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lunedì 28 luglio 2014

ESENZIONE CONTRIBUTO UNIFICATO LAVORO: IL NUOVO LIMITE REDDITUALE E' STATO ELEVATO



Gratuito patrocinio: adeguati i limiti di reddito

Decreto Ministero Giustizia 01.04.2014, G.U. 23.07.2014

Con decreto 1° aprile 2014 il Capo del dipartimento per gli affari di giustizia ed il Ragioniere generale dello Stato stabiliscono l'adeguamento, previsto dall'art. 77 del Testo Unico, relativo al limite di reddito per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato.

L'importo di euro 10.766,33, indicato nell'art. 76, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 115/2002, cosi' come adeguato con decreto del 2 luglio 2012, e' aggiornato in euro 11.369,24.
Pertanto anche il limite reddituale per l'esenzione totale dal contributo unificato per i ricorsi in materia di lavoro e previdenza, pari al triplo del detto importo, passa ad 34.107,72. 

sabato 1 febbraio 2014

CONTRIBUTO UNIFICATO E CONTROVERSIE IN MATERIA DI ASSISTENZA E PREVIDENZA

Nel settore dell'assistenza obbligatoria a favore dei lavoratori — anche in assenza di un esplicito richiamo nella disposizione speciale, di cui all'art. 13, comma 6-bisdel d.P.R. n. 115/2002 — è comunque applicabile l'esenzione, disposta dall'art. 9, comma 8 della legge n. 488/1999, ora trasfuso nell'art. 10, comma 1, del T.U. n. 115/2002, secondo cui « Non è soggetto a contributo unificato il processo già esente, secondo previsione legislativa e senza limiti di competenza o di valore, dall'imposta di bollo.... »: imposta non dovuta, appunto, in materia di rapporti di lavoro e assicurazioni sociali obbligatorie, nonché in genere in materia assistenziale, secondo l'allegato B al d.P.R. 26.10.1972, n. 642 (disciplina dell'imposta di bollo), nonché in base al ricordato art. 10 della legge n. 533/1973 (esonero da ogni spesa e tassa per i giudizi di lavoro).

Riforma Tar Campania, Napoli, sez. III, n. 1188/2007).

Autorità: Consiglio di Stato    sez. VI
Data:
20/06/2013
Numero:
3357
Parti
Ist. naz. della previd. soc.  C.  M. S.a.s.   
Fonti
Foro Amministrativo - C.d.S. (Il) 2013, 6, 1707 (s.m) 

giovedì 24 gennaio 2013

ESENZIONE DAL CONTRIBUTO UNIFICATO E STATUTO DEI LAVORATORI: CIRC. MINISTERIALE 1 DEL 2013

In allegato, a questo link, la circolare ministeriale 1/13. La circolare affronta due diversi aspetti correlati all'esenzione dal pagamento del contributo unificato.
Il primo afferisce alle controversie introdotte dall'INAIL, in relazione alle quali si valuta la persistenza dell'esenzione "soggettiva", cioè prevista in favore dell'Istituto, dal DPR 1126/1965. Il Ministero ritiene che l'esenzione prevista nel 1965, sia confluita nell'esenzione generalizzata prevista dalla L. n. 533/1973, seguendone poi le sorti in occasione dell'introduzione del contributo prevista nel luglio del 2011.
Ma l'aspetto più interessante della circolare risiede nella seconda parte, laddove il Ministero, sulla scorta della previsione dell'art. 41 della L. 300/70 (SdL), afferma, sostanzialmente, che le controversie ex art. 28 SdL (repressione della condotta sindacale), alla stregua di tutte le ulteriori azioni che trovano il loro fondamento nello Statuto, godono dell'esenzione fiscale, su cui non ha inciso la L. n. 533/1973 (il cui ambito è stato limitato all'aspetto procedurale).
Ma seguendo questo ragionamento, è allora evidente che anche le azioni ex art. 18 SdL, cioè le azione volte a tutelare il lavoratore da licenziamenti illegittimi, dovrebbero godere di tale esenzione! 
Il Ministero tace del tutto su questo inevitabile corollario.

venerdì 11 gennaio 2013

LEGGE STABILITA’ 2013 E CONTRIBUTO UNIFICATO

La legge di Stabilità per il 2013 (legge 24 dicembre 2012, n. 228) prevede ulteriori aggravamenti in tema di contributo unificato. 

