note!).
La pronuncia tratta poi nel merito alcuni punti di interesse ricorrente, quali il tema del licenziamento per ritorsione, gli oneri di prova in tema di licenziamento, la ricorrenza della giusta causa.
In allegato, a questo link, il testo integrale dell'ordinanza.

lunedì 24 dicembre 2012

Rito Fornero - assenza di preclusioni istruttorie


Il ricorso secondo il rito c.d. Fornero contempla il richiamo dell’art. 125 c.p.c. ed il mancato richiamo dell’art. 414 c.p.c.. Per simmetria deve ritenersi che anche in materia di costituzione del convenuto, il mancato richiamo dell’art. 416 c.p.c. abbia un rilievo,  quanto meno nel senso di escludere la parte della norma che prevede la  decadenza per la mancata indicazione dei mezzi di prova.
Nel ricorso introduttivo devono,  pertanto, ai sensi dell’art. 125, essere indicati: l’ufficio giudiziario, le parti, l’oggetto, le ragioni della domanda e le conclusioni. L’atto deve essere sottoscritto dalla parte se sta in giudizio personalmente o dal difensore che deve indicare il proprio codice fiscale, l’indirizzo di posta elettronica ed il numero di fax. Se si raffronta quanto richiesto dall’art. 125 con quanto richiesto dall’art. 414 c.p.c. si evince che in entrambi i casi devono essere indicati giudice e parti, nonché l’oggetto  della domanda. L’art. 125 richiede l’indicazione delle «ragioni della domanda» e delle «conclusioni». L’art. 414 «l’esposizione dei fatti e degli elementi di diritto sui quali si fonda la domanda con le relative conclusioni». La differenza non è incisiva. La prima norma consente un’esposizione più generale e sintetica, ma richiede comunque l’indicazione della domanda e delle ragioni su cui la stessa si fonda. La diversità più consistente riguarda la prova. Solo l’art. 414 c.p.c.  richiede, al n. 5, “l’indicazione specifica dei mezzi di prova di cui il ricorrente intende avvalersi ed in particolare dei documenti che si offrono in comunicazione”. Niente di analogo vi è nell’art. 125.
Deve, quindi, trarsene la conseguenza che il rito speciale per i licenziamenti può essere avviato anche senza l’indicazione specifica dei mezzi di prova. Il che trova riscontro nella disciplina dell’attività istruttoria definita dal comma 49.
Ovviamente sarebbe del tutto incostituzionale un’interpretazione della norma tale da imporre solo alla parte resistente degli oneri decadenziali in tema di indicazione dei mezzi di prova.
A ciò si aggiunga la libertà incondizionata di produzione documentale.