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mercoledì 18 dicembre 2013

Licenziamento ad nutum per superamento dell'età pensionabile - Importanti precisazioni

CORTE DI APPELLO TORINO - Sentenza 24 ottobre 2013

L’art. 24 comma 3 DL 201/2011 stabilisce che i lavoratori che abbiano raggiunto entro il 31.12.2011 i requisiti di età e di anzianità contributiva previsti (ai fini del diritto all’accesso e alla decorrenza del trattamento pensionistico di vecchiaia o di anzianità) dalla previgente normativa conseguano il diritto alla prestazione secondo tale normativa.
La norma prosegue stabilendo che, a decorrere dall’1.1.2012, le pensioni di vecchiaia, vecchiaia anticipata e anzianità sono sostituite dalla pensione di vecchiaia e dalla pensione anticipata, prestazioni da conseguirsi esclusivamente sulla base dei nuovi requisiti previsti dai commi 6, 7, 10 e 11 DL citato.
Il testo del comma 4 del medesimo articolo è il seguente: "Per i lavoratori e le lavoratrici la cui pensione è liquidata a carico dell’Assicurazione Generale Obbligatoria.. .e delle forme esclusive e sostitutive della medesima, nonché della gestione separata di cui all’art. 2, comma 26 della legge 8 agosto 1995, n. 335, la pensione di vecchiaia si può conseguire all’età in cui operano i requisiti minimi previsti dai successivi commi. Il proseguimento dell’attività lavorativa è incentivato... dal l’operare dei coefficienti di trasformazione calcolati fino all’età di settantanni...Nei confronti dei lavoratori dipendenti, l’efficacia delle disposizioni di cui all’art. 18 della legge 20 maggio 1970 n. 300 e successive modificazioni opera fino al conseguimento del predetto limite massimo di flessibilità.".
La portata letterale della disposizione (in particolare il riferimento ai "requisiti minimi previsti dai successivi commi") è tale da rendere del tutto evidente che la stessa (nella sua integralità e, dunque, anche nella parte che prevede incentivi alla prosecuzione dell’attività lavorativa e stabilità reale del posto di lavoro fino al settantesimo anno di età) si riferisce unicamente ai lavoratori che raggiungono l’età pensionabile dopo il 31.12.2011 secondo i nuovi requisiti (pacifico essendo che anche il lavoratore privato che già abbia raggiunto i requisiti per la pensione anticipata ma non ancora quelli per la pensione di vecchiaia gode della medesima tutela e ciò a differenza del lavoratore pubblico, che può essere licenziato ad nutum già quando abbia raggiunto l’anzianità contributiva massima, secondo quanto previsto dall’art. 72 comma 11 DL 12/2008).
E’ errata l’affermazione del primo giudice secondo la quale "il co. 3, primo periodo e il co. 14 dell’art. 24 d.l. cit. limitano la deroga all’applicabilità della riforma pensionistica alle sole disposizioni sul diritto all’accesso e sulle decorrenze del trattamento pensionistico di vecchiaia o di anzianità non anche alle disposizioni relative al proseguimento incentivato dell’attività lavorativa di cui al co. 4 (e alla connessa "stabilizzazione" del regime di tutela reale ex art. 18 st.lav.) fino al compimento del settantesimo anno di età", così come è errata l’affermazione secondo la quale "un utile indizio ermeneutico può essere ricavato dal co. 1 lett.b) dell’art. 24 d.l. cit., ove viene introdotto un principio generale di incentivazione alla prosecuzione dell’attività lavorativa valevole per tutti i lavoratori senza distinzioni di sorta a seconda della maturazione del diritto alla pensione di vecchiaia".
Tali disposizioni, infatti, non consentono per nulla di estendere ai lavoratori che abbiano maturato i requisiti per il diritto a pensione entro il 31.12.2011 secondo la vecchia normativa nuove disposizioni attinenti profili diversi da requisiti e decorrenze quando tali disposizioni (come quelle sull’incentivazione al proseguimento dell’attività lavorativa e sulla stabilità reale del posto di lavoro fino al settantesimo anno di età) si riferiscano, come si è sopra evidenziato, espressamente ed esclusivamente ai lavoratori che conseguono il diritto a pensione dopo il 31.12.2011 secondo la nuova normativa.