1) Sanzione per il rigetto delle impugnazioni. 

E’ stato inserito il comma 1-quater all’art. 13 del d.P.R. 115/2002 (T.U. Spese Giustizia) in base al quale: «quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1-bis». La norma sarà applicabile ai procedimenti (d’impugnazione) introdotti a partire dal 31 gennaio 2013 (comma 18). 
Il giudice deve dare atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti per l’applicazione della sanzione processuale. 
L'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito del provvedimento conclusivo. 
La disposizione fa il paio con altre due recenti novità in materia di impugnazioni e che mirano anch’esse alla selezione delle impugnazioni: da un lato, la riforma del giudizio di appello con l’introduzione del c.d. filtro (134/2012) e, dall’altro lato, i nuovi parametri che prevedono una riduzione del compenso dell’avvocato nel caso di impugnazione dichiarata inammissibile o improcedibile (art. 10, D.M. 140/2012). 
Nel caso di controversie di lavoro esenti dal pagamento per mancato superamento dei limiti reddituali, la sanzione è inapplicabile.


2) Controversie sul contributo unificato. Difesa del Ministero anche senza ricorso all’Avvocatura dello Stato. 

Il comma 30 prevede che le disposizioni che consentono al Ministero dell’Economia di stare in giudizio direttamente o mediante l’ufficio del contenzioso (comma 2) ovvero, agli enti locali, di stare in giudizio mediante il dirigente dell’ufficio tributi o il titolare della posizione organizzativa in cui è collocato l’ufficio (comma 3) si applicano «anche agli uffici giudiziari per il contenzioso in materia di contributo unificato davanti alle Commissioni tributarie provinciali». 


3) I processi amministrativi. 

Viene previsto un incremento da 1.500 a 1.800 euro per i ricorsi cui si applica il rito abbreviato (in base al libro IV, titolo V del codice processo amministrativo e in forza di altre disposizioni che richiamino quel modello processuale). Il legislatore procede, poi, ad una rimodulazione del contributo unificato dovuto per i ricorsi relativi agli appalti e ai provvedimenti emessi dalle Autorità amministrative indipendenti (con l’esclusione, però, di quelli relativi al rapporto di servizio con i propri dipendenti). Ed infatti, se in precedenza il contributo dovuto era sempre pari a 4.000 euro ratione materiae, ora, invece, occorre guardare al valore: 

Valore della controversia                                                 Contributo dovuto 
Fino a 200.000 Euro compreso                                             2.000 Euro 
Compreso tra 200.000 e 1.000.000 Euro                        4.000 Euro 
Oltre 1.000.000 Euro                                                                 6.000 Euro

 Peraltro, per determinare il valore delle liti viene introdotto un comma 3-ter all’articolo 14 d.P.R. 115/2002 in base al quale «nei ricorsi di cui all'articolo 119, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, si intende l'importo posto a base d'asta individuato dalle stazioni appaltanti negli atti di gara, ai sensi dell'articolo 29, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163. Nei ricorsi di cui all'articolo 119, comma 1, lettera b) del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, in caso di controversie relative all'irrogazione di sanzioni, comunque denominate, il valore è costituito dalla somma di queste». 

Sale, infine, a 650 euro il contributo unificato dovuto per tutti gli altri casi non previsti e per il ricorso straordinario al presidente della Repubblica (fino a non molto tempo fa esente!). 


4) Sanzione per omessa indicazione della PEC e del codice fiscale. 

Come noto la mancata indicazione dell’indirizzo di posta elettronica certificata e del codice fiscale espone alla sanzione dell’aumento della metà del contributo unificato dovuto per quella controversia (commi 3 bis e 6 bis dell’art. 13, d.P.R. 115/2002). 
Tale importo è ancora aumentato della metà per i giudizi di impugnazione, ma solo con riferimento ai ricorsi in materia amministrativa dal momento che il comma 27 della legge di Stabilità lo prevede espressamente soltanto per il contributo previsto dal comma 6 bis dell’art. 13, d.P.R. 115/2002.

