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mercoledì 24 agosto 2011

MANOVRA CORRETTIVA AGOSTO 2011 - PARTE V - L'ESAME DELLA COMMISSIONE LAVORO DEL SENATO - IL TESTO DI PROPOSTA APPROVATO

Il 22 ed il 23 agosto si sono tenute le due sedute della Commissione Lavoro del Senato aventi ad oggetto l'esame del provvedimento di conversione del D.L. 138/2011.

La Commissione, con l'importante (politicamente) sostegno del gruppo Unione di Centro, SVP e Autonomie (oltre a Lega e Responsabili), ha approvato lo schema di parere favorevole con osservazioni avanzato dal relatore che riporto di seguito.

"La Commissione lavoro, previdenza sociale, esaminati gli interventi in materia di lavoro e previdenza sociale contenuti nel decreto-legge n. 138 del 2011,
considerato che le misure contenute nel presente decreto in materia di mercato del lavoro e di relazioni industriali rappresentano indubitabilmente un quadro di interventi idoneo a stimolare lo sviluppo economico del Paese, favorendone la competitività nell'arena internazionale, e a generare un'accelerazione nel recupero di più elevati livelli occupazionali;
valutato positivamente che, in particolare, i provvedimenti in esame delineano risposte coerenti rispetto alle sollecitazioni europee a procedere nella direzione di incrementare l'attrattività del nostro sistema produttivo per gli investimenti internazionali, attraverso il rafforzamento delle flessibilità organizzative, della collaborazione fra le parti sociali, del dinamismo gestionale, della semplicità e dell'affidabilità regolatoria;
rilevato, altresì, che l'indicazione delle materie inerenti l'organizzazione del lavoro e della produzione, che possono costituire oggetto delle specifiche intese di cui all'articolo 8, comma 2, è da intendersi come tassativa, trattandosi comunque di fattispecie derogatorie rispetto all'ordinaria disciplina normativa delle materie in questione,
esprime, per quanto di competenza, parere favorevole, con le seguenti osservazioni.
Preliminarmente, si raccomanda che la contrattazione avente a oggetto azioni di flessibilità organizzativa family-friendly e di conciliazione tra famiglia e lavoro sia considerata, in relazione all'Avviso Comune del 7 marzo 2011, all'interno dell'area di operatività del presente decreto.
In coerenza con l'Avviso Comune sottoscritto dalle parti sociali il 9 dicembre 2009 e in sintonia con il dibattito svoltosi dinanzi alle Commissioni riunite Lavoro e Finanze del Senato nell'ambito dell'esame dei disegni di legge sulla partecipazione azionaria dei lavoratori (disegni di legge nn. 803, 964, 1307, 1531 e 2572), valuti la Commissione di merito l'inserimento, al comma 1 dell'articolo 8, di una specificazione aggiuntiva, affiancando a quelle già individuate un'ulteriore fattispecie di finalizzazione "all'adozione di forme di partecipazione dei lavoratori", ovvero di un'integrazione alla prevista fattispecie finalizzata alla qualità dei contratti di lavoro, precisando "anche attraverso l'adozione di forme di partecipazione dei lavoratori".
Al fine di promuovere le intese di cui al comma 1 dell'articolo 8, pare opportuno l'inserimento del seguente comma: «2-bis. Le specifiche intese di cui al comma 1 operano anche in deroga alle disposizioni di legge richiamate dal comma 2 e dalle relative regolamentazioni contenute nei contratti collettivi nazionali di lavoro e beneficiano dell'applicazione dell'imposta sostitutiva del 10 per cento sulle componenti accessorie della retribuzione ai sensi della normativa vigente.».
Inoltre, in merito alle disposizioni relative al comma 2, dell'articolo 8, si ribadisce che il licenziamento della lavoratrice in gravidanza è radicalmente nullo, e dunque sottratto a interventi di natura contrattuale.
Con riferimento all'articolo 9, comma 1, lettera a),in materia di lavoratori aventi diritto al collocamento obbligatorio e al regime delle compensazioni, al fine di evitare una antinomia interna all'articolo medesimo, si propone di sostituire le parole: «di ciascuna impresa» con le seguenti: «a livello di gruppo». Inoltre alla lettera b), capoverso 8-ter, del medesimo articolo, onde evitare che la compensazione territoriale in ambito regionale non operi in regime di autorizzazione, ma in via automatica, si propone di inserire infine il seguente periodo: «In tali ipotesi, la compensazione viene operata in via automatica.»