Certo non è vietato che un lavoratore che abbia raggiunto i requisiti pensionistici entro il 31.12.2011 possa scegliere di proseguire l’attività lavorativa, ma l’effettiva operatività di tale scelta è subordinata all’esistenza di una concorde e durevole volontà di parte datoriale che, se di diverso avviso, può legittimamente intimare un licenziamento ad nutum.

giovedì 26 gennaio 2012

LICENZIAMENTO PER SUPERAMENTO ETA' PENSIONABILE: LE NOVITA' DEL D.L. 201/2011 (DECRETO SALVA ITALIA)


Vi e' un diritto potestativo del lavoratore a proseguire l'attivita' lavorativa fino a 70 anni o alla maggiore eta' riparametrata in base alle speranze di vita, pertanto un eventuale licenziamento e' possibile solo per giusta causa o giustificato motivo
Con la riforma del sistema pensionistico introdotta dall’articolo 24 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazione in legge n. 214 del 22 dicembre 2011, i lavoratori possono optare per la prosecuzione del rapporto di lavoro fino a 70 anni, età che può ulteriormente innalzarsi per effetto dell’adeguamento all’incremento della speranza di vita, accertato dall’Istat e validato da Eurostat, a norma dell’articolo 12 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni e integrazioni.
Il proseguimento dell'attività lavorativa è incentivato dall’applicazione di coefficienti di trasformazione calcolati fino all'età di 70 anni, fatti salvi gli adeguamenti alla speranza di vita.
E’ pertanto prevista l’estensione del coefficiente – nell’ambito della medesima procedura di cui all’articolo 1, comma 11, della L. 335/1995 - considerando quindi anche le età maggiori del limite di 70 anni, ogniqualvolta il predetto adeguamento triennale comporti, con riferimento al valore originariamente indicato in 70 anni per l’anno 2012, l’incremento dello stesso tale da superare di una o più unità il predetto valore soglia.
Durante il periodo di proseguimento dell’attività lavorativa si applica l’articolo 18 della legge n. 300/1970 come espressamente previsto dal comma 4 dell’articolo 24 del D.L. 201/2011: “L’efficacia delle disposizioni di cui all’articolo 18 della legge 20 maggio 1970, n. 300 e successive modificazioni opera fino al conseguimento del predetto limite massimo di flessibilità”. Stante il tenore letterale della disposizione, sembra potersi ritenere che la tutela reale si applichi alle imprese che occupano più di quindici dipendenti, ferma restando la tutela c.d. obbligatoria per le altre.
In tal senso il Ministero del Lavoro ha risposto al quesito posto durante il Videoforum del 18 gennaio 2011 organizzato da Ipsoa e ItaliaOggi., volto a sapere se il mantenimento dell’articolo 18 riguarda tutti i datori di lavoro o solo quelli ai quali si applica la tutela reale. Secondo il Ministero, il riferimento è espressamente all’articolo 18 ed è, pertanto, relativo alle aziende con più di 15 dipendenti. Ai lavoratori impiegati presso datori di lavoro che impiegano fino a 15 dipendenti si applicherà, in caso di licenziamento comminato per il superamento dell’età generalmente pensionabile, il principio indennitario di cui alla c.d. tutela obbligatoria.
Ciò significa che vi è un diritto potestativo del lavoratore a proseguire l’attività lavorativa fino a 70 anni o alla maggiore età riparametrata in base alle speranze di vita, pertanto un eventuale licenziamento è possibile solo per giusta causa o giustificato motivo.
Fermo restando che l’età per il pensionamento di vecchiaia sarà a regime di 67 anni dal 2021 – fatto salvo l’adeguamento alle aspettative di vita – il comma 15-bis dell’articolo 24 del DL 201/2011 consente , in via eccezionale, un trattamento più favorevole per i lavoratori dipendenti del settore privato le cui pensioni sono liquidate a carico dell'assicurazione generale obbligatoria e delle forme sostitutive della medesima:
"a) i lavoratori che abbiano maturato un'anzianità contributiva di almeno 35 anni entro il 31 dicembre 2012 i quali avrebbero maturato, prima della data di entrata in vigore del presente decreto, i requisiti per il trattamento pensionistico entro il 31 dicembre 2012 ai sensi della Tabella B allegata alla legge 23 agosto 2004, n. 243, e successive modificazioni, possono conseguire il trattamento della pensione anticipata al compimento di un'età anagrafica non inferiore a 64 anni;
b) le lavoratrici possono conseguire il trattamento di vecchiaia oltre che, se più favorevole, ai sensi del comma 6, lettera a), con un'età anagrafica non inferiore a 64 anni qualora maturino entro il 31 dicembre 2012 un'anzianità contributiva di almeno 20 anni e alla medesima data conseguano un'età anagrafica di almeno 60 anni."
 (di Alfredo Casotti, Maria Rosa Gheido)