sabato 27 ottobre 2012

ESENZIONE DAL CONTRIBUTO UNIFICATO PER CONTROVERSIE DI LAVORO: IL NUOVO LIMITE REDDITUALE E' DI 32.298,99


DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 maggio 2002, n. 115 (in Suppl. ordinario n. 126 alla Gazz. Uff., 15 giugno, n. 139). - Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia. (T.U. SPESE DI GIUSTIZIA) (Testo A) (1).
Art. 9, comma 1-bis
Nei processi per controversie di previdenza ed assistenza obbligatorie, nonche' per quelle individuali di lavoro o concernenti rapporti di pubblico impiego le parti che sono titolari di un reddito imponibile ai fini dell'imposta personale sul reddito, risultante dall'ultima dichiarazione, superiore a tre volte l'importo previsto dall'articolo 76, sono soggette, rispettivamente, al contributo unificato di iscrizione a ruolo nella misura di cui all'articolo 13, comma 1, lettera a), e comma 3, salvo che per i processi dinanzi alla Corte di cassazione in cui il contributo e' dovuto nella misura di cui all'articolo 13, comma 1 .

Ministero della Giustizia, decreto 2 luglio 2012; G.U. 25 ottobre 2012, n. 250
Adeguamento dei limiti di reddito per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato.
L'importo di euro 10.628,16, indicato nell'art. 76, comma 1, del D.P.R. n. 115/02, così come adeguato con decreto del 20 gennaio 2009, e' aggiornato in euro 10.766,33.

Pertanto il nuovo limite di reddito valido per l’esenzione è portato ad €  32.298,99.

domenica 14 ottobre 2012

CONTRIBUTO UNIFICATO: LEGGE DI STABILITA' E NOVITA' PER IL 2013


Nella bozza di DDL approvata dal Consiglio dei Ministri la scorsa settimana vi sono, tanto per cambiare, nuovi aumenti del contributo unificato, alcuni manifesti, altri subdolamente nascosti in meccanismi sanzionatori.
E’ opportuno tenere presente queste modifiche per accelerare eventualmente la proposizione di azioni giudiziarie.
Il testo approvato dal CDM (che ovviamente dovrà passare al vaglio del Parlamento), prevede innanzitutto l’introduzione di un nuovo meccanismo sanzionatorio in caso di soccombenza giudiziale in grado di appello.
Il contributo unificato viene usato come deterrente.
Quando l'impugnazione, anche se proposta in via incidentale, è respinta integralmente oppure dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale.
Un obbligo che, precisa la disposizione, nasce al momento del deposito del provvedimento del giudice che ha accertato i presupposti per infliggere l’aumento.
Quindi il discrimine temporale per l’applicazione del nuovo meccanismo, dovrebbe spostarsi alla data di pubblicazione dei provvedimenti. Ciò significa che verrebbero coinvolti anche i procedimenti in corso, dovendosi avere riguardo al momento del decisum. E’ da approfondire comunque l’aspetto dell’immediata applicabilità ai procedimenti in corso.

Ed ancora. Viene introdotta un’altra norma che penalizza (anche in questo caso, tanto per cambiare) gli Avvocati in prima battuta ed i loro Clienti (eventualmente) in seconda battuta: i compensi (ove non sono però comprese le spese, ma solo gli onorari) liquidati dai giudici, e messi a carico della parte soccombente (ex art. 91 cpc), non potranno essere superiori all’importo della causa promossa.
Ciò significa ridurre ulteriormente i compensi (ovviamente la finalità è quella di salvaguardare grossi Enti o Società coinvolti in filoni come l’Enel, le Compagnie telefoniche, etc).

Altre novità per il comparto della giustizia riguardano il varo di tariffe forfettarie per le intercettazioni telefoniche e il premio agli uffici giudiziari più virtuosi (sul punto siamo curiosi di verificare se verranno redatte “classifiche” per consentire, finalmente, di esporre al pubblico ludibrio gli Uffici Giudiziari inefficienti e popolati da personale dalla salute estremamente cagionevole e da incalliti frequentatori di bar, corridoi e conventicole personali. Speriamo bene!

Inoltre è previsto un nuovo ed indiscriminato aumento del contributo unificato per tutti i tipi di procedimenti in ambito di giustizia amministrativa, già a livelli assurdi.