Si osserva altresì come la previsione del comma 24 dell'articolo 1, relativa alla collocazione delle festività civili e del Santo Patrono, affidi all'esercizio annuale della discrezionalità del Governo un intervento le cui potenzialità, in termini non soltanto di razionalizzazione dei flussi programmatori ma anche e soprattutto di incremento della produttività complessiva del nostro sistema industriale, sono formidabili e pertanto si raccomanda il suo utilizzo nella forma più ampia e strutturale, ricorrendo - secondo il modello delineato dall'Accordo Interconfederale del 26 gennaio 1977 - alla cogente e costante traslazione alla domenica successiva della fruizione delle festività infrasettimanali in esame.

Infine, a livello di correzioni formali del testo del decreto, si invita la Commissione di merito a modificare, all'articolo 12, comma 1, capoverso «Art. 603-ter», le parole: «di cui al primo comma» con le seguenti: «di cui al primo periodo» e le parole: «di cui al secondo comma» con le seguenti: «di cui al secondo periodo»".

Come avevo previsto si delinea quindi un intervento chiarificatore in ordine alla portata degli accordi aziendali di cui all'art. 8, prevedendo espressamente la possibilità che essi deroghino la legge e i CCNL.



Excursus dei lavori della Commissione.

Il 22.8.2011 ha preso la parola il Relatore del provvedimento, il senatore Castro (PDL.
Si tratta di un senatore alla prima legislatura, veneto, del 1954, tra l'altro ex D.G. dell'INAIL ed ex responsabile delle risorse umane della Zanussi, proveniente (per semplificare) dal mondo industriale del nord-est.
Questi i punti più interessanti, a mio avviso del suo intervento.
Castro parte, in primo luogo, dai commi 1 e 2 dell'articolo 8, concernenti i possibili contenuti dei contratti collettivi di lavoro sottoscritti, a livello aziendale o territoriale, dalle associazioni dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, ovvero dalle rappresentanze sindacali operanti in azienda. Afferma che la norma prevede che tali contratti possano definire specifiche intese, volte al conseguimento degli obiettivi di cui al comma 1 (maggiore occupazione, qualità dei contratti di lavoro, emersione del lavoro irregolare, incrementi di competitività e di salario, gestione delle crisi aziendali e occupazionali, investimenti e avvio di nuove attività), e che, a tali fini, gli accordi possano ridefinire la regolazione delle materie inerenti all'organizzazione del lavoro e della produzione, materie di cui il comma 2 reca un'esemplificazione. Ancorché tale comma non contempli esplicitamente la possibilità di deroga alle norme di fonte pubblica, essa va tuttavia ritenuta implicita e compiuta, come si deduce dal fatto che, per la materia del recesso dal rapporto di lavoro, si fanno salve le norme sul licenziamento discriminatorio e sul licenziamento della lavoratrice in concomitanza del matrimonio. Peraltro, nell'ambito delle materie lavoristiche oggetto del comma 2, nell'ordinamento figurano altre norme che sono e restano di natura inderogabile, a prescindere dalla presenza o meno di un esplicito richiamo nel comma stesso.
Sempre con riferimento al comma 1 di detto articolo, il relatore riterrebbe opportuno inserire nella disposizione una specificazione aggiuntiva, affiancando a quelle già individuate una ulteriore fattispecie di finalizzazione "all'adozione di forme di partecipazione dei lavoratori", ovvero integrare la fattispecie finalizzata alla qualità dei contratti di lavoro, "anche attraverso l'adozione di forme di partecipazione dei lavoratori".

