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domenica 17 marzo 2013

APPALTO DI SERVIZI: RESPONSABILITA' SOLIDALE PER LE RITENUTE FISCALI SUI REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE


L’Agenzia delle Entrate ha fornito i primi chiarimenti sull’applicabilità della recente norma­tiva (art. 13-ter DL 83/2012 conv. in L. 134/2012) che disci­plina la responsabilità solidale di appaltatore e subappaltatore per il versamento all’Erario delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente e dell’IVA dovuta dal subappaltatore in relazione alle prestazioni effettuate nell’ambito del rapporto, nei limiti dell’ammontare del corrispettivo dovuto.
Ambito di applicazione
La disposizione si applica - partire dal 12 agosto 2012 - ai contratti di appalto e subappalto intesi nella loro generalità, a prescindere dal settore economico in cui operano le parti con­traenti, sia nell’ipotesi in cui vi sia un contratto di subappalto (che presuppone la coesistenza di almeno tre soggetti economici distinti - committente, appaltatore e subappaltatore), sia nell’ipotesi in cui l’appaltatore provveda direttamente alla realizzazione dell’opera affidata­gli dal committente.
Precisazioni 1) Sono escluse dal campo di applicazione le tipologie contrattuali diverse dal contratto di appalto di opere e servizi, quali, ad esempio, gli appalti di fornitura dei beni, il contratto d’opera (art. 2222 c.c.), di trasporto (artt. 1678 e s. c.c.) o di subfornitura (L. 192/98) e le prestazioni rese nell’ambito del rapporto consortile.
2) L'eventuale rinnovo del contratto deve ritenersi equivalente ad una nuova stipula e pertanto la dis­ciplina in esame è applicabile - a partire dalla data di rinnovo - anche ai contratti rinnovati dopo il 12 agosto 2012.
Attestazione della regolarità fiscale: casi particolari
In caso di più contratti intercorrenti tra le medesime parti, la certificazione attestante la regolar­ità dei versamenti delle ritenute sui redditi di lavoro dipendente e dell’IVA relativi al con­tratto d’appalto, può essere:
- rilasciata in modo unitario;
- fornita anche con cadenza periodica, fermo restando che al momento del pagamento deve essere attestata la regolarità di tutti i versamenti relativi alle ritenute e all’IVA scaduti a tale data, che non siano stati oggetto di precedente attestazione.
Con riferimento alle ipotesi in cui l’appaltatore o il subappaltatore cedano il proprio credito a terzi, possono trovare applicazione le indicazioni fornite con riferimento alle ipotesi di ces­sione del credito nell’ambito della disciplina sui pagamenti delle PA, in forza delle quali le PA, prima di effettuare a qualunque titolo il pagamento di importi superiori a € 10.000, veri­ficano la regolarità fiscale del beneficiario e, in caso di irregolarità, possono sospendere il relativo pagamento (art. 48-bis DPR 602/73).
Precisazioni 1) Con riferimento ai pagamenti effettuati mediante bonifico bancario (o altri strumenti che non consentono al beneficiario l’immediata disponibilità della somma versata), occorre attestare la regolarità dei versamenti fiscali scaduti al momento in cui il committente o l’appaltatore effettuano la disposizione bancaria e non anche di quelli scaduti al momento del successivo accreditamento delle somme al beneficiario.
2) La regolarità fiscale relativa ai rapporti riferibili al credito oggetto di cessione può essere attestata nel momento in cui il cedente (appaltatore o subappaltore) dà notizia della cessione al debitore ceduto (committente o appaltatore).
Circ. AE 1°marzo 2013 n. 2

