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sabato 2 agosto 2014

CASO SCHETTINO: CONFERMATA DALLE SS.UU. DELLA CASSAZIONE L'ORDINANZA DEL TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA - DOTT. ROCCO

Così si sono espresse le Sezioni Unite della Corte di Cassazione nell’ordinanza n. 17443, depositata il 31 luglio 2014.
La vicenda nasce dal ricorso dinanzi al Tribunale di Genova in funzione di Giudice del Lavoro promosso in data 18/10/2012 dalla Costa per accertare e dichiarare la legittimità del licenziamento intimato per giusta causa a Schettino. Quest'ultimo si costituiva chiedendo in via riconvenzionale che il licenziamento fosse dichiarato illegittimo.
Nel contempo, in data 26/11/2012, il comandante depositava ricorso ex art. 1 commi 48 e ss. l. n. 92/2012 dinanzi al Tribunale di Torre Annunziata per chiedere nuovamente che il licenziamento fosse dichiarato illegittimo e/o nullo e/o annullabile e/o inefficace e/o illegittimo in quanto intimato senza giusta causa, né giustificato motivo.
La compagnia si costituiva in tale secondo procedimento eccependo la litispendenza rispetto a quello già pendente dinanzi al Tribunale di Genova.
Il Tribunale di Torre Annunziata, dott. Rocco, dichiarava in effetti la litispendenza ex art. 39, comma 1, c.p.c. e avverso il provvedimento il comandante proponeva ricorso per regolamento di competenza ex art. 42 c.p.c., ritenendo sussistente la competenza del Tribunale di Torre Annunziata a giudicare nella fase sommaria del rito introdotto con ricorso ex l. n. 92/2012.

La questione veniva poi rimessa alle Sezioni Unite vertendosi su questioni di particolare importanza.

Ecco le parti a mio avviso più rilevanti della decisione, anche se le questioni pregiudiziali alla decisione sulla litispendenza, vale a dire l'ammissibilità della riconvenzionale da parte datoriale, sono state ritenute inammissibili e, quindi, alla fine il giudicato si è risolto sull'esame della sola litispendenza che, tutto sommato, non poneva profili di particolare problematicità..

Nel rito Fornero di cui ai commi 47 e segg. dell'art. 1 della legge n. 92 del 2012 il giudizio a cognizione piena è soltanto eventuale ed è attivabile con l'opposizione (cfr. comma 51 del citato art. 1), per cui se questa non viene proposta l'ordinanza conclusiva della fase sommaria è idonea a passare in giudicato. Con la conseguenza che è necessario che il giudice della fase sommaria del procedimento di cui al comma 48 dell'art. 1, ammetta ed esamini la questione di rito (nel caso di specie la litispendenza) e decida sulla stessa. Solo così, infatti, è possibile evitare un possibile conflitto di giudicati sulla stessa questione, nel pieno rispetto dei principi (posti alla base della disciplina prevista dall'art. 39 cod. proc. civ.) di unitarietà della giurisdizione e di economia processuale. Né, come correttamente osservato nell'ordinanza impugnata, può condividersi la soluzione, pure prospettata, secondo cui, ove venga sollevata una questione di litispendenza (o continenza), il giudice della fase sommaria deve provvedere alla immediata conversione del rito sommario (ex comma 48) nel rito ordinario a cognizione piena. Tale soluzione non trova alcun riscontro nella disciplina del rito Fornero e si pone in contrasto col meccanismo processuale previsto dal legislatore, che ha configurato, infatti, la fase sommaria nelle cause aventi ad oggetto l'impugnativa del licenziamento (nelle ipotesi comprese nell'ambito di applicazione dell'art. 18 della legge n. 300 del 1970) come un passaggio processuale diretto a favorire una rapida definizione della causa.

