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domenica 6 gennaio 2013

COME SI STIPULA UN CONTRATTO PART TIME

Non è necessaria la precisazione dell'orario giornaliero 
(Cassazione Sezione Lavoro n. 21147 del 28 novembre 2012, Pres. Miani Canevari, Rel. Manna).


L'art. 5 d.l. n. 726/84, convertito in legge n. 863/84, deve essere interpretato nel senso che il requisito della pattuizione per iscritto dell'orario di svolgimento delle prestazioni a tempo parziale è soddisfatto allorché, anche mediante rinvio alle tipologie contrattuali previste in sede collettiva, risulti precisata la riduzione quantitativa della prestazione lavorativa e la distribuzione di tale riduzione per ciascun giorno - ove si tratti di part time orizzontale - ovvero con riferimento alle giornate di lavoro comprese in una settimana, in un mese o in un anno (part time verticale). Ne consegue che in quest'ultima evenienza è perfettamente valido un contratto di lavoro a tempo parziale che non specifichi l'orario di inizio e di cessazione della prestazione lavorativa nei giorni in cui essa deve essere eseguita.
Unknown alle 18:48
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