Sono poi intervenuti i membri appartenenti alla minoranza politica.
Riporto solo, e per la parte relativa all'art. 8, l'intervento del Prof. Ichino.
Il senatore ICHINO (PD) si sofferma in particolare sull'articolo 8, che giudica l'ultimo episodio di una strategia politica sconcertante: il tentativo di riformare la chiave di volta del diritto del lavoro, cioè la disciplina del licenziamento di cui all'articolo 18 dello Statuto dei lavoratori, senza tuttavia farvi esplicito riferimento. Reputa pertanto deplorevole, sia da un punto di vista politico che morale, che il Ministro del lavoro, dopo aver indotto il Governo ad adottare una disposizione, dichiari alla stampa che in realtà il provvedimento non tocca in nessun modo l'articolo 18. Analogo metodo era invero stato seguito in occasione del collegato lavoro, che già tentò di smontare l'articolo 18 consentendo che la materia del licenziamento potesse essere devoluta dal contratto individuale ad un arbitro di fatto scelto dal datore di lavoro. Intervenne a correggere il tiro il Capo dello Stato, allorché, nel messaggio di rinvio alle Camere, pur non negando la legittimità di una riforma legislativa in materia, sottolineò che essa dovesse essere oggetto di una proposta esplicita, e non di modifiche presentate sotto mentite spoglie. La stessa sconcertante modalità è riaffiorata nel disegno di legge delega sullo Statuto dei lavori, mai presentato alle Camere, ma sottoposto alle parti sociali, e che si sostanzia in una delega in bianco al Governo. L'articolo 8 del decreto legge in esame finisce ora con l'affidare ad una contrattazione collettiva aziendale il diritto del lavoro nella sua interezza, che può risultare azzerato anche ignorando gli standard internazionali e i vincoli costituzionali interni. Basti pensare al collocamento in favore dei portatori di handicap. Potrà così verificarsi la scissione dello stesso tessuto produttivo in due tronconi: in uno la maggioranza resterà affidata alle confederazioni sindacali, e nell'altro maggioranze occasionali o manipolate consentiranno all'imprenditore di negoziare, e per di più senza la partecipazione della controparte interessata, ottenendo l'esenzione da qualsiasi norma inderogabile. Peraltro, la contrattazione potrà anche esentare il committente o l'appaltatore dalla solidarietà passiva nei confronti dell'INPS e dell'Erario. Si è dunque in presenza di una norma sgangherata e non meditata. La questione è cruciale: la materia dei licenziamenti investe il bene centrale, vale a dire la sicurezza economica e professionale delle persone, la tutela dell'"ultimo della fila", il più sfortunato, la cui difesa sostanzia lo stesso indice della civiltà in un Paese. Peraltro, allo stato, il diritto del lavoro tutela appena la metà dei lavoratori dipendenti che operano nell'impresa. In questo senso vanno anche quei pochi passaggi della lettera inviata dalle autorità della BCE al Governo che sono stati resi noti, che hanno evidenziato la necessità di interventi finalizzati a riformare il mercato del lavoro in Italia, conciliando la maggior flessibilità per le strutture produttive con una maggiore sicurezza per i lavoratori, nonché il superamento del dualismo tra lavoratori protetti e non protetti. Di questa importante questione non c'è traccia nell'articolo 8, che finisce col destrutturare il sistema delle relazioni industriali, con criteri che nulla hanno a che fare con l'Accordo interconfederale del giugno scorso.

Gli altri membri di opposizione intervenuti, tra questi l'ex. ministro Treu, evidenziano come l'art. 8 costituisca una surrettizia deroga all'art. 18 SdL.