Sotto altro profilo non può dubitarsi dell'ammissibilità del regolamento di competenza in relazione ad una ordinanza (che ha dichiarato la litispendenza) emessa nella fase sommaria del rito Fornero. Le Sezioni Unite di questa Corte di cassazione (Cass. S.U. 9 luglio 2009 n. 16091; Cass. S.U. 29 luglio 2013 n. 18189) nell'affermare l'inammissibilità della la proposizione del regolamento di competenza in materia di procedimenti cautelari, (anche nell'ipotesi di duplice declaratoria d'incompetenza formulata in sede di giudizio di reclamo), hanno motivato tale decisione facendo leva sulla natura giuridica di un provvedimento declinatorio della competenza in sede cautelare, che, in quanto caratterizzato dalla provvisorietà e dalla riproponibilità illimitata, non può essere oggetto di una procedura di regolamento atteso che l'eventuale decisione, pronunciata in esito al procedimento disciplinato dall'art. 47 cod. proc. civ., sarebbe priva del requisito della definitività. Nel caso del procedimento ai sensi dei commi 48 e segg. dell'art. 1 della legge Fornero una pronuncia sulla litispendenza emessa nella fase sommaria è dotata di stabilità e pertanto, non sussistendo le ragioni individuate dalle Sezioni Unite per negare l'ammissibilità del regolamento di competenza nel caso dei procedimenti cautelari, il regolamento di competenza deve ritenersi ammissibile. Del resto Cass. 16 giugno 2000 n. 8213 ha ritenuto l'ammissibilità del regolamento di competenza (nel caso di specie richiesto d'ufficio) in tema di procedimento ex art. 28 della legge n. 300 del 1970 in tema di repressione della condotta antisindacale (procedimento che per molti versi presenta importanti analogie con quello previsto dalla legge Fornero) motivando sul fatto che esso non ha natura cautelare e si conclude con un decreto che chiude la fase sommaria e che, in difetto di opposizione, produce effetti sostanziali di carattere definitivo.

Peccato che, per motivi procedurali ampiamente illustrati, la Suprema Corte non affronti i temi posti a fondamento del ricorso di Schettino su punti importanti per l'ordinato sviluppo dei processi pendenti quali, in primo luogo, l'ammissibilità e la disciplina processuale della domanda riconvenzionale di accertamento negativo proposta dal datore di lavoro.

Riportiamo il punto di interesse:

Dal principio affermato sub 20., secondo cui il regolamento di competenza ha per oggetto unicamente il provvedimento impugnato per cui non sono ammissibili censure concernenti la causa pendente dinanzi al giudice preventivamente adito deriva che, pur nella sussistenza di una situazione nella quale la litispendenza sia stata dichiarata con riferimento ad un processo promosso con il rito della legge Fornero da parte del datore di lavoro, non è consentito a questa Corte di legittimità di esaminare, in sede di regolamento di competenza, profili di ammissibilità del ricorso attinenti al giudizio dinanzi al giudice preventivamente adito, a tal fine essendo rilevante unicamente il dato formale costituito dalla pendenza di un procedimento giurisdizionale presso altro giudice. Non è pertanto possibile esaminare le questioni sottoposte a queste Sezioni Unite come questioni di particolare importanza, atteso che le stesse sono tutte relative al procedimento pendente dinanzi al Tribunale di Genova. Le censure che sollevano le suddette questioni nel presente giudizio per regolamento di competenza devono essere pertanto dichiarate inammissibili.

Riportiamo anche gli aspetti controversi che Schettino chiedeva alla Corte di delibare.

che il datore di lavoro difetta di interesse ad agire in mero accertamento (art. 100 cod. proc. civ.), poiché agendo in prevenzione impedisce che il lavoratore incorra nella decadenza; che la struttura del rito sommario non sembra consentire la proponibilità della domanda riconvenzionale; nella specie il giudice adito avrebbe sostanzialmente "creato" una nuova fase, non prevista dal rito, concedendo un termine alla società ricorrente per replicare alla domanda riconvenzionale e facendo slittare l'udienza, invece finalizzata ad un rapido esame della fattispecie; che l'azione promossa dal datore di lavoro, sia prima che dopo l'impugnativa del licenziamento da parte del lavoratore, non ha per oggetto detta impugnativa e non potrebbe neppure riguardare l'applicazione dell'art. 18 legge n. 300 del 1970 Stat. lav.; il petitum, infatti, non potrebbe che essere relativo alla legittimità del recesso nei suoi termini sostanziali e, ove non si ammettesse la speculare domanda riconvenzionale del lavoratore, riguarderebbe esclusivamente una pronuncia interpretativa di una norma diversa dall'art. 18 cit.

giovedì 27 settembre 2012

Riforma Fornero: l'applicabilità al pubblico impiego



(Nota Dipartimento funzione pubblica 25/09/2012, n. 38226)