C’è poco da sperare nel Parlamento, per cui, come già accaduto lo scorso anno, è molto probabile un’approvazione tout court da parte del Parlamento.

sabato 16 giugno 2012

CONTRIBUTO UNIFICATO ED A.T.P. IN MATERIA PREVIDENZIALE

Riporto di seguito un articolo apparso su Diritto e Giustizia relativo all'oggetto.



di Gaetano Walter Caglioti - Dirigente del Tribunale di Vibo Valentia


Anche per tali procedure si pone il problema della quantificazione del contributo unificato e se sia dovuto o meno l’importo per le anticipazioni forfetarie dai privati all’erario nel processo civile[1], il pagamento dei diritti di copia e l’imposta di registro.
La normativa[2], che anche in materia previdenziale ed assistenziale ha introdotto l’obbligo, con riferimento al reddito della parte, del pagamento del contributo unificato non ha inciso sulla normativa generale[3] che vede l’esenzione di tali procedura da ogni altro tipo di spese.
Continuerà quindi a non essere dovuto l’importo forfettario (8 euro) di cui al richiamato art. 30 testo unico spese di giustizia[4], l’esenzione dai diritti di copia[5] e il provvedimento conclusivo della procedura non sarà soggetto ad imposta di registro.
Relativamente al pagamento del contributo unificato in materia previdenziale ed assistenziale va evidenziato come lo stesso sia dovuto solo se si supera il reddito per come disposto dall’art. 37, d.l. n. 98 del 6 luglio 2011, che nell’aggiungere all’art. 9, testo unico spese di giustizia, il comma 1-bis quantifica il reddito stesso nella somma non superiore a tre volte l’importo previsto dall’art. 76 testo unico spese di giustizia.[6]
Un recente, e contestabile, indirizzo ministeriale[7] ha stabilito che «il richiamo all’articolo 76 del testo unico spese di giustizia deve intendersi nella sua interezza» disponendosi che ai fini del reddito personale di cui all’art. 9, comma 1-bis, testo unico spese di giustizia si deve tenere conto dei redditi «conseguiti da ogni componente della famiglia». 
Venendo alla quantificazione dell’importo dovuto per l’accertamento tecnico preventivo in materia lo stesso è dovuto nella misura ridotta della metà ai sensi dell’ art. 13, punto 3, d.p.r. n. 115/02.
Ma misura ridotta in riferimento a cosa? Ricordiamo che l’art. 13 per i processi in materia assistenziale e previdenziale non modula il contributo unificato in base al valore della domanda ma individua un contributo fisso di € 37.
Quindi il dubbio è relativo a se il contributo ridotto alla metà vada calcolato con riferimento all’importo fisso di euro 37 per come previsto in materia di previdenza ed assistenza ex art. 13, punto 1, lett. a), d.p.r. n. 115/2002 o in generale sul valore del giudizio per come dichiarato dalla parte che presenta il ricorso.
Nelle materie in cui si sconta il contributo unificato a misura fissa, vedi ad esempio esecuzione mobiliare o immobiliare, materia di lavoro, impiego pubblico e nello stesso procedimento, nel merito, assistenziale e previdenziale la quantificazione di quanto dovuto a seguito ad esempio di intervento in giudizio, chiamata di terzo, domanda riconvenzionale viene stabilito dall’applicazione testuale dell’art. 14 testo unico spese di giustizia ai sensi del quale «La parte di cui al comma 1, quando modifica la domanda o propone domanda riconvenzionale o formula chiamata in causa, cui consegue l'aumento del valore della causa, e' tenuta a farne espressa dichiarazione e a procedere al contestuale pagamento integrativo. Le altre parti, quando modificano la domanda o propongono domanda riconvenzionale o formulano chiamata in causa o svolgono intervento autonomo, sono tenute a farne espressa dichiarazione e a procedere al contestuale pagamento di un autonomo contributo unificato, determinato in base al valore della domanda proposta».[8]
Ma l’ipotesi oggetto del presente lavoro non rientra tra le fattispecie sopra richiamate essendo una procedura speciale e per lo più obbligatoria e tendente a sgravare sensibilmente il ruolo previdenziale ed assistenziale che grava, e pesantemente, nelle cancellerie lavoro e previdenza dei tribunali italiani.
Infatti l’art. 445-bis c.p.c. ai sensi della legge introduttiva tende a «deflazionare il contenzioso in materia previdenziale, contenere la durata dei processi in materia previdenziale, nei termini di durata ragionevole dei processi, previsti ai sensi della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, ratificata ai sensi della legge 4 agosto 1955, n. 848».
La finalità di deflazionare i procedimenti e di contenerne la durata non può, a parere dello scrivente, salvo diversa ed espressa previsione della legge, gravare economicamente sulla parte specie in materie come quella assistenziale e previdenziale che hanno sempre avuto un trattamento tributario favorevole.
Inoltre appare contrario a logica e ragionevolezza imporre, nella stessa materia, al procedimento speciale, disposto obbligatoriamente dalla legge, una tassazione più elevata di quella prevista per il procedimento di ordinario nel merito.
In attesa di un auspicabile intervento ministeriale appare rispondere a criteri di logica stabilire che gli accertamenti tecnici preventivi in materia previdenziale e assistenziale scontano il contributo unificato ridotto alla metà rispetto all’importo di 37 € (37:2 = 18,50) se non esenti per limiti reddituali ex art. 9, c 1-bis, DPR n. 115/02.