Afferma il Senatore Treu.
"Con l'articolo 8, il Governo si è cacciato in un autentico pasticcio. Innanzitutto, è bene sgombrare il campo da un malinteso testuale: l'affermazione che i contratti collettivi di lavoro "possono" realizzare specifiche intese, di cui al comma 1, lungi dal sostanziare una sorta di autorizzazione, va letto insieme alla disposizione di cui al comma successivo: se ne deduce così che esso indica in realtà l'attribuzione di un potere, costituendo una delega alla contrattazione affinché delegifichi. Peraltro, se il parlare di associazioni dei lavoratori "comparativamente più rappresentative" rappresenta una formula vecchia e oramai desueta, il riferimento successivo alle "rappresentanze sindacali operanti in azienda" è non solo inedita, ma anche indeterminata, non contenendo alcun riferimento né all'essere le medesime elette, né all'essere rappresentative. Ci si trova pertanto di fronte ad un vero e proprio vulnus al concetto stesso di rappresentanza sindacale, così come da ultimo fissato nell'Accordo intersindacale del 28 giugno scorso. Rispetto ad una norma così pericolosa, non giovano i pur meritori tentativi interpretativi forniti dal relatore, risultando evidentemente difficile distinguere se l'uso derogatorio della disposizione venga o meno effettuato con finalità positive, proprio alla luce della dizione letterale del comma 1. Peraltro, in caso di dubbio in ordine alla rispondenza del comma 1 alla regolazione delle materie di cui al comma 2, risulterebbe difficile la determinazione dell'arbitro della questione. Quanto alle materie specificate appunto nel comma 2 dell'articolo 8, si tratta effettivamente di tutte quelle che regolano l'organizzazione del lavoro, e dunque anche di quelle sulla sicurezza. La disposizione appare pertanto anche costituzionalmente censurabile. Particolari perplessità desta poi in particolare la lettera e), riguardante le modalità di assunzione e disciplina del rapporto di lavoro, comprese le collaborazioni coordinate e continuative a progetto e le partite IVA, la trasformazione e conversione dei contratti di lavoro e le conseguenze del recesso dal rapporto di lavoro, eccezion fatta per il licenziamento discriminatorio e quello della lavoratrice in concomitanza del matrimonio.
Si tratta dunque di una normativa senza precedenti, considerato che nella stessa proposta relativa al cosiddetto "Statuto dei lavori" si dichiarava di voler tenere fermi alcuni principi di base, affidando la flessibilizzazione della parte rimanente alla contrattazione collettiva. Beninteso, la storia del diritto del lavoro conosce norme del genere, ma attraverso una delega puntuale e con criteri precisi, mentre qui si è in presenza di una delega alla contrattazione, senza alcun limite e in assenza di criteri direttivi. Si tratta di un disegno mai immaginato neppure dai Governi più liberisti e che contiene peraltro ampie concessioni ad una filosofia pansindacale. Ne risulta una sorta di balcanizzazione del diritto del lavoro, in cui è lecito immaginare situazioni ampiamente differenziate tra regioni d'Italia - basti mettere a confronto l'Emilia Romagna con il Veneto - e situazioni variegatissime all'interno delle piccole e medie imprese. Dubita che ciò possa giovare all'ordinato svolgimento del sistema produttivo e si augura che tali considerazioni possano trovare accoglimento nel corso dell'esame del provvedimento".


lunedì 22 agosto 2011

MANOVRA CORRETTIVA AGOSTO 2011 - NOVITA' IN MATERIA DI DIRITTO DEL LAVORO - PARTE IV - CONTRATTAZIONE DI PROSSIMITA' - PORTATA DELLA NORMA

Solo per segnalare che stamane 22 agosto 2011 il Sole 24 Ore, nell'esaminare il DL 138/2011 e, in particolare l'art. 8, fornisce un'interpretazione identica a quanto da me osservato nell'ultimo post in materia: la norma non consente espressamente ai contratti aziendali (o di prossimità) di derogare a norme di legge e neanche ai CCNL (ci riferiamo soprattutto in particolare al delicato ambito della deroga alla disciplina dei licenziamenti). Quindi, stando così le cose, o in sede di conversione interverrà un'aggiunta chiara (non una semplice specificazione), oppure la norma è destinata solo ad incidere in maniera limitata sul sistema delle relazioni industriali ("sanando" i contratti stipulati prima dell'accordo interconfederale).

LICENZIAMENTO: POTERI DEL GIUDICE

Con sentenza n. 17093 dell’8 agosto 2011, la Cassazione ha affermato che “in tema di licenziamento per giustificato motivo soggettivo nell’esprimere un giudizio di valore necessario per integrare la norma, il giudice di merito compie un’attività di interpretazione giuridica e non meramente fattuale della norma stessa per cui dà concretezza quella parte mobile di essa che il Legislatore ha voluto tale per adeguarla ad un determinato contesto storico sociale. Ne consegue che il giudizio sulla futura affidabilità del lavoratore licenziato non può essere espresso dal giudice violando i principi costituzionali da cui si desume che l’assetto organizzativo dell’impresa è di regola insindacabilmente stabilito dal datore di lavoro e che il giudice non può imporre all’imprenditore modifiche alle proprie scelte organizzative”.

giovedì 18 agosto 2011

MANOVRA CORRETTIVA AGOSTO 2011 - NOVITA' IN MATERIA DI DIRITTO DEL LAVORO - PARTE III - CONTRATTAZIONE DI PROSSIMITA' - PORTATA DELLA NORMA