mercoledì 29 agosto 2012

Obblighi del committente sugli adempimenti fiscali dell’appaltatore


L’art. 13-ter del c.d. “decreto Sviluppo” (D.L. n. 83/2012, convertito, con modificazioni nella legge n. 134/2012, pubblicata sulla G.U. n. 187 dell’11 agosto 2012) ha riscritto il comma 28 della legge n. 248/2006 ed ha introdotto i commi 28-bis e 28-ter.
Il nuovo comma 28 stabilisce che in caso di appalto di opere e di servizi, l’appaltatore risponde in solido con il subappaltatore, nei limiti di quanto dovuto, dell’IRPEF su redditi da lavoro dipendente per i lavoratori interessati e dell’IVA dovuta all’Erario relativamente alle prestazioni effettuate a seguito del contratto di subappalto. La disposizione, così come è scritta, lascia fuori il committente ed, inoltre, non c’è il limite dei due anni dalla cessazione e del rapporto cui si riferisce l’art. 29 del D.L.vo n. 276/2003. Ciò significa che il coinvolgimento in solido trova soltanto il limite della prescrizione dei singoli tributi interessati. Il comma 28 –bis afferma che il committente non deve provvedere al pagamento del corrispettivo in favore dell’appaltatore se quest’ultimo non documenta che quanto dovuto all’Erario ed all’IVA è stato correttamente versato da lui stesso e dagli eventuali subappaltatori. L’inosservanza delle modalità di pagamento , con la “non correttezza” dei versamenti IRPEF ed IVA da parte dell’appaltatore e degli eventuali subappaltatori è punita con una sanzione a carico del committente compresa tra 5.000 e 200.000 euro. Il comma 28-ter definisce l’ambito di applicazione della normativa: sono i soggetti indicati negli articoli 73 e 74 del DPR n. 917/1986 o che stipulano contratti di appalto rilevanti ai fini dell’IVA. Sono escluse le stazioni appaltanti che operano ex art. 3, comma 33, del D.L.vo n. 163/2006 (c.d. “Codice degli appalti pubblici”).
  

domenica 15 gennaio 2012

OMESSO VERSAMENTO CONTRIBUTIVO - RESPONSABILI IN SOLIDO ENTE APPALTANTE E IMPRESA APPALTATRICE



Giova ricordare che l'art. 29, comma 2, D.Lgs. 10-09-2003, n. 276, recante "Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla L. 14 febbraio 2003, n. 30", prevede che "In caso di appalto di opere o di servizi il committente imprenditore o datore di lavoro è obbligato in solido con l'appaltatore, nonché con ciascuno degli eventuali ulteriori subappaltatori entro il limite di due anni dalla cessazione dell'appalto, a corrispondere ai lavoratori i trattamenti retributivi e i contributi previdenziali dovuti".
La norma persegue la finalità di incrementare il livello di adempimento degli obblighi fiscali, previdenziali, assicurativi e di sicurezza sul lavoro cui sono tenute le imprese che operano in qualità di appaltatori o subappaltatori. In tale ottica, la norma prevede un vincolo di responsabilità solidale tra committente, appaltatore ed eventuali subappaltatori, entro il limite di due anni dalla cessazione dell'appalto senza limiti quantitativi, per la corresponsione ai lavoratori dei trattamenti retributivi e dei contributi previdenziali dovuti.
Dopo alcune oscillazioni della prassi e non senza alcune voci in senso contrario in dottrina, la disciplina dell'art. 29, comma 2, D.Lgs. 10-09-2003, n. 276 è stata ritenuta applicabile dalla Giurisprudenza prevalente anche agli appalti (di opere o di servizi) della P.A. (v. per tutti Trib. Milano Sez. lavoro, 22 gennaio 2010).
Ai fini della corretta applicazione della disposizione in esame, si è posto altresì il problema di definire la portata dell'espressione "contributi previdenziali dovuti".
Sul punto la dottrina più autorevole ha ritenuto che il vincolo di solidarietà riguarda qualsiasi omissione contributiva posta in essere dall'appaltatore o dal subappaltatore, comprese le contribuzioni da versare agli Enti esercenti forme di previdenza complementare.
La soluzione appare condivisibile perché, in effetti, si rivela la più coerente, oltre che con il dato letterale - che non autorizza ad operare distinzioni di sorta - con la ratio della disciplina in esame, che mira, come già ricordato, a rafforzare l'effettività della complessiva posizione giuridica retributiva e previdenziale dei lavoratori impiegati nell'appalto.

(di Andrea Faccon)