martedì 1 maggio 2012

Spese di giustizia: Il nuovo contributo unificato dal gennaio 2012 – la domanda riconvenzionale e la chiamata in causa – Regime transitorio


Sottopongo a tutti un articolo pubblicato sulla rivista "diritto.it" volto a sostenere le tesi normalmente addotte dagli uffici giudiziari al fine di richiedere il pagamento per intero del contributo unificato per le "nuove domande" proposte dopo il 1° gennaio 2012 in procedimenti già in precedenza pendenti.


Le osservazioni formulate non mi sembrano superino i rilievi critici evidentissimi da me già esposti e da molti Colleghi ugualmente sostenuti, non certo (solo) per interessi di categoria. 
Anzi, è evidente che le posizioni assunte dai dirigenti degli uffici giudiziari sono di gran lunga più sottoposte a condizionamenti, essendo a tutti ben note le responsabilità amministrative, contabili e disciplinari gravanti sui cancellieri e sui loro diretti superiori in tema di spese di giustizia (meglio far pagare, poi si vede...).
Così come, prima ancora, è evidente che il nuovo aggravio e la sua erronea interpretazione siano animati non certo da un superiore interesse ad una giustizia efficiente, ma solo da una assetata ed ormai incontrollabile necessità di fare cassa e, in questo modo, di ridurre anche il contenzioso ed il lavoro per gli addetti tutti (o, forse, al contrario...).
Penso che il sistema per ridurre il contenzioso (oltre a riforme concrete e non astratte e ad una loro effettiva applicazione) sia lavorare tutti (avvocati inclusi, pur se non stipendiati dallo Stato) meglio e di più, non certo frapporre ostacoli di ogni tipo all'accesso alla giustizia. 


In ogni caso, proprio per onestà intellettuale, riporto anche la posizione contraria rispetto a quella da me, e da tanti altri Colleghi, espressa. 

In caso di insufficiente e/o mancante pagamento, del contributo unificato l’ufficio giudiziario procede all’invito bonario ex articoli 16, 247 e 248 DPR 30 maggio 2002 n 115 (T.U. spese di giustizia ) in conformità alle direttive ministeriali 1
Le recenti normative in materia di contributo unificato, e quella di cui all’articolo 28 legge 183/2011 in particolare, hanno sollevato non poche perplessità e divergenze interpretative.
Le contestazioni sollevate, in questo periodo, dalle parti processuali a cui viene richiesto, in applicazione delle nuove disposizioni normative 2, un nuovo pagamento, nel caso di domanda riconvenzionale o intervento autonomo, vengono motivate :
a) nella violazione dell’articolo 11 preleggi ai sensi del quale “la legge nondispone che per l’avvenire” sicchè in assenza di norma espressa di segno opposto la disposizione di cui all’articolo 28 legge 183/2011 troverebbe applicazione ai procedimenti instaurati a far data dell’ 01.01.2012;
b) nella errata interpretazione dell’articolo 28, comma 3, legge 183/2011 nella parte in cui prevede che “ la disposizione di cui al comma 1 lettera a) siapplica anche alle controversie pendenti”.
Da più parti viene evidenziato come la disposizione di cui al comma 1 lettera b) non potrebbe trovare applicazione ai procedimenti 

già pendenti al momento dell’entrata in vigore della norma in applicazione del principio romanistico <ubi voluit
dixit >;

anche in considerazione del fatto che il diritto a proporre domanda riconvenzionale era già sorto precedentemente alla data dell’1 gennaio 2012 per i procedimenti iscritti prima di tale data e quindi la disciplina applicabile è quella in vigore precedentemente;