Brevi e personali considerazioni in ordine alle modifiche introdotte dall'art. 8 del DL del 13.8.11 n. 138.
La norma in prima battuta incide sul sistema delle relazioni sindacali e sulla contrattazione aziendale, seguendo l'oramai condivisa direttrice dei contratti di prossimità, ma ha conseguenze rilevantissime su due punti sostanziali di enorme rilievo pratico, quali la classificazione del personale e la materia dei licenziamenti.
Viene prevista una efficacia vincolante ai contratti collettivi di lavoro sottoscritti a livello aziendale o territoriale da associazioni dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale ovvero dalle rappresentanze sindacali operanti in azienda.
Il dibattito che si sta sviluppando in queste ore attiene alla incidenza che la novità legislativa ha (o potrebbe avere) sul sistema legislativo in tema di licenziamento. Ci si chiede, per essere più chiari, se la riforma possa ritenersi una sostanziale abrogazione dell'art. 18 SDL.
Sul punto i commenti sono i più disparati.
La CGIL sostiene che finanche l'ufficio studi del Senato abbia chiarito come i nuovi contratti aziendali (o di prossimità, se si preferisce), possano derogare non solo ai contratti collettivi nazionale, ma addirittura finanche alla legge e, pertanto, allo statuto. Su tale base la CGIL è giunta a minacciare uno sciopero generale.
Personalmente mi attengo ai criteri di ermeneusi a tutti noti e, pertanto, parto dalla lettera della legge. Stando a tale lettura in alcun punto rinvengo una portata derogatoria della nuova norma. In nessun punto dell'art. 8 si legge che i contratti aziendali approvati con le prescritte maggioranza possano derogare ai CCNL o, addirittura, a leggi statali.
L'equivoco, a parer mio, sorge dalla esclusione, tra le materie regolabili dai nuovi accordi, di alcuni tipi di licenziamento, quali quello discriminatorio, o meglio, delle loro conseguenze.
Sicuramente tale specificazione crea confusione, ma da qui a trarne la conclusione che un contratto aziendale possa derogare all'art. 18 SDL il passo è decisamente lungo.
D'altro canto è ben nota la posizione del ministro Sacconi circa la necessità di una rapida revisione dell'art. 18 Sdl compatibilmente con l'esito referendario.
Sono certo che il tutto verrà meglio chiarito in sede di conversione.

Concludo riportando un breve stralcio di un'intervista del prof. Ichino alla Stampa sul punto.

Domanda: Professor Ichino nella nuova manovra c’è una forte quota di provvedimenti sul lavoro. Le norme sono tante ed eterogenee, ma volendo dare un primo giudizio di sintesi come le sembra che venga affrontata la materia?
Risposta: La misura di gran lunga più rilevante, in materia di lavoro, è quella tendente a rendere derogabili mediante contratto collettivo tutte le norme che non corrispondano a uno standard fissato da una convenzione internazionale o da una direttiva europea. Mi sembra che ancora una volta, come già più volte in passato, l’intendimento principale del Governo sia quello di depotenziare o svuotare l’articolo 18 dello Statuto del 1970, senza però nominarlo. Questo modo di affrontare la questione finora non ha prodotto alcun risultato.
Domanda: Perché?
Risposta: Perché non si può affrontare la questione soltanto dal lato della disciplina dei licenziamenti, senza affrontarla contemporaneamente anche sul versante della sicurezza del lavoratore nel mercato del lavoro. La stessa Banca Centrale Europea indica questa strada, che è poi quella della migliore flexicurity europea.
Domanda: Ma noi oggi non abbiamo né le risorse né il know-how necessari
Risposta: In realtà le imprese avrebbero entrambe le cose. Occorrerebbe responsabilizzarle su questo punto, in cambio della flessibilizzazione della disciplina. E si dovrebbe partire da una riforma della materia limitata alle sole assunzioni future. C’è più di un progetto che lo prevede. Ma per questo occorrerebbe che la questione venisse affrontata in modo esplicito e organico. Non mi sembra realistica, poi, questa idea del Governo di delegare per intero una materia così complessa alla sola contrattazione aziendale.



MANOVRA CORRETTIVA AGOSTO 2011 - NOVITA' IN MATERIA DI DIRITTO DEL LAVORO - PARTE II

Nel precedente post ho riportato l'art. 8 del DL del 13.8.11, che ritengo avere una importanza notevole, di seguito riporto le altre norme ugualmente di nostro interesse ma con relativamente minore incidenza.


