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sabato 24 marzo 2012

Riforma del lavoro Fornero. Parte prima: il testo approvato dal Consiglio dei Ministri il 23 marzo 2012

Dopo il lungo periodo di trattative con le parti sociali, il CDM ha approvato il testo della proposta che verrà poi trasfuso in un disegno di legge di iniziativa governativa.
Siamo quindi agli inizi di un percorso che si prevede lungo e tormentato, ma è chiaro che alcune linee guida sono già evidenti.
Allego in calce il testo approvato dal CDM e mi soffermo ora sui punti che più mi hanno colpito dalla lettura del testo (tralasciando la parte degli ammortizzatori sociali e delle politiche attive).

In primo luogo è singolare, interessante, nuova e positiva la forma dell'atto. Non viene subito proposto un testo di disegno di legge, ma viene stilato un documento discorsivo e programmatico che permette di individuare subito i punti di riforma senza essere costretti a verificare i rinvii e rimandi alle norme di legge, come invece accadrà necessariamente con il testo del DDL. Tale strumento permette, quindi, anche di avere un riferimento in caso di dubbi interpretativi.

Il primo settore di intervento riguarda le tipologie contrattuali.
Si dichiara una sfiducia verso i contratti a termine, cogliendo nel segno, in quanto è noto a tutti che si tratta dello strumento più adoperato per eludere il ricorso al contratto a tempo indeterminato.
Tuttavia non è ancora chiaro cosa intenda dire il Ministro laddove afferma che il contratto non dovrà essere più giustificato con la specificazione della causale!
Porta poi i limiti della nuova impugnativa prevista dal collegato lavoro da 60 gg. a 120 gg. lasciando inalterato il limite per la proposizione del ricorso. In questo modo però aumenta le possibilità di contenzioso e non le diminuisce come afferma di voler fare.
Dichiara di non voler incidere sul già travagliato regime applicabile ai contratti dichiarati illegittimi (parzialmente nulli). Invece avrebbe dovuto cogliere l'occasione per avallare formalmente la posizione espressa dalla Consulta e chiarire altri punti, come ad esempio la data di cui iniziano a decorre le retribuzioni, se dalla proposizione del ricorso, o se dalla sentenza).

In ordine al part time si introduce un obbligo di comunicazione che non è chiaro, dato che oggi la trasformazione va addirittura autorizzata e l'instaurazione ex novo comunicata con Unilav.
Viene prevista la possibilità di ripensamento per il lavoratore.

 Sui cocopro si interviene mirando ad una definizione più precisa del "progetto" e, soprattutto, prevedendo un recepimento formale della conversione nel caso di illegittimità del contratto.

In ordine ai contratti con le partite iva la proposta è radicale. Facendo propria una proposta contenuta anche nel progetto Ichino, si tende a valutare l'incidenza del rapporto nel complessivo reddito del lavoratore, giungendo a prevedere una presunzione di rapporto di collaborazione ed una conseguente riconducibilità al lavoro subordinato.

In ordine alle associazioni in partecipazione viene prevista la loro totale abolizione, fatta eccezione per residuali rapporti lavorativi tra familiari. Scelta giusta tenuto conto dell'abuso sistematico che se ne è fatto.

Tutela in caso di licenziamento.
In primo luogo si lascia inalterato il regime previsto per le aziende con meno di 15 dipendenti (L. 604/1966, tutela obbligatoria).
Per tutte, invece, obbligo di prevedere da subito, nella lettere di licenziamento - le motivazioni (non come nel regime attuale che prevede l'onere per il lavoratore di formulare la richiesta);
Le novità, per le imprese con più di 15 dipendenti, sono:
- licenziamenti disciplinari illegittimi - reintegra + risarcimento con limite massimo di 12 mensilità ma solo nel caso di mancata prova dell'addebito e di previsione di diversa sanzione da parte del CCNL. Il lavoratore può optare per l'indennità sostitutiva (15 mensilità). Viene prevista la reintegra anche nel caso di licenziamento per malattia intervenuto prima del superamento del comporto (ovviamente sempre che l'azienda occupi più di 15 dipendenti). In tutti gli altri casi vi è solo il risarcimento da 15 a 27 mensilità (che non è certo poco!);
- licenziamenti viziati nella forma (licenziamento orale) o nel mancato rispetto del procedimento disciplinare- (es: mancato rispetto dei termini tra contestazione e provvedimento o mancata affissione del codice disciplinare). Oggi sappiamo che un licenziamento in forma orale è tamquam non esset. La proposta prevede invece che vi sia un risarcimento da 7 a 14 mensilità, ma se poi anche nella sostanza il licenziamento si rivela ingiustificato, si passa al regime come riformato.
- licenziamenti per motivi oggettivi. E' prevista una tutela risarcitoria da 15 a 27 mensilità. Viene previsto un tentativo di conciliazione DPL, ma non è chiaro se obbligatorio o facoltativo.
- rito sommario per i licenziamenti. Non si comprende bene cosa sia. Dovrebbe trattarsi di un procedimento di tipo cautelare ma a cognizione piena. Infatti la trasposizione del nuovo rito a cognizione sommaria del procedimento civilistico ordinario non ha gran senso nel rito del lavoro.