Concludendosi che l’applicazione delle disposizioni di cui all’articolo 28 L 183/2011 anche ai procedimenti pendenti alla data della sua entrata in vigore determinerebbe una illegittima disparità di trattamento tra chi, nella identica situazione, propone domanda riconvenzionale antecedentemente o successivamente all’1.01.2012;
c) infine ed in via generale viene anche richiamata l’attenzione al fatto che anche il testo unico spese di giustizia nel suo impianto originario prevedeva l’applicazione delle norma sul C.U. unicamente ai procedimenti successivamente instaurati pur prevedendo la possibilità di optare volontariamente per l’applicazione delle nuove norme per i procedimenti già pendenti.
L
e argomentazioni addotte e tendenti alla contestazione degli inviti bonari, per come motivati, non possono trovare accoglimento.
1) In relazione all’eccepita violazione dell’articolo 11 preleggi si evidenzia come la normativa in oggetto si applichi a situazioni, presentazione della domanda riconvenzionale, intervento, chiamat
a in causa, che si vanno a determinare in vigenza della nuova normativa3
Ai sensi del punto 1 articolo 14 T.U. spese di giustizia,
“la parte che perprima si costituisce in giudizio, che deposita il ricorso introduttivo, ovveroche, nei processi esecutivi di espropriazione forzata, fa istanza perl’assegnazione o la vendita dei beni pignorati, è tenuta al pagamento contestuale del contributo unificato”
Appare in linea con i principi normativi che l’importo pagato nell’instaurazione del giudizio, la c.d. iscrizione a ruolo, viene cristallizzato al momento introduttivo del procedimento della causa e non possa essere modificato da normativa successiva.
Ma il testo unico spese di giustizia, anche prima della modifica operata dall’articolo 28 legge 183/2011, prevede un ulteriore, e diverso, contributo unificato,4 che sorgeva, e sorge, al determinarsi di specifiche situazioni processuali, contributo unificato che è autonomo, e diverso, rispetto al contributo pagato al momento dell’iscrizione del procedimento.
Da ricordare che già prima dell’entrata in vigore del testo unico spese di giustizia5 il decreto legge 28/20026, che disponeva il pagamento del nuovo diritto di iscrizione, aveva , rispetto alla previsione iniziale,7 aumentato il novero dei soggetti tenuti all’integrazione del 

contributo unificato in corso di causa
. 8

Ai sensi dell’ articolo 14, comma 3, prima della modifica operata dall’articolo 28 legge 183/2011, nel momento in cui la parte “modifica la domandao propone domandariconvenzionale o formulachiamata in causa o svolgeintervento autonomo, cuiconsegue l’aumento del valoredella causa, è tenuta a fareespressa dichiarazione e aprocedere al contestuale 

p
agamento integrativo”.
La nuova normativa in materia ha mantenuto l’ipotesi modificandola con previsione di diversi e nuovi importi (integrazione del contributo o autonomo contributo)
.

L’ articolo 14 punto 3. per come modificato 9, infatti non fa altro che rimodulare la previgente disposizione prevedendo che
:

“la parte di cui al coma1 quando modifica la domanda o propone domanda riconvenzionale o formulachiamata in causa, cui consegue l’aumento del valore della causa, è tenuta afarne espressa dichiarazione e a procedere al contestuale pagamentointegrativo. Le altre parti quando modificano la domanda o propongonodomanda riconvenzionale o formula chiamata in causa o svolgono interventoautonomo, sono tenute a farne espressa dichiarazione e a procedere alcontestuale pagamento di un autonomo contributo unificato determinato inbase al valore della domanda proposta”
.
Tale innovazione risulta nella volontà
[...]del legislatore più rispondente alle regole generali sulla competenza dettate dal codice di procedura civile, secondo le quali il valore di una causa si determina dal valore complessivo delle richieste di ciascuna delle parti ( articolo 10 c.p.c).10
Si ha oggi quindi un ulteriore, rispetto a quello dovuto all’atto dell’introduzione della causa, ed autonomo contributo unificato che sorge al determinarsi delle situazioni previste dalla nuova normativa.
Ove trovasse fondamento quanto eccepito dalle parti private dal momento dell’iscrizione del procedimento nessuna novità normativa, di natura tributaria in specie, potrebbe trovare applicazione nello stesso.
Ma non risulta essere così.
Come visto già in vigenza della previgente normativa, in caso di domanda riconvenzionale o intervento in causa, il pagamento del contributo unificato non rimaneva ancorato agli importi stabiliti e dovuti al momento dell’iscrizione della causa, ma ha sempre trovando applicazione l’ importo per come dovuto, e quantificato, al momento del deposito della domanda riconvenzionale e/o intervento autonomo.
Stessa disciplina riguarda i continui aumenti operati in materia di rilascio delle copie.
Gli aumenti e/o le nuove previsioni di pagamento, sia che si tratti di contributo unificato dovuto in corso di causa, sia che si tratti di diritti di copia hanno operato ed
operano in virtù del principio <
Tempus regit actum>, principio che non può non trovare piena applicazione alle fattispecie per come ora previste nella nuova formulazione dell’articolo 14 T U spese di giustizia.

Da ultimo stante la natura fiscale del contributo unificato eventuali ipotesi di esenzione dal pagamento devono essere specificatamente previste
 11 .

2) priva di fondamento, a parere dello scrivente, l’inapplicabilità della nuova disciplina ex articolo 14 TU spese di giustizia nella proposizione di domanda riconvenzionale nei procedimenti già pendenti stante l’eccepita previsione di cui al punto 3 dell’articolo 28 L 183/2011 ai sensi del quale
 “ la disposizione di cui al comma 1 lettera a) si applica anche alle controversie pendenti” .

L’espressa indicazione
c
he
 “ la disposizione di cui al comma 1 lettera a) si applica anche alle controversie pendenti chiaramente non  indica che la disposizione di cui al comma 1 lettera b) non debba trovare applicazione ai  procedimenti già pendenti al momento dell’entrata in vigore della norma  applicando il principio romanistico < ubi voluit dixit >
La normativa richiamata dalla lettura complessiva del testo dell’articolo 28 legge 183/2011 chiaramente disciplina, con riferimento alle controversie pendenti
solo la situazione relativa alle impugnazioni e ai ricorsi per Cassazione, per soddisfare la necessità avvertita dal legislatore di non prevederne una applicazione generalizzata, ma limitare il nuovo regime fiscale delle impugnazioni e dei ricorsi in Cassazione ai casi di pubblicazione o (nei casi di mancata previsione della pubblicazione) del deposito del provvedimento impugnato dopo la data di entrata in vigore della legge.
Negli altri casi appare, al contrario , pacifica l’applicazione del principio generale tempus regit actum e ad esso occorre inevitabilmente attenersi, secondo principi generali.12
Sulla eventuale “ disparità di trattamento” tra chi nella identica situazione propone domanda riconvenzionale antecedentemente o successivamente all’01.01.2012, questa è generalmente una normale e diretta conseguenza della normativa quando interviene a regolamentare situazioni già in atto.
Sull’eccepita “illegittimità” nulla da dire non rientrando tra i compiti dello scrivente quelli relativi alla valutazione sulla legittimità o meno di un atto normativo.
3) da ultimo un breve, per ragione di completezza, esame dell’eccezione di eventuale opzione tra vecchia e nuova disciplina.
L’impianto originario del contributo unificato13 prevedeva l’applicazione delle norme unicamente ai procedimenti successivamente instaurati concedendo, alle parti, la possibilità di optare volontariamente per l’applicazione delle nuove norme 

per i procedimenti già pendenti.
14

Tale scelta veniva concessa dal legislatore per le peculiarità proprie del contributo unificato.
15
Tale possibilità è stata riportata e prevista dalla
disciplina transitoria ex art 265 T.U. spese di giustizia.( DPR 115/02)
Ai sensi dell’articolo 265 infatti per i procedimenti iscritti a ruolo o ricorsi depositati prima del 1/3/2002 una delle parti poteva avvalersi della disciplina del “contributo Unificato” 16.

