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mercoledì 29 agosto 2012

Riforma Fornero: accordo interconfederale sulle dimissioni e sulle risoluzioni consensuali


E' stato sottoscritto, in data 3 agosto 2012, l'accordo interconfederale tra Confindustria CGIL, CISL e UIL con il quale si detta una prima disciplina circa la sede sindacale ove convalidare le dimissioni o le risoluzioni consensuali. Ferma restando la possibilità riservata alla contrattazione nazionale di categoria di individuare altre sedi, l’accordo interconfederale identifica quale sede quella dell’accordo sindacale secondo la procedura indicata dall’art. 411 c.p.c..


Il comma 17 dell'art. 4 della L. 92/2012 (riforma Fornero) recita:

17. Al di fuori dell'ipotesi di cui all'articolo 55, comma 4, del citato testo unico di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, come sostituito dal comma 16 del presente articolo, l'efficacia delle dimissioni della lavoratrice o del lavoratore e della risoluzione consensuale del rapporto e' sospensivamente condizionata alla convalida effettuata presso la Direzione territoriale del lavoro o il Centro per l'impiego territorialmente competenti, ovvero presso le sedi individuate dai contratti collettivi nazionali stipulati dalle organizzazioni sindacali comparativamente piu' rappresentative a livello nazionale.

L'accordo ha quindi la finalità di individuare la sede sindacale quale ulteriore sede per la convalida delle dimissioni.
E' evidente che i sindacati, anzichè ridurre le ipotesi di convalida delle dimissioni, relegandole alla sede amministrativa e istituzionale, hanno preferito accaparrarsi, con impressionante velocità, una "funzione" importantissima.
Ovviamente Confindustria non poteva non sottoscrivere...

Obblighi del committente sugli adempimenti fiscali dell’appaltatore


L’art. 13-ter del c.d. “decreto Sviluppo” (D.L. n. 83/2012, convertito, con modificazioni nella legge n. 134/2012, pubblicata sulla G.U. n. 187 dell’11 agosto 2012) ha riscritto il comma 28 della legge n. 248/2006 ed ha introdotto i commi 28-bis e 28-ter.
Il nuovo comma 28 stabilisce che in caso di appalto di opere e di servizi, l’appaltatore risponde in solido con il subappaltatore, nei limiti di quanto dovuto, dell’IRPEF su redditi da lavoro dipendente per i lavoratori interessati e dell’IVA dovuta all’Erario relativamente alle prestazioni effettuate a seguito del contratto di subappalto. La disposizione, così come è scritta, lascia fuori il committente ed, inoltre, non c’è il limite dei due anni dalla cessazione e del rapporto cui si riferisce l’art. 29 del D.L.vo n. 276/2003. Ciò significa che il coinvolgimento in solido trova soltanto il limite della prescrizione dei singoli tributi interessati. Il comma 28 –bis afferma che il committente non deve provvedere al pagamento del corrispettivo in favore dell’appaltatore se quest’ultimo non documenta che quanto dovuto all’Erario ed all’IVA è stato correttamente versato da lui stesso e dagli eventuali subappaltatori. L’inosservanza delle modalità di pagamento , con la “non correttezza” dei versamenti IRPEF ed IVA da parte dell’appaltatore e degli eventuali subappaltatori è punita con una sanzione a carico del committente compresa tra 5.000 e 200.000 euro. Il comma 28-ter definisce l’ambito di applicazione della normativa: sono i soggetti indicati negli articoli 73 e 74 del DPR n. 917/1986 o che stipulano contratti di appalto rilevanti ai fini dell’IVA. Sono escluse le stazioni appaltanti che operano ex art. 3, comma 33, del D.L.vo n. 163/2006 (c.d. “Codice degli appalti pubblici”).
  