Il prossimo passo sarà l'elaborazione del testo del DDL.

Il testo integrale della proosta del CDM a questo link.



martedì 20 marzo 2012

Requisiti contributivi per l'indennità di disoccupazione ordinaria


Il periodo di congedo straordinario fruito dal figlio per assistere il padre affetto da handicap grave può essere considerato "neutro" ai fini della determ inazione dei requisiti dell'indennità di disoccupazione ordinaria non agricola: nel calcolo delle 52 settimane di contributi utili nei due anni precedenti, quindi, tale periodo può non essere considerato e far "slittare" il biennio nel quale effettuare il calcolo.
Lo stabilisce il Ministero del Lavoro con la risposta all'Interpello n. 8 del 14 marzo 2012, chiarendo che si può considerare neutrale tale periodo in virtù del meccanismo della neutralizzazione, per il quale è possibile "effettuare la retrodatazione del biennio, e dunque il suo ampliamento".
L'interpello fa anche il punto sull'istituto della disoccupazione e sui requisiti richiesti per l'ammissione al beneficio.

venerdì 16 marzo 2012

omessa corresponsione indennità malattia al dipendente - è truffa ai danni dell'INPS


Con sentenza n. 4494 del 2 febbraio 2012, la seconda sezione penale della Cassazione ha affermato che commette il delitto di tentata truffa aggravata in danno dell'Inps (comma 1, n.1, articolo 640 c.p.) e non il reato di falsità in registrazione o denuncia obbligatoria, colui che abbia dichiarato, falsamente, nelle denunzie contributive mensili inviate all'Inps, di avere corrisposto ad un dipendente l'indennità di malattia, procurandosi così l'ingiusto profitto della somma indebitamente conguagliata, con relativo danno per l'Ente, senza che abbia rilevanza il fatto che successivamente l'indennità sia stata poi corrisposta.


TRANSAZIONE A SEGUITO RISOLUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO - IMPORTI SOGGETTI A TASSAZIONE IRPEF

Con sentenza n. 2196 del 16 febbraio 2012, la Cassazione ha affermato che ai fini fiscali vanno considerati come lavoro dipendente tutti gli emolumenti e le indennità derivanti da un rapporto di lavoro e, quindi, anche la somma versata al dirigente a seguito di una transazione finalizzata ad un risarcimento del danno per la risoluzione anticipata dello stesso.

LICENZIAMENTO PER ASSENZA INGIUSTIFICATA E OMESSA AFFISSIONE DEL CODICE DISCIPLINARE


Con sentenza n. 3060 del 29 febbraio 2012 la Cassazione ha affermato che una interruzione del rapporto è dovuta ad una assenza prolungata ed ingiustificata - nel caso specifico quasi due mesi - il lavoratore non si può appellare alla mancata affissione del codice disciplinare. La Suprema Corte ha evidenziato come il requisito della presenza rientra "tra i doveri fondamentali e non accessori del lavoratore […] e la sua inosservanza, per essere sanzionata con il licenziamento, non abbisogna di essere portata a conoscenza del lavoratore". Inoltre, l'ipotesi evidenziata non rientra tra quelle "ipotesi ... di esercizio, da parte del datore [di lavoro], del potere di licenziamento".

lunedì 5 marzo 2012

CORTE APPELLO ROMA N. 267 DEL 2 FEBBRAIO 2012 - CONSEGUENZE PATRIMONIALI DEL CONTRATTO A TERMINE PARZIALMENTE NULLO

Importante sentenza della Corte di Appello di Roma che interviene, dopo la nota sentenza della Consulta, sul tema delle conseguenze patrimoniali derivanti dalla nullità parziale di un contratto a termine.
La Corte, conducendo un ragionamento del tutto coerente e logico, conclude nel senso che l'indennizzo di cui all'art. 32 collegato lavoro, "copre" fino ala deposito del ricorso. Da ciò consegue che il periodo che va dal deposito alla reintegra va indennizzato con le retribuzioni maturate.
La sentenza chiarisce che il provvedimento della Consulta, essendo interpretativo di rigetto, non è vincolante per il giudici di merito.
Interessante è anche il merito della controversia riguardante la specificazione dei motivi, in particolare nell'ambito del ricco contenzioso Poste Italiane.
Allego la sentenza che va letta per comprendere come, diversamente da quanto subito sostenuto da molti commentatori, non si tratta di una sentenza innovativa, ma argomentativa, che fa uso di criteri e principi consolidati e, soprattutto, permette di evidenziare le molte lacune della pronuncia della Consulta sulla quale ci si era adagiati.

Il testo integrale a questo link.