Evidenzio una nota che, a parer mio, ha una portata notevole sul futuro assetto dei rapporti di lavoro con le pubbliche amministrazioni.
Il Dipartimento della Funzione Pubblica (quindi tutto sommato "parte in causa") ritiene che la Riforma del mercato del Lavoro (Legge n. 92/2012) non si applichi alla Pubblica amministrazione, che può continuare a conferire incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa, ad esperti di particolare e comprovata specializzazione anche universitaria, in presenza di determinati presupposti di legittimità.
La Provincia di Bari ha chiesto un parere alla Funzione Pubblica in merito all’applicazione alle pubbliche amministrazioni della Riforma del mercato del lavoro (Legge n. 92/2012) dovendo assicurare il servizio di assistenza specialistica in favore di alcuni alunni disabili che frequentano le scuole secondarie di II grado mediante la stipula di contratti a prestazione professionale con partita I.V.A
L’art. 1, comma 26, Legge n. 92/2012 ha introdotto l’art. 69 bis al D.Lgs. n. 276/2003 e lo stesso art. 1, ai commi 7 e 8, contiene alcune previsioni per i rapporti di lavoro dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni e stabilisce che:
- Le disposizioni della presente legge, per quanto da esse non espressamente previsto, costituiscono principi e criteri per la regolazione dei rapporti di lavoro dei dipendenti delle PP.AA. di cui all'art. 1, c. 2, D.lgs. n. 165/2001, in coerenza con quanto disposto dall'art. 2, c. 2, del medesimo decreto legislativo. Restano ferme le previsioni di cui all'art. 3 del medesimo decreto legislativo.- Al fine dell'applicazione del comma 7 il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche, individua e definisce, anche mediante iniziative normative, gli ambiti, le modalità e i tempi di armonizzazione della disciplina relativa ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche.
Posto quanto sopra, la Funzione Pubblica evidenzia che la normativa in questione non riguarda "rapporti di lavoro dei dipendenti", ma prestazioni professionali e collaborazioni a progetto, che rientrano nell'ambito del lavoro autonomo.
Inoltre, il D.Lgs. n. 276/2003, (c.d. Legge Biagi) non trova applicazione per le pubbliche amministrazioni e per il loro personale (art. 1, comma 2), mentre l’art. 86, comma 8, fa rinvio ad iniziative del Ministro della funzione pubblica per un’eventuale armonizzazione.
Pertanto, considerato che le disposizioni sulle collaborazioni contenute nel citato decreto non contengono una previsione di immediata applicabilità nei confronti delle pubbliche amministrazioni, la relativa normativa riguarda solo i rapporti di lavoro tra privati mentre per le PP.AA. continua ad applicarsi il disposto dell'art. 7 del D.Lgs. n. 165/2001, comma 6, in virtù del quale, per esigenze cui non possono far fronte con personale in servizio, le amministrazioni pubbliche possono conferire incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa, ad esperti di particolare e comprovata specializzazione anche universitaria, in presenza di determinati presupposti di legittimità.
Infine, conclude la nota della Funzione Pubblica, per le collaborazioni con le pubbliche amministrazioni continua ad applicarsi il regime ordinario dell'onere della prova nel rito del lavoro.
Pertanto si ritiene che l'attesa armonizzazione della nuova disciplina, o meglio della complessiva disciplina in tema di lavoro subordinato privato, non potrà incidere sull'importante aspetto delle forme di precariato nel pubblico impiego.


mercoledì 29 agosto 2012

Riforma Fornero: accordo interconfederale sulle dimissioni e sulle risoluzioni consensuali


E' stato sottoscritto, in data 3 agosto 2012, l'accordo interconfederale tra Confindustria CGIL, CISL e UIL con il quale si detta una prima disciplina circa la sede sindacale ove convalidare le dimissioni o le risoluzioni consensuali. Ferma restando la possibilità riservata alla contrattazione nazionale di categoria di individuare altre sedi, l’accordo interconfederale identifica quale sede quella dell’accordo sindacale secondo la procedura indicata dall’art. 411 c.p.c..


Il comma 17 dell'art. 4 della L. 92/2012 (riforma Fornero) recita:

17. Al di fuori dell'ipotesi di cui all'articolo 55, comma 4, del citato testo unico di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, come sostituito dal comma 16 del presente articolo, l'efficacia delle dimissioni della lavoratrice o del lavoratore e della risoluzione consensuale del rapporto e' sospensivamente condizionata alla convalida effettuata presso la Direzione territoriale del lavoro o il Centro per l'impiego territorialmente competenti, ovvero presso le sedi individuate dai contratti collettivi nazionali stipulati dalle organizzazioni sindacali comparativamente piu' rappresentative a livello nazionale.