INPS: responsabilità solidale negli appalti per omissioni contributive



L'INPS, con circolare n. 106 del 10 agosto 2012, ha illustrato le novità in materia di appalti scaturenti dalla legge n. 44/2012 che ha convertito, con modificazioni, il D.L. n. 16/2012.
L’Istituto ricorda che dal 10 febbraio 2012 la solidarietà committente – appaltatore non scatta più per le sanzioni civili, ma il committente, dal 29 aprile, data di entrata in vigore della legge di conversione, è chiamato a rispondere in solido con l’appaltatore e con i subappaltatori sia per le retribuzioni che per le contribuzioni, anche per le somme dovute a titolo di interesse moratorio. Il vincolo solidale viene meno dopo due anni dalla cessazione dell’appalto o del subappalto. La solidarietà scatta per tutti i lavoratori  interessati, a prescindere dalla tipologia contrattuale, oltre, ovviamente, per quelli “in nero”. L’INPS ricorda che, per consolidato indirizzo giurisprudenziale, si applica all’appaltatore, nei confronti del subappaltatore, la stessa disciplina dei committenti. C’è da ricordare, tuttavia, che con un emendamento inserito nel c.d. “decreto Sviluppo”, alcune disposizioni contenute nel D.L. n. 16/2012, sono state cambiate.

martedì 31 luglio 2012

Fine della monetizzazione delle ferie nel pubblico impiego

INPS, messaggio 26 luglio 2012, n. 12486
Nuove disposizioni introdotte dal decreto legge 6 luglio 2012, n. 95 sulla fruizione di ferie e permessi spettanti al personale dipendente.


L’art. 5, comma 8, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, entrato in vigore il 7 luglio u.s., dispone che le ferie, i riposi ed i permessi spettanti al personale, anche di qualifica dirigenziale, delle Amministrazioni pubbliche, devono essere obbligatoriamente fruiti nel rispetto della disciplina dettata dai rispettivi ordinamenti e "non danno luogo, in nessun caso, alla corresponsione di trattamenti economici sostitutivi".
La predetta disposizione legislativa prevede, inoltre, che il divieto di monetizzazione dei permessi, riposi e ferie non goduti operi anche all’atto della cessazione dal servizio per una delle seguenti cause:
- mobilità;
- dimissioni;
- raggiungimento del limite di età;
- pensionamento;
- altre cause di risoluzione del rapporto di lavoro.
Si evidenzia che la norma in esame stabilisce espressamente che tutte le disposizioni normative e contrattuali più favorevoli in materia, cessano di avere applicazione a decorrere dal 7 luglio 2012.
Il decreto legge in argomento stabilisce anche le conseguenze della violazione della predetta disposizione, prevedendo che l’eventuale erogazione di somme in contrasto con il richiamato divieto comporta la ripetizione degli emolumenti indebitamente percepiti dal dipendente ed è fonte di responsabilità disciplinare ed amministrativa per il dirigente responsabile.
Al fine di evitare, in prossimità della data di pensionamento dei dipendenti, un accumulo di ferie residue che, alla luce dell’illustrata normativa, non potranno in alcun caso essere monetizzate all’atto della cessazione dal servizio, si invitano i Dirigenti responsabili a predisporre con congruo anticipo adeguati piani di ferie del personale di rispettiva competenza.

mercoledì 18 luglio 2012

Riforma Fornero - la prima circolare esplicativa del Ministero del Lavoro

Con circolare del 18 luglio 2012, emanata in coincidenza con l'entrata in vigore della riforma, L. n. 92/2012, il Ministero ha da subito chiarito alcuni particolari aspetti relativi ai contratti a termine, al lavoro intermittente, al lavoro accessorio e, soprattutto, alle modalità operative delle nuove dimissioni.
A questo link troverete il testo integrale della circolare.

mercoledì 4 luglio 2012

LA RIFORMA FORNERO E' LEGGE: L. N. 92/2012

E' stata pubblicata, sul Supplemento Ordinario n. 136 alla Gazzetta Ufficiale n. 153 del 3 luglio 2012, la Legge n. 92/2012, contenente le disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita.

martedì 3 luglio 2012

VIDEOSORVEGLIANZA - NOTA MINISTERO LAVORO DEL 16/4/12

(art. 4 L. 300/70; art. 114 D.Lgs. 196/2003)