Se la parte non si avvaleva di tale facoltà, per le vecchie cause rimaneva, e rimane per quelle ancora pendenti, in vigore la disciplina antecedente al contributo unificato.
17

Ciò voleva, e vuole, dire che per i procedimenti per i quali non si era esercitata l’opzione si continuavano, e si continuano, a riscuotersi i diritti di cancelleria.
 18

In sintesi si continuava a percepire, e si percepisce per le procedure ancora pendenti, i diritti di cronologico, fascicolazione, registrazione, la marca scambio ecc
.

E si pagava, e si continua a pagare, sugli atti, comparse o note, l’imposta di bollo, non nell’importo dovuto al 1 luglio 2002 ( entrata in vigore del testo Unico spese di giustizia) ma negli importi dovuti al momento del deposito dell’atto (quindi pagando gli aumenti che si sono avuti negli anni)
.

Ma tale opzione per espressa disposizione normativa era limitata ai soli procedimenti iscritti al marzo 2002
.

Pubblicato in: DIRITTO.it -  Diritto processuale civile il  19/04/2012
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1
 ministero Giustizia n 2 del 12 marzo 2002, n 3 del 13 maggio 2002, n 49395/U del 3 aprile 2008, n m_dg_DAG 15/02/2007.0020047.U, n m_.DAG.08/04/2008.0049295.U, Agenzia delle Entrate - Direzione Normativa e contenzioso – risoluzione n 242/E del 7 settembre 2007,

2 articolo 14 T.U., punto 3, spese di giustizia, per come modificato dall’articolo 28 legge 12 novembre 2011 n 183,

3
 dal 1 gennaio 2012

4 “L’articolo 14 individua le ipotesi cui il contributo è dovuto nel corso del procedimento “ dalla relazione illustrativa del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia

5 D.P.R. 115/2002

6 Convertito con modificazioni nella legge 10 maggio 2002 n 91

7 Legge 488/99

8 Prima l’ipotesi era limitata alla modifica della domanda poi la fattispecie è stata estesa alla domanda riconvenzionale, all’intervento autonomo e alla chiamata in causa.

9 Articolo 28 legge 12 novembre 2011 n 183

10
 Vedasi in proposito commento all’articolo 14 dalla relazione illustrativa del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia.

11 Circolare Min. Giustizia 20 aprile n 056105/U e Cassazione sez. trib., sentenze n 4611/02 e n 5270/09

12
 la disposizione di cui al terzo comma (applicabilità anche alle controversie pendenti) èriferita alle ipotesi di cui al comma 1 lettera a) che modifica l’articolo 13 TU spese di giustizia introducendo il comma 1 bis che prevede il pagamento del contributo unificato aumentato della metà in caso di impugnazione e raddoppiato in caso di ricorso in cassazione. Il richiamo di cui al comma 3 dell’articolo 28 legge 183/2011 nulla ha quindi a che fare con il pagamento a seguito di domanda riconvenzionale, come per il caso in oggetto, dovuto in virtù della modifica operata al 3 comma dell’articolo 14 Testo Unico spese di giustizia.

13 Norma transitoria dell’articolo 9, comma 1, legge 488/99.

14 Circolare ministero della Giustizia n 5/2002 dell’ 11 luglio 2002.

15 “il contributo unificato sostituisce le imposte di bollo, la tassa di iscrizione a ruolo, idiritti di cancelleria, nonché i diritti di chiamata di causa dell’Ufficiale giudiziario” circolare n 1 del 26 febbraio 2002, Min. Giustizia, Dip. Aff. Giustizia e circolare 26 febbraio 2002, senza numero, del Consiglio di Stato, “ la ratio della norma che introduce il contributounificato è quello di procedere al pagamento forfettizzato, cioè omnicomprensivo rispettoalle somme dovute a titolo di diritti e di imposta di bollo” circolare Min. Giustizia m_dg_DAG 18/07/2005.0001999.

16 versando l’importo del contributo di cui all’art. 13 in ragione del 50%. La parte che si avvaleva di tale facoltà effettuava apposita dichiarazione di valore.

17 Circolare n 1 del 26 febbraio 2002 Min. Giustizia e circolare 14 agosto 2002 n 70 dell’Agenzia delle Entrate, Direzione Centrale Normativa e Contenzioso.

18 di cui alla tabella allegata alla legge 24 dicembre 1976 n 900, come sostituita dalla tabella A, allegata alla legge 6 aprile 1984 n 57, per come modificata dalle leggi n 89/99,525/96.