Art. 9.
Collocamento obbligatorio e regime delle compensazioni
1. All'articolo 5 della legge 12 marzo 1999, n. 68, sono apportate le seguenti modifiche:
a) il comma 8 è sostituito dal seguente: «8. Gli obblighi di cui agli articoli 3 e 18 devono essere rispettati a livello nazionale. Ai fini del rispetto degli obblighi ivi previsti, i datori di lavoro privati che occupano personale in diverse unità produttive e i datori di lavoro privati di imprese che sono parte di un gruppo ai sensi dell'articolo 31 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 possono assumere in una unità produttiva o, ferme restando le aliquote d'obbligo di ciascuna impresa, in una impresa del gruppo avente sede in Italia, un numero di lavoratori aventi diritto al collocamento mirato superiore a quello prescritto, portando in via automatica le eccedenze a compenso del minor numero di lavoratori assunti nelle altre unita' produttive o nelle altre imprese del gruppo aventi sede in Italia»;
b) dopo il comma 8 sono inseriti i seguenti commi:
«8-bis. I datori di lavoro privati che si avvalgono della facoltà di cui al comma 8 trasmettono in via telematica a ciascuno dei servizi competenti delle province in cui insistono le unità produttive della stessa azienda e le sedi delle diverse imprese del gruppo di cui all'articolo 31 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, il prospetto di cui all'articolo 9, comma 6, dal quale risulta l'adempimento dell'obbligo a livello nazionale sulla base dei dati riferiti a ciascuna unità produttiva ovvero a ciascuna impresa appartenente al gruppo»;
«8-ter. I datori di lavoro pubblici possono essere autorizzati, su loro motivata richiesta, ad assumere in una unità produttiva un numero di lavoratori aventi diritto al collocamento obbligatorio superiore a quello prescritto, portando le eccedenze a compenso del minor numero di lavoratori assunti in altre unità produttive della medesima regione»;
«8-quater. Sono o restano abrogate tutte le norme incompatibili con le disposizioni di cui ai commi 8, 8-bis e 8-ter».
Art. 10.
Fondi interprofessionali per la formazione continua
1. All'articolo 118, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, dopo le parole «si possono articolare regionalmente o territorialmente» aggiungere le seguenti parole «e possono altresì utilizzare parte delle risorse a essi destinati per misure di formazione a favore di apprendisti e collaboratori a progetto».
Art. 11.
Livelli di tutela essenziali per l'attivazione dei tirocini
1. I tirocini formativi e di orientamento possono essere promossi unicamente da soggetti in possesso degli specifici requisiti preventivamente determinati dalle normative regionali in funzione di idonee garanzie all'espletamento delle iniziative medesime. Fatta eccezione per i disabili, gli invalidi fisici, psichici e sensoriali, i soggetti in trattamento psichiatrico, i tossicodipendenti, gli alcolisti e i condannati ammessi a misure alternative di detenzione, i tirocini formativi e di orientamento non curriculari non possono avere una durata superiore a sei mesi, proroghe comprese, e possono essere promossi unicamente a favore di neo-diplomati o neo-laureati entro e non oltre dodici mesi dal conseguimento dei relativo titolo di studio.
2. In assenza di specifiche regolamentazione regionali trovano applicazione, per quanto compatibili con le disposizioni di cui al comma che precede, l'articolo 18 della legge 24 giugno 1997 n. 196 e il relativo regolamento di attuazione.
Art. 12.
Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro
1. Dopo l'articolo 603 del codice penale sono inseriti i seguenti:
«Art. 603-bis (Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro). - Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque svolga un'attività organizzata di intermediazione, reclutando manodopera o organizzandone l'attività lavorativa caratterizzata da sfruttamento, mediante violenza, minaccia, o intimidazione, approfittando dello stato di bisogno o di necessità dei lavoratori, è punito con la reclusione da cinque a otto anni e con la multa da 1.000 a 2.000 euro per ciascun lavoratore reclutato.
Ai fini del primo comma, costituisce indice di sfruttamento la sussistenza di una o più delle seguenti circostanze:
1) la sistematica retribuzione dei lavoratori in modo palesemente difforme dai contratti collettivi nazionali o comunque sproporzionato rispetto alla quantità e qualità del lavoro prestato;
2) la sistematica violazione della normativa relativa all'orario di lavoro, al riposo settimanale, all'aspettativa obbligatoria, alle ferie;
3) la sussistenza di violazioni della normativa in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro, tale da esporre il lavoratore a pericolo per la salute, la sicurezza o l'incolumità personale;
4) la sottoposizione del lavoratore a condizioni di lavoro, metodi di sorveglianza, o a situazioni alloggiative particolarmente degradanti.
Costituiscono aggravante specifica e comportano l'aumento della pena da un terzo alla metà:
1) il fatto che il numero di lavoratori reclutati sia superiore a tre;
2) il fatto che uno o più dei soggetti reclutati siano minori in età non lavorativa;
3) l'aver commesso il fatto esponendo i lavoratori intermediati a situazioni di grave pericolo, avuto riguardo alle caratteristiche delle prestazioni da svolgere e delle condizioni di lavoro.
Art. 603-ter (Pene accessorie). - La condanna per i delitti di cui agli articoli 600, limitatamente ai casi in cui lo sfruttamento ha ad oggetto prestazioni lavorative, e 603-bis, importa l'interdizione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche o delle imprese, nonché il divieto di concludere contratti di appalto, di cottimo fiduciario, di fornitura di opere, beni o servizi riguardanti la pubblica amministrazione, e relativi subcontratti. La condanna per i delitti di cui al primo comma importa altresì l'esclusione per un periodo di due anni da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi da parte dello Stato o di altri enti pubblici, nonché dell'Unione europea, relativi al settore di attività in cui ha avuto luogo lo sfruttamento. L'esclusione di cui al secondo comma è aumentata a cinque anni quando il fatto è commesso da soggetto al quale sia stata applicata la recidiva ai sensi dell'articolo 99, secondo comma, numeri 1) e 3)».