È vietato l'uso di impianti audiovisivi per finalità di controllo a distanza dell'attività lavorativa, ad eccezione dei casi giustificati da esigenze organizzative, produttive o di sicurezza. In tali casi, infatti, l'installazione degli apparecchi è ammessa previo accordo con le rappresentanze sindacali oppure, in mancanza di accordo, con provvedimento della DPL su richiesta del datore di lavoro.
Per perfezionare l'accordo sindacale legittimante l'installazione di impianti e apparecchiature di controllo a distanza dei lavoratori (Risp. Interpello Min. Lav. 5 dicembre 2005 n. 2975):
- è sufficiente la sottoscrizione da parte della sola maggioranza delle RSA o meglio, da parte delle RSA che esprimano la maggioranza del personale;
- devono essere coinvolte necessariamente le RSA o le DPL delle province nelle quali sono ubicate le singole unità produttive anche qualora l'impianto tecnologico presenti caratteristiche costruttive e di funzionamento standardizzate e del tutto identiche su tutto il territorio nazionale. Qualora non sia possibile raggiungere l'accordo sindacale a livello territoriale e vi sia necessità di ricorrere alla procedura autorizzativa di competenza delle DPL, la Direzione generale - al fine di uniformare l'azione degli uffici territoriali, considerate anche le caratteristiche standard dell'impianto tecnologico utilizzato dall'azienda - avrà cura di impartire, se richiesto, eventuali direttive di natura tecnica alle DPL interessate al rilascio dei provvedimenti di autorizzazione.
La giurisprudenza tendenzialmente esclude dall'ambito di operatività del divieto in esame i c.d. controlli difensivi, cioè quelli volti a tutelare il patrimonio aziendale o comunque ad accertare condotte illecite del lavoratore. Anche in questo caso, tuttavia, è necessario rispettare la procedura sindacale o amministrativa sopra descritta.


1) Il divieto in esame si riferisce all'uso di un'apparecchiatura esterna che operi automaticamente senza l'intervento del lavoratore controllato, rilevando dati inerenti in modo specifico all'attività lavorativa.
2) Sono vietati gli apparecchi di controllo installati a totale insaputa del lavoratore (Cass. 18 febbraio 1983 n. 1236). A tal fine non rileva che gli apparecchi siano stati solo installati e non ancora utilizzati (Cass. 6 marzo 1986 n. 1490).
3) Le garanzie previste in materia di videosorveglianza devono essere osservate sia all'interno degli edifici, sia in altri luoghi di prestazione di lavoro. Ad esempio, letelecamere installate su autobus non devono riprendere in modo stabile la postazione di guida e le immagini, raccolte per finalità di sicurezza ed eventuale accertamento di illeciti, non possono essere utilizzate per controlli, anche indiretti, sull'attività lavorativa degli addetti. Inoltre, è inammissibile l'installazione di sistemi di videosorveglianza in luoghi riservati esclusivamente ai lavoratori o non destinati all'attività lavorativa, come ad esempio, bagni, spogliatoi, docce, armadietti e luoghi ricreativi (Provv. generale Garante per la protezione dei dati personali 29 aprile 2004).
L'istallazione di telecamere che possano controllare i lavoratori senza le garanzie previste dalla legge è vietata anche nelle aree dove i dipendenti possono trovarsi saltuariamente, come ad esempio quelle di carico e scarico delle merci, i box informazioni e la zona circostante. Il sistema di videosorveglianza può, infatti, configurarsi come forma di controllo a distanza dell'attività lavorativa anche nel caso in cui i luoghi di lavoro siano frequentati anche solo temporaneamente dal personale (Newsletter Garante per la protezione dei dati personali 3 aprile 2009 n. 321).
4) Qualora l'installazione di telecamere che rende possibile il controllo a distanza dei lavoratori sia stata effettuata, per esigenze di sicurezza, prima dell'organizzazione in azienda delle rappresentanze sindacali, è comunque necessario procedere alla consultazione delle rappresentanze, una volta costituitesi, per permettere la permanenza degli apparecchi precedentemente installati (Cass. pen. 17 dicembre 2002 n. 42217).
5) La procedura stabilita dallo Statuto dei lavoratori deve essere rispettata qualora un'azienda abbia la necessità di installare apparecchiature di controllo dei costi del servizio telefonico e tali apparecchiature permettano anche il controllo dell'attività del lavoratore, mentre non è necessario rispettarla se il controllo ha lo scopo di consentire una più corretta imputazione contabile dei costi delle linee telefoniche, ma non implica alcun collegamento tra l'attività lavorativa dei singoli dipendenti e l'uso dell'apparecchio telefonico.
Con riferimento all'imputazione contabile dei costi telefonici al centro di costo nel suo complesso non sembra poter derivare un controllo dell'attività dei lavoratori; viceversa, nell'ipotesi in cui l'imputazione contabile sia effettuata nei confronti della singola utenza, occorre verificare caso per caso se tale operazione consenta un controllo indiretto sulla attività lavorativa dei dipendenti. In particolare, tale controllo potrebbe realizzarsi quando i lavoratori svolgono un'attività in cui l'uso delle apparecchiature telefoniche risulti indispensabile (ad esempio telemarketing). La giurisprudenza (Pret. Milano 2 luglio 1981) ha escluso tale collegamento nel caso in cui vi sia un sistema in grado di registrare l'apparecchio chiamato ed il numero della postazione dalla quale è effettuata la chiamata ma comunque sussista una rotazione del personale che usufruisce della postazione stessa, così da impedire una diretta ed inequivocabile correlazione tra l'apparecchio dal quale sono effettuate le chiamate ed il lavoratore (Risp. Interpello Min. Lav. 6 giugno 2006 n. 25/I/0000218).
6) È richiesto l'accordo con le RSA (o l'autorizzazione dell'Ispettorato del lavoro) in caso di installazione e utilizzo di un sistema informatico che - anche solo potenzialmente - consente il controllo a distanza sull'attività dei lavoratori. Tale è un computer palmare dato in dotazione agli informatori scientifici del farmaco, dipendenti di alcune aziende farmaceutiche. Detto strumento è infatti munito di apposito programma volto a registrare e successivamente inviare via internet al server aziendale l'avvenuta effettuazione delle varie visite presso le strutture sanitarie, memorizzandone data ed ora. Con l'eventuale dotazione di apposita scheda sim, è possibile, inoltre, verificare gli spostamenti materialmente compiuti dai lavoratori (Risp. Interpello Min. Lav. 28 novembre 2006 n. 25/I/0006585).
7) La violazione delle disposizioni relative ai controlli personali da parte del datore di lavoro è sanzionata con le modalità esaminate al n. 9090.
  