L'accordo ha quindi la finalità di individuare la sede sindacale quale ulteriore sede per la convalida delle dimissioni.
E' evidente che i sindacati, anzichè ridurre le ipotesi di convalida delle dimissioni, relegandole alla sede amministrativa e istituzionale, hanno preferito accaparrarsi, con impressionante velocità, una "funzione" importantissima.
Ovviamente Confindustria non poteva non sottoscrivere...

mercoledì 4 luglio 2012

LA RIFORMA FORNERO E' LEGGE: L. N. 92/2012

E' stata pubblicata, sul Supplemento Ordinario n. 136 alla Gazzetta Ufficiale n. 153 del 3 luglio 2012, la Legge n. 92/2012, contenente le disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita.

giovedì 28 giugno 2012

RIFORMA FORNERO: IL TESTO DEFINITIVO

La Camera dei Deputati, nella seduta del 27 giugno 2012, ha approvato il Disegno di Legge di Riforma del mercato del lavoro.


A questo link il testo approvato che dovrà essere promulgato dal capo dello Stato e poi pubblicato in GU prima di divenire concretamente efficace.

sabato 2 giugno 2012

RIFORMA FORNERO: IL TESTO APPROVATO AL SENATO



La riforma del mercato del lavoro, che sarà all’esame della Camera dalla settimana prossima, ha ottenuto l’ok del Senato.

novità nel ddl approvato dal Senato: 
1) salario base per i co.co.pro.. Il salario di base per i contratti a progetto sarà calcolato sulla base della media delle retribuzioni stabilite dai contratti collettivi. In più, si rafforza l'attuale una tantum per i parasubordinati come misura sperimentale per 3 anni. Ad esempio, chi ha lavorato 6 mesi potrà avere oltre 6mila euro.
2) Articolo 18. Non ci sarà più il reintegro automatico in caso di licenziamento per motivi economici: in alcuni casi è prevista un'indennità risarcitoria. Inoltre, la procedura di conciliazione non potrà più essere bloccata dalla malattia del lavoratore. Uniche eccezioni saranno maternità o infortuni sul lavoro.
Il licenziamento discriminatorio intimato rimane sempre nullo, mentre nei casi dei licenziamenti disciplinari (giusta causa o giustificato motivo soggettivo) ci sarà minor discrezionalità del giudice nella scelta del reintegro, che sarà deciso solo sulla base dei casi previsti dai contratti collettivi e non più anche dalla legge.
3) Durata del contratto a termine. La durata del primo contratto a termine, che può essere stipulato senza che sia specificata la causale, passerà da 6 mesi ad 1 anno. Le pause obbligatorie fra uno e l'altro salgono dagli attuali 10 giorni per un contratto di meno di 6 mesi a 20 giorni e a 30 per uno di durata superiore.
4) Apprendistato. Per quanto riguarda gli apprendisti, sarà sempre possibile assumerne uno nuovo, ma i contratti in media dovranno durare almeno 6 mesi e cambia il rapporto con le maestranze qualificate.
5) Partite Iva. Saranno considerate "valide" le partite Iva che hanno un reddito annuo lordo di almeno 18mila euro. La durata di collaborazione deve essere di massimo 8 mesi e il corrispettivo pagato non deve superare l'80% di quello di dipendenti e co.co.co (75% nel ddl). Inoltre il lavoratore non deve avere una postazione fissa in azienda: insomma, niente scrivania, ma il telefono sì.
6) Lavoro a chiamata, con un sms. Per il cd. job on call basta un sms alla Direzione provinciale del lavoro. In caso di mancato avviso l'azienda rischia da 400 a 2400 euro di multa. Il job on call sarà libero per under 25 e over 55.
7) ASPI, la nuova assicurazione sociale per l'impiego. Partirà nel 2013 e sostituirà, nel 2017, l'indennità di mobilità e le varie indennità di disoccupazione. Ne potranno usufruire oltre i lavoratori dipendenti anche gli apprendisti e gli artisti. Sarà possibile riscuotere l'indennità Aspi in un’unica soluzione per poter avere un capitale e avviare un'attività di lavoro autonomo.
8) Confermato il congedo per papà. Ai papà spetta un giorno di congedo obbligatorio di paternità e due facoltativi. Che, però, si sottraggono ai 20 mesi di congedo della mamma, ovviamente se lei è d'accordo. Previsto anche il buono baby-sitter per agevolare le lavoratrici nei primi mesi di nascita del figlio; potrà essere utilizzato anche per pagare asili-nido pubblici o privati.