MANOVRA CORRETTIVA AGOSTO 2011 - NOVITA' IN MATERIA DI DIRITTO DEL LAVORO - PARTE I

Come noto il 13 agosto 2011 è stato pubblicato in G.U. il D.L. n. 138 che, nell'ottica di introdurre riforme che consentano una ripresa economica, incide nuovamente, dopo l'ultima manovra del luglio 2011, su aspetti sostanziali del diritto del lavoro.
Andiamo con ordine riportando il testo delle novità che il decreto, NON ANCORA CONVERTITO IN LEGGE, ha introdotto con efficacia immediata.

Titolo III
MISURE A SOSTEGNO DELL'OCCUPAZIONE

Art. 8.
Sostegno alla contrattazione collettiva di prossimità
1. I contratti collettivi di lavoro sottoscritti a livello aziendale o territoriale da associazioni dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale ovvero dalle rappresentanze sindacali operanti in azienda possono realizzare specifiche intese finalizzate alla maggiore occupazione, alla qualità dei contratti di lavoro, alla emersione del lavoro irregolare, agli incrementi di competitività e di salario, alla gestione delle crisi aziendali e occupazionali, agli investimenti e all'avvio di nuove attività.
2. Le specifiche intese di cui al comma 1 possono riguardare la regolazione delle materie inerenti l'organizzazione del lavoro e della produzione incluse quelle relative: a) agli impianti audiovisivi e alla introduzione di nuove tecnologie; b) alle mansioni del lavoratore, alla classificazione e inquadramento del personale; c) ai contratti a termine, ai contratti a orario ridotto, modulato o flessibile, al regime della solidarieta' negli appalti e ai casi di ricorso alla somministrazione di lavoro; d) alla disciplina dell'orario di lavoro; e) alle modalità di assunzione e disciplina del rapporto di lavoro, comprese le collaborazioni coordinate e continuative a progetto e le partite IVA, alla trasformazione e conversione dei contratti di lavoro e alle conseguenze del recesso dal rapporto di lavoro, fatta eccezione per il licenziamento discriminatorio e il licenziamento della lavoratrice in concomitanza del matrimonio.
3. Le disposizioni contenute in contratti collettivi aziendali vigenti, approvati e sottoscritti prima dell'accordo interconfederale del 28 giugno 2011 tra le parti sociali, sono efficaci nei confronti di tutto il personale delle unità produttive cui il contratto stesso si riferisce a condizione che sia stato approvato con votazione a maggioranza dei lavoratori.