Per la tutela di quelle attività commerciali più esposte al rischio di rapina, viene oggi introdotta una sorta di ‘presunzione di ammissibilità’ delle domanda presentate dai datori di lavoro che esercitino tali attività, avente l’obiettivo di tutelare l’incolumità del personale e dei terzi.
 In simili casi, dunque, il rilascio dell’autorizzazione da parte delle Dtl non è più soggetto all’accertamento tecnico preventivo sopra descritto. Tuttavia, i richiedenti avranno l’onere di documentare le specifiche tecniche dell’impianto e il posizionamento delle telecamere; dovranno, ancora, prestare particolare attenzione ai «diversi presupposti legittimanti l’installazione, cioè l’effettiva sussistenza delle esigenze organizzative e produttive».
 Il Ministero considera preliminarmente che il procedimento ordinario, che richiede un accertamento preventivo da parte della DPL in mancanza di accordo sindacale, ha ragion d’essere nei contesti lavorativi di grandi dimensioni, ma comporta un dispendio di risorse ispettive non sostenibile vista la capillarità degli interventi richiesti. Inoltre, proprio a tutela di quelle attività commerciali più esposte al rischio di rapina, occorre introdurre una sorta di ‘presunzione di ammissibilità’ delle domanda presentate dai datori di lavoro che esercitino tali attività, avente l’obiettivo di tutelare l’incolumità del personale e dei terzi.
 In simili casi, dunque, il rilascio dell’autorizzazione da parte delle Dtl non è più soggetto all’accertamento tecnico preventivo sopra descritto. Tuttavia, i richiedenti avranno l’onere di documentare le specifiche tecniche dell’impianto e il posizionamento delle telecamere; dovranno, ancora, prestare particolare attenzione ai «diversi presupposti legittimanti l’installazione, cioè l’effettiva sussistenza delle esigenze organizzative e produttive».
Rimane tuttavia ferma l’applicazione del d.lgs. n. 196/03 in materia di trattamento dei dati personali raccolti, nonché il rispetto del Provvedimento del Garante privacy dell’ 8 aprile 2010 (in G.U. n. 99 del 29 aprile 2010). Infine, l’impianto – che non potrà essere modificato se non nel rispetto dello Statuto dei lavoratoti – potrà registrare solo le immagini indispensabili; le immagini così raccolte non potranno in nessun caso essere utilizzate per accertare la diligenza dei lavoratoti né per adottare nei loro confronti provvedimenti disciplinari.